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Gruppo XIV 176.98.11

OGGETTO: Pensioni e quiescenza.- Prepensionati ex art. 12 l.r. 36/1991.- Decorrenza pensionamento e cessazione della rendita




       ASSESSORATO REGIONALE
       AGRICOLTURA E FORESTE
       Direzione interventi strutturali
       (Rif. nota n. 2648/Gr. DR del 30.6.98)

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
                       SEGRETERIA GENERALE
                     
          L O R O S E D I


1.- Con la nota emarginata, inviata anche a codesta Segreteria Generale, è stato chiesto l'avviso dello scrivente - rappresentandone l'urgenza - su di una problematica concernente l'oggetto.
In particolare, posto che l'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che i soggetti che raggiungono l'anzianità minima pensionabile entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, e considerato che il comma 5 dell'art. 3 del D.P.Reg. 19 gennaio 1993, dettante le modalità di gestione del fondo ex art. 12 l.r 23 maggio 1991, n. 36, statuisce che l'erogazione della rendita costituita, a carico del fondo medesimo, a favore dei beneficiari dell'intervento regionale "dovrà cessare al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o per raggiunti limiti di età secondo le disposizioni di legge a quella data vigenti", si chiede se - al fine di consentire al lavoratore prepensionato di percepire una rendita sino al godimento del trattamento pensionistico - possa interpretarsi il dettato normativo in modo da continuare ad erogare la rendita predetta, e correlativamente sopportare anche l'onere della prevista contribuzione volontaria, sino all'accesso al pensionamento che avrà luogo dal prossimo 1° gennaio.

2.- Ai fini della soluzione della questione proposta si osserva, preliminarmente e sotto un profilo formale, che la normativa regionale - che prevede la cessazione dell'erogazione della rendita al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile - a cui occorre riferirsi è recata dall'art. 2, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 29 febbraio 1996, n. 30, e non dal precedente, e superato, D.P.Reg. 19 gennaio 1993, che pur riportava, all'art. 3, comma 5, un'identica previsione.
Da un punto di vista sostanziale si rileva, in via generale, che l'intero istituto del prepensionamento appare finalizzato a garantire ai beneficiari la corresponsione di una rendita dal momento del licenziamento a quello di ammissione, secondo le normative vigenti, al godimento del trattamento pensionistico.
Sulla base di tale presupposto, e considerato che nel sistema pensionistico vigente al momento dell'emanazione del decreto presidenziale relativo alle modalità di gestione del fondo di cui all'art. 12 della l.r. 36 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, non era dato riscontrare una determinazione del momento di collocamento in quiescenza postergato, od in ogni caso diversificato, rispetto al momento del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'acquisizione del relativo diritto, con il citato comma 5 dell'art. 2, si è disposta la cessazione della rendita al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o per raggiunti limiti di età.
Si rileva peraltro che la recente normativa statale recata dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di pensionamento di anzianità, si limita, al comma 8, a scaglionare nell'arco dell'anno il momento di collocamento in quiescenza, individuando date fisse in coincidenza delle quali si può accedere al pensionamento, ma non imponendo uno iato temporale tra cessazione del servizio ed accesso al pensionamento. In altre parole, per la generalità dei soggetti sottoposti a tale normativa, non consegue dall'applicazione della medesima, che per un lasso di tempo, ancorchè breve, gli stessi risultino privi sia dello stipendio, o salario, sia del trattamento pensionistico, ma soltanto che, pur in possesso dei prescritti requisiti, non si possa essere collocati in pensione che in una data predeterminata.
Ciò premesso, si ritiene, in via generale, che il sotteso intendimento della disposizione regionale in esame fosse chiaramente quello di evitare soluzioni di continuità tra il percepimento della rendita e della pensione, e che pertanto legittimamente, nel rispetto sostanziale della finalità perseguita, sia possibile precedere all'erogazione della rendita, ed alle connesse obbligazioni, sino al momento in cui è consentito dalla vigente normativa l'accesso al pensionamento, ma non ci si esime dal rilevare quanto segue.
In forza di quanto statuito dal secondo periodo del citato comma 8 dell'art. 59 L.449/1997, per quanto riguarda l'accesso al pensionamento di anzianità, "per i lavoratori di cui al comma 7, lett. c) .... restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni".
E poichè tra i lavoratori individuati dalla richiamata lett. c) del comma 7, è dato rinvenire anche i "prosecutori volontari", nonchè i "prepensionati", non si ritiene che i predeterminati termini del 1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio e 1° aprile, fissati per l'accesso al pensionamento e successivi di alcuni mesi rispetto al momento in cui i lavoratori possono vantare i prescritti requisiti contributivi e di età, possano trovare applicazione nei confronti dei beneficiari della rendita ai sensi dell'art. 12 della l.r. 36/1991, i quali si trovano sia nella posizione di prepensionati, sia, in forza delle previsioni regolamentari in materia, in quella di soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria.






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