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Gruppo    II                      195.98.11

OGGETTO: Assunzione ex 2 c. art.8 l.r. 19/93 e art.2 l.r. 17/97.

   
   
   
   
                                                   Direzione regionale del
                                                   Personale e dei SS.GG.
                                                   S E D E
   
   
   1.          Con la suindicata nota codesta Direzione regionale, con riferimento alla problematica in oggetto, ha posto i due seguenti quesiti.
               L'uno attiene alla possibilità di applicare la norma generale relativa alle assunzioni di fratelli o sorelle di vittime della mafia qualora uno di tali congiunti, come nel caso della sig.na XXXXXXX, risulti già assunto, ma in forza di una disposizione speciale, che l'abbia nominativamente individuato come destinatario del beneficio.
               L'altro quesito verte sul significato da attribuire all'espressione "Vittima del dovere" contenuta nell'art.8, c.2, della l.r. 19/93.
   
   2.          Per chiarezza di esposizione giova procedere ad una breve disamina della normativa di riferimento.
               Nell'ambito della Regione, dopo tutta una serie di provvedimenti legislativi particolari, approvati in occasione di ogni attentato mafioso al fine di onorarne le vittime, e prestare aiuto ai loro congiunti, si arriva alla l.r. del 12 marzo 1986, n.10. Tale legge oltre a prevedere interventi specifici a favore di determinati soggetti, introduce una disciplina generale delle misure di solidarietà spettanti alle vittime della mafia e della criminalità organizzata modellata in quella recata per le vittime del dovere o di azioni terroristiche dalla normativa statale, alla quale per alcuni benefici, tra cui appunto le assunzioni, espressamente faceva rinvio.
               Con la successiva legge regionale 12 agosto 1989, n.14, si prevede tra l'altro che l'Amministrazione regionale, gli enti locali e le U.S.L. debbano procedere all'assunzione, ai sensi della l. 2 aprile 1968, n.482 del coniuge superstite e dei figli della vittima, non soltanto, come originariamente stabilito, con precedenza rispetto alle altre categorie di riservatari, bensì in eccedenza alle aliquote previste per dette categorie dalla l.482/1968.
               La legge regionale 24 agosto 1993 n.190 come pure la l.r. n.20 di pari data innovano radicalmente il sistema estendendo agli enti locali, alle U.S.L. e agli enti o istituti degli stessi dipendenti o vigilati l'obbligo di assunzione in soprannumero, prima limitato all'Amministrazione regionale, e prevedendo l'attribuzione di qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto e ampliando l'ambito dei beneficiari fino a comprendersi anche il convivente more uxorio (mentre i genitori verranno successivamente inclusi dall'art.6 della l.r. 25 maggio 1995, n.44). Detti soggetti hanno, ex art.5 della l.r. 12 agosto 1989 n.14 e successive modifiche e integrazioni, diritto all'assunzione. Ai sensi poi del 2° comma del succitato articolo, sub art.8 l.r. n.19/1993, l'assunzione di un fratello o di una sorella, del defunto - purchè quest'ultimo sia stato un pubblico dipendente e sussista un rapporto di causalità tra l'adempimento dei suoi doveri d'ufficio e l'evento criminoso di stampo mafioso (e in tal modo si risponde al secondo quesito) è invece condizionata alla mancanza dei beneficiari indicati nel primo comma alla quale, in virtù della modifica recata dall'art.2 della l.r. 4 giugno 1997 n.17, è equiparata l'espressa rinuncia dagli stessi prestata.
               Ricostruito così il quadro normativo si evidenzia come, in assenza di coniuge superstite, convivente more uxorio e orfani del proprio fratello ........, la signorina XXXXXXX avrebbe già avuto diritto all'assunzione in base al citato art.5 comma 2, della l.r. 14 del 1989 come modificato dall'art.8 della l.r. 19/93. Ed invece all'interno della stessa legge 19/93 un'altra norma, l'art.6, ha autorizzato specificamente l'assunzione di determinati soggetti tra cui la Sig.na XXXXXXXX ai sensi dell'art.5 della l.r. 14/89. Conseguentemente deve ritenersi che il legislatore regionale abbia voluto attribuire personalmente a tali congiunti un beneficio che, diversamente da quello recato dall'art.5 (il richiamo al quale deve intendersi limitato alle modalità dell'assunzione), spetta agli stessi indipendentemente dall'inesistenza di altri aventi diritto e quindi non è alternativo rispetto a quello fruibile da parte di altro parente.
               Diversamente opinando, nel senso cioè che, quale che sia la norma che la prevede, l'assunzione di un fratello o, di una sorella della vittima della mafia sia incumulabile con quella di altri congiunti vi sarebbero ostacoli pure all'assunzione della madre contrariamente a quanto ritenuto da codesta Direzione. Peraltro un'interpretazione della norma particolare come disposizione alternativa a quella generale sarebbe passibile di censure di costituzionalità atteso che, a fronte di situazioni identiche, solo la famiglia XXXXXX sarebbe privata della possibilità di scegliere l'unica sorella che può godere del beneficio; a meno che non si voglia subordinare tale scelta a rinuncia della sorella XXXXXXX.
               Sembra pertanto più corretto ritenere che, fermi restando destinatari e condizioni del beneficio previsto per la generalità dei familiari delle vittime della mafia, alla Sig.na XXXXXXX sia stato concesso un particolare privilegio che non inibisce l'applicazione ad altro familiare della disposizione generale.
               Per ragioni di certezza del diritto sarebbe opportuna una disposizione integrativa della legislazione in subiecta materia mirante al    coordinamento dell'istituto generale con i benefici concessi dal legislatore singulatim il cui cumulo con quelli a regime potrebbe apparire non del tutto conforme al dettato dell'art.3 Cost.
   
   3.          A' termini dell'art.15, co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "Fons".
   
   

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