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Gruppo IV                        188.98.11

OGGETTO: Azienda U.S.L. n. X di XXXXXX - Utilizzo ribasso d'asta per finanziamento perizia di variante e suppletiva ai sensi art. 38, L.r. 30/97 - Rapporto con art. 11 L.r. 5/98 - Quesito.

   
   
   
                                                       ASSESSORATO REGIONALE
                                                       DELLA SANITA'
                                                                     P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine al rapporto esistente tra l'art. 38 della L.r. 7 agosto 1997, n. 30 e l'art. 11, commi 9 e 10 della L.r. 30 marzo 1998, n. 5.
               In particolare si chiede di conoscere se l'Azienda U.S.L. n. X di XXXXX possa utilizzare i ribassi d'asta ai sensi dell'art. 38 della L.r. 7 agosto 1997, n. 30 per il finanziamento di perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ex P.O. YYYYYYYY di XXXXXX atteso che in materia è intervenuto l'art. 11, L.r. 5/98 che ha previsto "per le opere finanziate con fondi regionali, modifiche circa la destinazione delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta".
               Codesto Assessorato è dell'avviso che "la norma dettata dall'art. 38 si configuri come norma a carattere speciale e perciò prevalente sulle disposizioni di cui all'art. 11 della L.r. n. 5/98, sia perchè destinata esclusivamente agli interventi in conto capitale nel settore della Sanità, sia per la sua efficacia temporalmente limitata (fino al 31/12/98 art. 13 L.r. 3/98)".
   
       
               2. In ordine al quesito suesposto si ritiene di potere condividere l'avviso espresso dall'Amministrazione richiedente.
               L'art. 38 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 prevede al 2° comma che entro il 31 dicembre 1998 (termine prorogato a tale data dall'art. 13 della L.r. 23/1/98, n. 3) "... i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei Policlinici universitari sono autorizzati ad utilizzare le somme originariamente assegnate, ivi comprese le economie di gara eventualmente verificatesi per nuove o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico o edilizio".
               Si tratta di una norma speciale avente un ambito di applicazione limitato sotto il profilo soggettivo alle aziende unità sanitarie locali oltre che alle aziende ospedaliere e ai Policlinici e sotto il profilo oggettivo alla destinazione di somme a questi originariamente assegnate per le finalità indicate nell'ultimo periodo della norma.
               La recente legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 detta invece all'art. 11, commi 9 e 10 disposizioni di carattere generale relativamente alla destinazione ed utilizzazione dei ribassi d'asta "dei lavori finanziati dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari" (cfr. in proposito la circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze 7 giugno 1997, n. 8 recante "Procedure di accertamento e riassegnazione delle somme relative ai ribassi d'asta. Istruzioni" come integrata dalla circolare 7 agosto 1998, n. 9).
               Proprio per la specialità che la caratterizza, ma soprattutto per il suo carattere transitorio, la norma di cui all'art. 38, L.r. 30/97 non può ritenersi superata per effetto dell'intervenuto art. 11 L.r. 5/98 per il noto principio lex posterior generalis non derogat priori speciali.
                   Occorre tuttavia sottolineare che gli interventi che possono essere finanziati ai sensi del suddetto art. 38 devono potersi ricondurre ad esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico o edilizio.
   

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