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Gruppo     VI                    199.98.11

OGGETTO: Applicabilità alle Aziende speciali (ex Aziende municipalizzate) della l.r. 7 agosto 1997, n. 30.

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE DEL
                                                   LAVORO, DELLA PREVIDENZA
                                                   SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
                                                   PROFESSIONALE E DELLA
                                                   EMIGRAZIONE
                                                               P A L E R M O
   
   
   
               1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla applicabilità o meno agli enti pubblici economici della l.r. 7 agosto 1997, n. 30, nella parte in cui prevede incentivi, sotto forma di sgravi contributivi, ai datori di lavoro che pongono in essere nuove occupazioni aggiuntive.
               In particolare codesta Amministrazione, nel far presente che la questione viene posta a seguito di una specifica richiesta di parere avanzata dall'Associazione Sindacale XXXXXXX -Delegazione per la Sicilia e la Calabria, chiede se le Aziende speciali (ex Aziende municipalizzate) che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possano essere assimilate alle imprese di cui all'art. 3 della legge regionale n. 30197 al fine della concessione dei sopradetti benefici contributivi.
               Al riguardo codesto Assessorato sembra manifestare un orientamento favorevole sulla base delle "caratteristiche che esse presentano e dei principi di carattere privatistico che regolano il loro funzionamento".
               Sul quesito esposto si osserva quanto segue.

               2. La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, N. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie", nel disciplinare le modalità per beneficiare degli incentivi concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori, all'art. 3, comma 1, dispone che "Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
   a) imprese individuali, societarie e cooperative nonchè consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi";
   b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
   c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
               Ora, ove si guardi al contesto normativo in cui tale disposizione è inserita, sembra potersi desumere che i datori di lavoro diversi da quelli ivi espressamente individuati non possano beneficiare degli incentivi contemplati nella medesima normativa, dettata, appunto, esclusivamente per i datori di lavoro ivi espressamente indicati e non anche per i datori di lavoro in genere.
               Nè sembra possa sostenersi l'assimilabilità della categoria delle Aziende speciali in oggetto alla categoria delle "Imprese" di cui all'art. 3 cit..
               Invero, in carenza di un'espressa indicazione in tal senso, sembra impossibile procedere ad una interpretazione estensiva della norma dal momento che il legislatore regionale non ha lasciato alcun margine di possibile interpretazione, individuando, tassativamente, i datori di lavoro destinatari degli incentivi, previsti sotto forma di sgravi contributivi.
               Tale orientamento, d'altra parte, trova conferma nella natura giuridica dell'Azienda speciale, definita dall'art. 23 della legge n. 142/90, "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale" e dalla quale, appunto, si desume la sua natura di ente pubblico economico e non di impresa.
               Ciò, invero, denota la volontà del legislatore di non ricorrere ad una vera e propria privatizzazione dell'ente che eroga i servizi pubblici locali, bensì di applicare alla sua struttura interna dei correttivi ispirati al modello privatistico.
               Ora, tali correttivi, se privano l'ente locale dei poteri di controllo dell'azienda, non escludono, comunque, il potere di indirizzo e di vigilanza, che si concreta, da un lato, nella facoltà di moderare l'autonomia imprenditoriale e, dall'altro, di approvare lo statuto che l'azienda deve adottare.
               In altre parole, l'ente locale, seppure con un ruolo ben distinto da quello dell'azienda chiamata a gestire il servizio pubblico, tende pur sempre a configurarsi come centro di indirizzo.
               A tal proposito, l'art. 23 cit., al comma 6, espressamente dispone che: "l'ente locale conferisce il capitale di dotazione: determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali".
               Di conseguenza, sembra allo scrivente che non sia possibile conciliare tale normativa con la disciplina generale dettata dal codice civile in materia di impresa e che nessun rilievo può assumere la prescrizione dettata dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 26/95 (iscrizione delle aziende speciali nel registro delle imprese) in quanto dettate ai soli fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
               Sulla base delle considerazioni svolte, sembra dunque che le aziende speciali che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi della legge n. 142/90 non possano essere assimilate alle imprese beneficiarie degli incentivi indicate all'art. 3 della più volte citata l.r. n. 30/97.

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