Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    IV                      196.98.11

OGGETTO: Comune di P... - Lavori di costruzione opere di urbanizzazione primaria nel quartiere "C...". Necessità parere IRT ex art.7, comma 4, L.r.4/96 nonostante la costituzione collegio arbitrale - Quesito.

   
   
   
                                                   Assessorato Regionale dei
                                                   Lavori Pubblici
                                                   Ispettorato Reg.le Tecnico
                                                   PALERMO
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se codesto Ispettorato debba esprimere il proprio parere ai sensi del comma 4 dell'art.7 della L.r. n.4/96 sulle riserve inserite dall'Impresa assuntrice dei lavori nonostante sia stato costituito un Collegio arbitrale in data anteriore alla richiesta di parere.
               Codesta Amministrazione è dell'avviso che "il parere richiesto... non è più dovuto perchè superato dal parere del Collegio arbitrale costituito fin dal 6.5.97".
               Si rappresenta che tale posizione non è condivisa dalla Ripartizione LL.PP. dell'Amministrazione Comunale la quale, confortata del parere dell'Avvocatura del Comune di Palermo prot. n.1894 del 20.4.98, ritiene che "non possa sospendersi il normale iter amministrativo, mantenendolo così subordinato ad un procedimento giurisdizionale che è ancora in corso e che può protrarsi a lungo nel tempo".
       
   2.          In ordine al quesito suesposto giova innanzitutto ricordare che l'art.6 della L.r. 10 agosto 1978, n.35, come sostituito dall'art.7 della L.r. 8 gennaio 1996, n.4 e dagli artt.7 e 8 della L.r. 6 aprile 1996, n.22 è stato di recente nuovamente sostituito dall'art.3 della L.r. 2 settembre 1998, n.21 recante "Soppressione del Comitato tecnico amministrativo regionale e competenza ad esprimere pareri tecnici".
               In base a tale ultima disposizione il parere dell'Ispettorato regionale tecnico (o dell'Ispettorato Tecnico dei lavori pubblici secondo le rispettive attribuzioni) sulle riserve dell'appaltatore è necessario per gli appalti indicati nelle lettere a), b), c), d), e) ed f) dello stesso articolo quanto "l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni; negli altri casi la competenza spetta all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio" (comma 4).
   * * * * *

           L'audizione dell'organo consultivo tecnico fa parte del procedimento che l'Amministrazione deve porre in essere per l'istruttoria delle richieste dell'appaltatore al fine di assumere le proprie conseguenti determinazioni.
               Nel caso in esame, trattandosi di lavori ultimati nel 1993 (certificato di ultimazione del 4.6.93) il suddetto procedimento è regolamentato dal R.D. 25.5.1895, n.350. Ai sensi dell'art.109 dello stesso le determinazioni dell'Amministrazione sulle riserve devono essere prese contestualmente all'approvazione del collaudo. Nella fattispecie tuttavia tale contestualità è venuta meno e i tempi per l'assunzione delle decisioni amministrative si sono dilatati.
             Giova in proposito osservare che la pronuncia dell'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità per l'esercizio da parte dell'appaltatore dell'azione giudiziale (o arbitrale) a tutela del diritto avanzato tramite l'atto di riserva. Questa condizione di procedibilità risponde ad un principio di economia processuale essendo preordinata nell'intento di eliminare le divergenze senza bisogno di ricorrere alle vie legali ed è posta a tutela dell'Amministrazione essendo diretta a garantire a quest'ultima la possibilità di esaminare adeguatamente e pronunciarsi sulle pretese dell'appaltatore prima di essere tratta in giudizio.
               Tuttavia quando il ritardo nel pronunciarsi si protrae oltre il termine assegnato dall'appaltatore o fissato su richiesta di questo dal giudice o comunque per un tempo tanto lungo da denunciare il rifiuto di provvedere viene meno la ragione di improcedibilità (Cass. SS.UU. 8.5.69, n.1563; Cass.I, 27.6.1969, n.2317 Cass. SS.UU. 7.7.69 n.2498, Cass.I, 27.3.70, n.836; Cass.I 7.9.70, n.1274).
               Giova ricordare in proposito che l'art.5 della L.10.12.81, n.741 e l'art.26 ultimo comma della legge regionale 29 aprile 1985, n.21, che prevedono la possibilità per l'appaltatore di "proporre giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto d'appalto anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione", hanno fatto venir meno per un verso la ragione di improcedibilità derivante dalla mancata approvazione del collaudo, per altro verso quella relativa alla necessità che sulle domande dell'appaltatore si sia preventivamente pronunciata l'Amministrazione (cfr. Lodo 12.2.1985, n.13).
               Una volta attivato (pur in mancanza delle determinazioni dell'Amministrazione) il procedimento arbitrale per la risoluzione delle riserve, questo diviene alternativo al tentativo di definizione della controversia in via amministrativa. Ciò anche in considerazione della circostanza che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alle statuizioni del Lodo arbitrale che fa "stato tra le parti disciplinando in controvertibilmente nei loro confronti i rapporti che hanno formato oggetto del giudizio arbitrale" (TAR CT, I, 10.3.97, n.401; Tar Puglia, Bari, I, 11.7.95, n.704; Tar Campania, Napoli, 19.10.91, n.6).
               Sembra pertanto allo scrivente, sulla base delle suesposte considerazioni, che poichè è stata adita la via arbitrale ed è stato nominato il relativo collegio, non è più possibile definire in via amministrativa le controversie tra imprese e amministrazione committente (cfr. artt.42 e 43 D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063) e conseguentemente il parere dell'organo consultivo non è più dovuto.
               A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P. Reg.16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domanda di accesso inerenti al medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1996.
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane