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Gruppo     II                  202/98.11

OGGETTO: P.E.O. - Attribuzione al personale reintegrato nella qualifica di dirigente VIII livello a seguito annullamento inquadramento dirigente superiore.

   
   
   
                                                   DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                   PERSONALE E DEI SERVIZI
                                                   GENERALI
                                                               S E D E
   
   
   
           1. Con lettera n. 34876/I del 21 luglio c.a., di pari oggetto, codesta Direzione chiede il parere dello scrivente in merito alla refluenza sulle graduatorie per l'attribuzione della progressione economica orizzontale (rispettivamente, al personale dell'VIII livello ed ai dirigenti superiori) delle sentenze del TAR Sicilia di rigetto dei ricorsi proposti da alcuni dirigenti superiori avverso l'annullamento del loro inquadramento in detta qualifica, emesse previo accoglimento delle domande di sospensione cautelare e conseguente inserimento dei ricorrenti nella graduatoria relativa alla qualifica in cui gli stessi erano stati illegittimamente inquadrati.
               Nella richiesta di parere, pur considerandosi che "la graduatoria riguarda il personale in servizio al 31.12.1996 e la qualifica a tale data posseduta", si esprimono perplessità sull'applicazione alla fattispecie del principio tempus regit actum, per il "rischio di un duplice esborso" che ne deriverebbe per l'Amministrazione in conseguenza delle azioni legali che potrebbero essere intraprese sia dai dipendenti esclusi ab origine dalla graduatoria dei funzionari di 8° livello, in quanto al 31 dicembre 1996 rivestivano la qualifica superiore, sia da quelli che ne verrebbero esclusi per far posto ai "primi che vantano una maggiore anzianità".
               Conseguentemente si chiede a questo Ufficio "se debba essere stabilito l'ordine di preferenza di cui al D.A. n. 5274 del 5.11.1997 approvativo l'8° livello senza considerare gli effetti delle sentenze sopra citate, oppure debbano essere inseriti i dipendenti pervenuti all'8° livello a seguito delle decisioni con le quali il T.A.R. ha ritenuto legittimo l'annullamento dell'inquadramento nella qualifica di Dirigente Superiore".
   
               2. L'Ufficio condivide l'orientamento di codesta Direzione, contrario all'applicazione al caso di specie del principio tempus regit actum, e ciò non tanto per mettere al riparo l'Amministrazione regionale dal "rischio di un duplice esborso" -allo stato non configurabile, in quanto in forza di quel principio dovrebbero restare immutate sia la graduatoria dei dirigenti, sia quella dei dirigenti superiori (in cui, a quanto pare, erano stati inseriti i ricorrenti davanti al T.A.R.), quanto piuttosto perchè la sospensione cautelare dei decreti di annullamento d'ufficio degli inquadramenti degli stessi nella qualifica di dirigente superiore, incidendo (provvisoriamente) sull'efficacia e non sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, non è idonea a produrre un mutamento irreversibile nelle sfera giuridica dei ricorrenti.
               Pertanto, una volta respinti i ricorsi, a meno di eventuali altre ordinanze di sospensione, in sede di appello al c.g.a., i provvedimenti assessoriali di autotutela si devono ritenere pienamente legittimi ed esecutivi, con conseguente necessità di eliminazione degli atti emessi medio tempore in contrasto con gli stessi.
               Non sembra dubbio pertanto che i dirigenti superiori retrocessi alla qualifica di dirigenti semplici debbano essere esclusi dalla graduatoria per l'attribuzione della P.E.O. relativa alla qualifica non più posseduta, ancorchè provvisoriamente mantenuta grazie alla sospensione cautelare dei predetti provvedimenti e, ovviamente, debbano essere contestualmente inclusi nella graduatoria dei dirigenti amministrativi, quali che siano le conseguenze della revisione di quest'ultima.
 

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