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Gruppo XIV                   200.98.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti -In genere - Vincolo di destinazione - Autorizzazione alla cessione di beni mobili.

   
   
                  ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
                                 DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
                                 FORMAZIONE PROFESSIONALE E
                                 DELL'EMIGRAZIONE
                                                                           P A L E R M O
   
   
   1.          L'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, dopo aver istituito, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, un fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati, prevede, tra l'altro, che alla gestione del fondo sovraintende un apposito comitato amministrativo il quale delibera sulla concessione dei finanziamenti ivi disciplinati.
               In relazione a tale disposizione, codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta che il beneficiario di un finanziamento agevolato, concesso ai sensi del predetto art. 17 per il miglioramento fondiario di un terreno agricolo, ha comunicato, con nota 7.1.1998, di aver cessato di svolgere, per motivi di salute, l'attività di coltivazione e produzione ed ha chiesto contestualmente "il consenso" alla vendita dei beni mobili acquistati con il finanziamento de quo al fine di estinguere il mutuo contratto.
               Ciò premesso, vien chiesto l'avviso dello scrivente sul caso prospettato ed in particolare se la vendita dei beni in questione "possa essere autorizzata dal Comitato stesso compatibilmente con quanto previsto dall'art. 17 della L.r. 38/94 e dall'art. 11 del contratto di mutuo".
   
   2.          In relazione alla questione prospettata va anzitutto osservato che, essendo i rapporti tra il beneficiario interessato e l'istituto di credito erogatore del finanziamento specificamente disciplinati dal contratto di mutuo tra gli stessi stipulato, è a quest'ultimo che occorre riferirsi per gli aspetti che qui rilevano.
               Ed invero, sotto tale profilo, nessun dubbio si pone, in via generale, circa la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di cui trattasi atteso che ciò risulta espressamente previsto dall'art. 6 dello stesso, ai sensi del quale "la ditta mutuataria resta facultata ad estinguere anticipatamente il mutuo in qualsiasi momento...versando in un'unica soluzione alla Sicilcassa s.p.a., il residuo debito capitale ancora dovuto".
               Conseguentemente, nella fattispecie, occorre accertare se, ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo di cui trattasi, possa procedersi, in particolare, alla vendita dei beni mobili acquistati col finanziamento agevolato, posto che l'art. 11 del medesimo contratto costituisce, "per tutta la durata del mutuo", un vincolo di destinazione sugli stessi beni stabilendo che il mutuatario, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, "non potrà modificare, in tutto o in parte, la destinazione degli immobili, locali, opere ed attrezzature", nè "potrà distogliere dalla loro destinazione le attrezzature a servizio dell'immobile".
               Al riguardo va rilevato che la riferita disposizione contrattuale, nel porre una stretta correlazione tra beni acquistati con il finanziamento agevolato e finalità del finanziamento medesimo, non vincola i predetti beni in modo assoluto e definitivo poichè non esclude la possibilità che l'Assessorato competente autorizzi il mutuatario a distoglierli dalla loro specifica destinazione; pertanto, sembra allo scrivente che i beni in questione possano essere alienati - previa autorizzazione dell'Assessorato del lavoro - per estinguere il mutuo contratto.
               In tale situazione vanno tuttavia formulate due ulteriori considerazioni correlate alla esigenza di garantire, in ogni caso, la realizzazione dell'interesse pubblico prevalente.
               Ed invero, va in primo luogo osservato che resta rimessa alla discrezionalità di codesta Amministrazione la valutazione di tutti gli elementi che possono giustificare l'opportunità di autorizzare la vendita dei beni de quibus; in particolare, codesto Assessorato, considerata la specifica situazione del caso concreto, potrà reputare conveniente la vendita dei beni proprio in quanto la stessa è finalizzata all'estinzione del mutuo ed al pagamento delle somme residue.
               Conseguentemente, va in secondo luogo evidenziato che non può non riconoscersi l'interesse dell'Amministrazione a subordinare l'autorizzazione di cui trattasi ad un minimo di certezza giuridica circa l'effettiva e totale estinzione del mutuo; esigenza quest'ultima che può essere soddisfatta, ad esempio, attraverso una delegazione di pagamento (art. 1269 cod. civ.) che obblighi l'acquirente dei beni in questione ad effettuare il pagamento direttamente nei confronti dell'istituto di credito mutuante.
               Per quanto poi concerne quale sia l'organo, all'interno dell'Assessorato, in concreto competente al rilascio dell'autorizzazione de qua, sembra allo scrivente che lo stesso vada individuato - anche al fine di assicurare uniformità nella gestione del fondo - nel Comitato di cui al citato art. 17 l.r. n. 38/1984; ciò, sia, nella considerazione che la generica dizione utilizzata dal legislatore nella predetta norma ("sovraintende" alla gestione del fondo) estende la competenza dell'organo di cui trattasi anche oltre il momento iniziale dell'iter del finanziamento, sia poichè gli atti dell'Organo collegiale in questione che risulta peraltro presieduto dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, non abbisognano di particolari esternazioni.
               Conclusivamente, va altresì osservato che non appare rilevante nelle valutazioni circa il rilascio o meno dell'autorizzazione alla vendita, l'argomento di codesto Assessorato secondo cui "il fondo oggetto del miglioramento, nel periodo tra l'autorizzazione allo svincolo delle somme e la data dell'eventuale autorizzazione alla vendita dei beni mobili, abbia subito un aumento di valore del quale l'intestatario del mutuo verrebbe comunque a beneficiare anche in caso di estinzione anticipata del mutuo". E ciò, in particolare, sia perchè l'ipotesi della estinzione anticipata del mutuo, come già detto, risulta espressamente prevista dal contratto stesso; sia perchè il miglioramento fondiario è comunque strettamente correlato alle finalità proprie del finanziamento agevolato, e diretta ed imprescindibile conseguenza di quest'ultimo.
   
3.          A' termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si comunica che si procederà all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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