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Gruppo II                      /198.90.11

OGGETTO: Art.1, l.r. 15/93. Compensi ai componenti della commissione di risanamento dei centri storici istituita ex art.4, l.r. 61/81.

   
                                                    Assessorato regionale del
                                                     Territorio e dell'Ambiente
   
                           e, p.c.     Direzione regionale del
                                                     personale e dei SS.GG.
   
                                                     LORO SEDI

   1.          Con la nota cui si risponde si sottopone allo Scrivente il quesito, avanzato dal comune di Ragusa, sull'applicabilità ai componenti della commissione indicata in oggetto delle limitazioni di cui all'art.1 della l.r. 15/93.
               Codesto Assessorato ritiene che il 4° comma dell'art.1 della l.r. 15/93 "limiti l'ambito di applicazione della norma ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della stessa amministrazione regionale e che la stessa norma non sia estendibile ai dipendenti di comuni e province la cui organizzazione amministrativa risponde ad autonome leggi e regolamenti".
               Osserva inoltre che la stessa norma "fa riferimento alla partecipazione ad organismi collegiali gestiti sempre dall'Amministrazione regionale o dagli enti pubblici della stessa Regione e non ad organismi istituiti e/o gestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali, dei quali possono far parte anche dipendenti regionali".
   
   
       
   2.          La legge regionale 11 maggio 1993, n.15, recante "norme per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica", dispone all'art.1, co. 4, che "nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione a organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale".
               La disposizione in esame riguarda l'ipotesi in cui il componente dipendente regionale venga chiamato a far parte dell'organismo in quanto preposto o addetto ad un particolare ufficio o ramo dell'Amministrazione.
               Pertanto, deve farsi riferimento concreto, ai fini della operatività del divieto di compensi aggiuntivi per la partecipazione all'organo collegiale, ai compiti inerenti alla qualifica del dipendente in relazione all'ambito organizzativo nel quale egli è inserito.
               In altre parole il diritto alla retribuzione o meno del dipendente regionale per la partecipazione all'organo collegiale si ricollega sostanzialmente alla sussistenza di un nesso necessario tra la stessa partecipazione e la posizione che il dipendente riveste in seno al ramo di amministrazione di appartenenza, sintetizzabile, ex artt. 12, 13 e 14 della legge regionale 23 marzo 1971, n.7, per il direttore regionale, per il dirigente e per l'assistente (o qualifiche equiparate) nella formula "partecipa a commissioni, comitati e collegi".
               Orbene, la legge 11 aprile 1981, n.61, ha istituito (art.4) presso il comune di Ragusa la Commissione per il risanamento chiamandone a far parte, tra gli altri, alcuni funzionari regionali (cfr. lett. b, c e n). Risulta evidente che la norma istitutiva della Commissione in parola individua i soggetti in questione in quanto preposti ad un particolare ruolo dell'organizzazione regionale e dunque titolari per legge di quella competenza il cui contributo risulta necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Commissione e cioè delle funzioni consultive, di iniziativa, di studio di cui all'art.5 della l.r. 61/81.
               Sembra dunque che la fattispecie in esame rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all'art.1, comma 4, della l.r. 15/93 dovendosi conseguentemente ritenere implicitamente abrogati, in parte qua, per incompatibilità con la stessa, l'art.6, co. 2, e l'art.13, co.5, della l.r. 11 aprile 1981, n.61.
               A sostegno del convincimento ora espresso possono, altresì, considerarsi la ratio della l.r. 15/93, che corrisponde all'esigenza del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica (dato che le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Regione) nonchè il noto canone ermeneutico secondo il quale tra due interpretazioni possibili di una disposizione di legge deve essere seguita quella più conforme alla Costituzione e cioè, nella specie, quella idonea ad evitare una irragionevole disparità di trattamento tra i componenti di estrazione regionale della commissione di cui trattasi e i dipendenti regionali che partecipino a commissioni "interne".
               Nè vale a mutare il superiore convincimento il fatto sottolineato nell'ultima parte della richiesta di parere che il comma 4 dell'art.1 l.r. 15/1993 "fa riferimento alla partecipazione ad organismi collegiali gestiti sempre dall'Amministrazione regionale o dagli enti pubblici della stessa Regione e non ad organismi istituiti e/o gestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali dei quali possono far parte anche dipendenti regionali".
               La locuzione "e di altri enti pubblici della Regione", infatti, si riferisce all'elemento soggettivo della disposizione e cioè ai dipendenti pubblici esclusi dal compenso, non a quello oggettivo, attinente agli "organismi collegiali" in genere e quindi sia a quelli compresi  nell'apparato regionale nelle sue varie articolazioni che a quelli istituiti in forza di leggi regionali presso enti pubblici territoriali.
               Ciò è suffragato dall'interpretazione sistematica della disposizione in discorso. L'art.1, co. 2, della l.r. 15/1993, infatti, ha riguardo agli "organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale". Peraltro anche la legge regionale 4 giugno 1970, n.5, all'art.10, comma 1, dopo aver disposto il divieto di compenso per i dipendenti regionali chiamati a far parte di organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione, al comma 2, ha esteso il divieto al caso dei dipendenti della Regione "chiamati a far parte dei comitati, consigli, commissioni e collegi di enti regionali o di enti che godono il contributo a carico del bilancio della Regione o che siano sottoposti al controllo della spesa", come appunto il comune di Ragusa, a norma degli artt. 13 e 20 l.r. 61/1981 cit.
               Per concludere, quindi, l'Ufficio è del parere che, in applicazione del comma 4 del più volte citato art.1 l.r. n.15/1993, nessun compenso spetti ai dipendenti regionali facenti parte della Commissione per il risanamento delle zone A e BI del comune di Ragusa e, in applicazione del comma 2 dello stesso articolo, la corresponsione del gettone di presenza spettante per ogni seduta al presidente e agli altri componenti non possa superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali del consigliere comunale.
   

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