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Gruppo     VI                    /169.98.11

OGGETTO: Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Art. 10 n. 469/97.

   
   
   
   
                              ALL'ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA
                              PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
                              PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
                              Direzione Lavoro
                                                        P A L E R M O
   
               1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine a questioni connesse con l'attuazione della disciplina dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro così come regolata dall'art. 10 del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
               In particolare, il comma secondo dell'art. 10 del decreto lgs. n. 469/97 recante "Conferimento alle regioni e gli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" stabilisce che "l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonchè da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni".
               Con riferimento a tale disposizione, nonchè alle direttive emanante dal Ministero del lavoro dapprima con decreto 8 maggio 98 (che determina i criteri e le modalità sul controllo del corretto esercizio dell'attività di mediazione) e successivamente con circolare n. 65 del 13 maggio 98 (che disciplina le modalità di presentazione delle domande per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio della predetta attività di mediazione), si chiede di conoscere se l'adozione del provvedimento di autorizzazione e le connesse attività amministrative possano essere demandate, in Sicilia, all'Assessore regionale per il lavoro (in luogo del corrispondente organo statale), qualora la richiesta e la relativa autorizzazione riguardino un'attività da svolgersi esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione siciliana.
               In tal senso codesto Assessorato sembra manifestare un'orientamento favorevole, sulla base delle "prerogative statutarie e delle norme di attuazione dello Statuto in materia di lavoro".
               Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

               2. Ai sensi dell'art. 17, lett. f) dello Statuto siciliano, la materia del collocamento rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione siciliana, da esercitarsi nei limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.
               Nella stessa materia, inoltre, com'è noto, la Regione è titolare" di potestà amministrativa propria ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il quale espressamente precisa che "il Presidente e gli Assessori regionali.... svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17".
               Va altresì evidenziato che la competenza amministrativa in tale materia, in forza delle norme di attuazione dello Statuto in materia di lavoro e di previdenza sociale, approvate con D.P.R. 25.6.52, n. 1138 e successivamente modificate e integrate con D.P.R. 16.2.79, n. 76, si concreta nell'esercizio nel territorio regionale, delle attribuzioni del Ministero del lavoro.
               Difatti, ai sensi dell'art. 1 del succitato decreto "Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della Regione siciliana, dall'Amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lett. f. dello Statuto".
               Sembra, pertanto, allo scrivente che possa condividersi l'orientamento di codesta Amministrazione e ritenere, quindi, possibile rimettere alla medesima le attribuzioni conferite al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 10 cit., in ordine ai provvedimenti di autorizzazione delle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro da svolgersi nell'ambito della Regione siciliana.
               Invero, tale orientamento sembra coerente con la portata della norma statale in oggetto.
               Dalle richiamate disposizioni, infatti, emerge l'intenzione del legislatore di modificare la disciplina vigente in materia di collocamento, inteso come funzione pubblica" (legge 29 aprile 1949, n. 264), autorizzando, appunto, organismi privati a svolgere funzioni di mediazione per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
               In altre parole sembra che il legislatore, attribuendo espressamente a determinati enti la facoltà di svolgere l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, abbia voluto abolire l'assetto istituzionale di "monopolio pubblico" in materia di collocamento e istituire un nuovo sistema caratterizzato dalla coesistenza di uffici di mediazione sia pubblici che privati.
               Pertanto, se tale è la portata della disposizione esaminata, come pare allo scrivente, sembra che la stessa ben possa ritenersi enunciazione di "nuovo principio" generale in materia di collocamento, suscettibile, in quanto tale, di immediata applicazione nella Regione siciliana in base ai principi generali che regolano il rapporto tra fonte statale e fonte regionale.
               Conseguentemente, considerato che le attribuzioni degli organi centrali in materia sono svolte -in virtù delle più sopra richiamate norme di attuazione- dall'Amministrazione regionale, sembra potersi coerentemente concludere che le competenze conferite al Ministero del lavoro dal più volte richiamato art. 10 e relative disposizioni attuative, ben possano nel territorio della Regione siciliana, essere rimesse all'Assessorato regionale del lavoro.
               Tale competenza, ovviamente, deve essere esercitata entro il generale limite territoriale già richiamato e nel rispetto delle specifiche disposizioni statali dettate da esigenze di carattere unitario.
   

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