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Gruppo II                     167.98.11

OGGETTO: Istanza dimissioni per motivi di salute del Sig.XXXXXXX.

   
   
          ASSESSORATO REGIONALE
                           DEI LAVORI PUBBLICI
                                               P A L E R M O
   
e,    p. c.     DIREZIONE REGIONALE DEL
                             PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI
                                                               S E D E
   
   
   1.          Con la suindicata nota codesto Assessorato ha rappresentato quanto segue.
               Il sig. XXXXXXX, assistente tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio civile di YYYYYY già invalido al 67% aveva chiesto di essere collocato in quiescenza per motivi di salute.
               La Commissione medica della competente U.S.L. che l'ha visitato in data 17 aprile 1998, "lo ha dichiarato non idoneo permanentemente alle mansioni proprie della qualifica funzionale rivestita"". Di conseguenza l'Assessorato ha richiesto alla U.S.L. di indicare a quali mansioni il dipendente possa essere adibito e ciò al fine di procedere eventualmente all'applicazione dell'art. 29 del D.P.R.S. N. 11/95.
               Nelle more della risposta l'interessato ha reiterato l'istanza di dimissioni facendo altresì presente come sin dall'inizio avesse chiesto, in subordine, il collocamento comunque in quiescenza in base alla retribuzione ed anzianità acquisite a decorrere dal 1° settembre 1998.
               L'Amministrazione chiede quindi se tale richiesta possa essere accolta o debba comunque previamente concludersi la procedura in corso.
   
   2.          Lo svolgimento dei fatti, quali si possono ricostruire dalla documentazione trasmessa, mette in luce alcune contraddizioni nel comportamento tenuto dall'Amministrazione. Dapprima, infatti, a fronte di istanza di dimissioni volontarie, motivata dal dipendente di che trattasi con l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici avvia il procedimento per la dispensa dal servizio, sottoponendolo a visita medico collegiale presso la U.S.L. n. ZZ di YYYYYYYY in data 17 aprile 1998.
               Il Collegio medico legale dichiara il predetto dipendente "non idoneo permanentemente alle mansioni proprie della qualifica funzionale rivestita" e perciò sin da tale data l'Amministrazione è a conoscenza del fatto di non poter adibire lo stesso alle sue mansioni; circostanza confermata nella nota n. 6900/A del successivo 20 maggio con cui codesto Assessorato chiede alla U.S.L. n. ZZ di YYYYYY di indicare "a quale mansione questa Amministrazione potrà adibire, compatibilmente con la situazione attuale della pianta organica, il predetto dipendente"...."in ottemperanza al disposto dell'art. 29 del D.P.R.S. n. 11 del 20.1.1995".
               Ma l'art. 29 del D.P.Reg. 11/95 - che prevede, prima della concessione della dispensa dal servizio per motivi di salute, l'esperimento da parte dell'Amministrazione di ogni utile tentativo per il recupero dei dipendenti al servizio attivo, in mansioni diverse appartenenti allo stesso livello retributivo o livello inferiore, fermo restando il trattamento economico in godimento - sembra essere, ad avviso dello Scrivente, una norma posta a tutela dell'impiegato, la cui ratioè quella di limitare il potere discrezionale dell'Amministrazione a garanzia dell'interesse del dipendente a continuare, ove possibile, a prestare lavoro.
               Di contro la pendenza del procedimento de quo non può costituire ostacolo al diritto del dipendente a dimettersi volontariamente dall'impiego, (conseguendo la pensione solo se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile a pensionamenti di anzianità) mentre potrebbe accadere che le dimissioni risultino ininfluenti ai fini della risoluzione del rapporto che si sia già previamente estinto per dispensa, evento che nel caso di specie potrebbe essersi già verificato.
               Attese infatti le risultanze dell'accertamento sanitario, ove non si sia potuto procedere a diversa adibizione del dipendente, alternativa che l'interessato ha espressamente rifiutato, non si comprendono le ragioni del suo mantenimento in servizio.
               Quanto al trattamento di quiescenza può solo aggiungersi che ove esso consegua ad un procedimento di dispensa non dà adito a dubbi l'applicabilità della l.r. 2 del 1962, in quanto anche la riforma pensionistica statale ha fatto salve per tale ipotesi le previgenti disposizioni.
               Infine, nel presumere che la Direzione regionale, che legge per conoscenza, competente per la cancellazione dal ruolo dei dipendenti regionali, abbia già risolto la questione sottoposta all'esame dello Scrivente l'Ufficio è comunque disponibile a tornare sull'argomento ove la predetta Direzione regionale sottoponga ulteriori argomenti di riflessione.
   

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