Repubblica Italiana
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Gruppo II                      181.98.11

OGGETTO: Art. 24 D.P. Reg. 11/95. Disciplina dei permessi.

   
   
                           Assessorato regionale    beni culturali, ambientali
                           e pubblica istruzione
                                                   P A L E R M O

p.c.                Direzione regionale del    personale e dei servizi    generali
                                                 S E D E

   
   1.          Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede se "per eccezionali e straordinarie motivazioni personali e familiari (vedi l.104/92, 482/92)" sia possibile concedere permessi eccedenti il limite di 36 ore per anno, con possibilità di recupero previsto dall'art.24, co. 3, D.P. Reg. 11/1995 e se "in tale limite rientrino i ritardi effettuati nell'orario d'ingresso".
   
   2.          La disciplina dei permessi brevi, dettata in ambito regionale dall'art.24 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n.11, si articola nei seguenti punti:
   a - ai dipendenti possono essere concessi brevi permessi per complessive 36 ore annue;
   b - i permessi non possono, singolarmente, durare più della metà del normale orario di servizio giornaliero;
   c - possono essere concessi soltanto a domanda e per particolari esigenze personali;
   d - qualora, eccezionalmente ed imprevedibilmente, il permesso dovesse protrarsi oltre il tempo concesso, l'ulteriore tempo non lavorato segue la medesima disciplina del permesso, e, quindi, si somma al fine del calcolo del monte-ore disponibile;
   e - entro il mese successivo alla fruizione del permesso l'impiegato è tenuto a recuperare integralmente le ore non lavorate e, qualora, per eccezionali motivi, non gli sia possibile effettuare i recuperi, dovrà essergli trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non lavorate.
               Dalle caratteristiche sopra delineate risulta evidente che si tratta di permessi orari non retribuiti, gli unici concedibili per generiche esigenze personali nell'ambito del pubblico impiego regionale.
               Diversamente, non possono essere ricondotti al genere sopradescritto quelle tipologie di permessi, in massima parte retribuiti o comunque da non recuperare, concessi dal legislatore a particolari categorie di dipendenti o per situazioni giuridicamente tutelate.
               Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, il permesso annuale di 150 ore destinato alla frequenza di corsi scolastici o universitari (art.33 l.r.41/85), o quelli previsti dall'art.33 della l. 104/92 per la tutela dell'handicap, ovvero quelli in favore delle lavoratrici madri (art.10 l. 1204/71) o ancora i permessi sindacali ecc... In altri termini, ogni qualvolta siano previsti da norme di legge o contrattuali permessi per finalità o soggetti determinati, questi soggiacciono alla relativa specifica disciplina, mentre soltanto quelli che non trovano altra giustificazione oltre le esigenze personali dell'impiegato, si cumulano ai fini del monte orario di cui all'art.24 D.P. Reg. 11/95.
               Per ciò che riguarda il secondo quesito si concorda con codesto Assessorato circa la mancanza di una disciplina riguardante i permessi, citati soltanto nella rubrica dell'art.24 cit., che, com'è noto, è priva di valore normativo autonomo.
               Dovendosi convenire pure sulle differenze tra ritardi e permessi si ritiene che i primi non possano concorrere a formare il monte ore stabilito per i secondi.
               Ovviamente come permesso e non come ritardo va inteso il differimento dell'inizio della prestazione lavorativa concesso per particolari esigenze personali, ipotesi nella quale si realizza infatti la fruizione di un permesso all'inizio dell'orario di lavoro.
               Viceversa negli altri casi di ritardo sull'orario di ingresso al lavoro, ove al completamento dell'orario d'obbligo non si pervenga nell'arco di riferimento temporale a tal fine stabilito (cfr. D.A. 4015 dell'11 agosto 1997, di recepimento del protocollo d'intesa relativo all'articolazione dell'orario di lavoro), dovrà procedersi ad operare la relativa trattenuta sulla retribuzione.
               Per quanto attiene agli aspetti disciplinari cui si fa riferimento nella richiesta di parere è appena il caso di notare come ai fini della configurabilità del ritardo come violazione dell'obbligo di diligenza dovrà considerarsi oltre alla causa e alla durata del ritardo stesso e alla periodicità della sua reiterazione anche la flessibilità o meno dell'orario di ingresso.
               Si è comunque disponibili a tornare sull'argomento ove richiesti dalla Direzione regionale che legge per conoscenza alla quale il presente parere si trasmette in considerazione della competenza generale nella materia del personale.
   
       
   3.          A' termini dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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