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Gruppo XIV Prot._______________/165.98.11

OGGETTO: Lavoro.- Personale ex art. 12 l.r. 36/1991.- Mansioni esercitabili.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 1821/AGR 162/Gr. VII dell'11.6.98)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali

ASSESSORATO REGIONALE
ENTI LOCALI

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, nel trasmettere copia della nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 1703 del 27 aprile 1998, afferente la problematica connessa con l'utilizzazione da parte di un ente locale, ex art. 4 della l.r. 84/1995, di personale beneficiario della rendita ex art. 12 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio al riguardo.
La questione proposta trae origine dalla contestazione, mossa dal Signor XXXXXXXX, rientrante tra i destinatari delle norme sopracitate, avverso l'ordinanza n. 12 del 16 maggio 1997 del Comune di YYYYY, con la quale lo stesso è stato nominato Responsabile del servizio del mattatoio comunale, e concerne dunque in particolare l'individuazione delle mansioni esercitabili da parte del personale di che trattasi.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
La contestazione avanzata appare suffragata da quanto disposto con circolare presidenziale 8 agosto 1997, prot. n. 3575/AGR 162, recante direttive per l'utilizzazione del personale di cui all'art. 4 della l.r. 19 dicembre 1995, n. 84, emanata in forza di una espressa indicazione in tal senso contenuta nel comma 4 dell'indicato art. 4 della l.r. 84/1995.
Ed invero, nell'ambito delle prescrizioni generali fissate dalle direttive emanate, risulta fissato il criterio che "gli atti e le mansioni espletate dai soggetti interessati non potranno avere rilevanza esterna tali da esprimere la volontà degli enti utilizzari."
Tale determinazione risulta esplicitamente assunta nella considerazione che "non risulta difatti compatibile con la natura della prestazione propria dei soggetti beneficiari l'assunzione di mansioni di coordinamento di attività cui è preposto il personale dipendente dell'ente medesimo."
Tali essendo i criteri generali che, allo stato, presiedono e regolano le modalità di utilizzo del personale beneficiario della rendita ex art. 12 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, tenuto all'assolvimento della prestazione lavorativa in forza del più volte citato art. 4 della l.r. 84/1995, non può che rilevarsi che l'ordinanza sindacale in discorso appare viziata da eccesso di potere, in quanto posta in essere in violazione di quei limiti interni della discrezionalità amministrativa, che pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato (cfr. Virga, Diritto amministrativo - Atti e ricorsi, Giuffrè).
In particolare la figura sintomatica del rilevato eccesso di potere - da cui è dato desumere presuntivamente una violazione dei precetti di logica e di imparzialità - si concretizza nella violazione di circolare, in quanto il provvedimento posto in essere appare discostarsi dalle direttive impartite in via generale da una autorità superiore.
Ciò, ovviamente, nella presupposizione che l'incarico conferito di responsabile di un servizio comunale, necessariamente comporti la rilevanza esterna delle mansioni espletate.

3.- Premesse le superiori considerazioni, non ci si esime dal segnalare come esse risultino in realtà obbligate alla luce delle direttive impartite in via generale con apposita circolare presidenziale - con l'esplicita funzione, quindi, di individuare regole e criteri generali di condotta, finalizzati all'obiettivo di garantire un'omogeneità fondamentale nell'utilizzo dei lavoratori in discorso allo scopo ultimo del buon andamento dell'amministrazione - ma ciò ovviamente non comporta che non possa, nell'ambito del potere discrezionale che connota la potestà di formulare le direttive medesime, addivenirsi viceversa ad un diverso orientamento.
Ed invero non può non rilevarsi - in conformità peraltro ai principi ed alle considerazioni espresse in passato dallo scrivente in ordine ad una analoga problematica, riguardante specificatamente l'utilizzo da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25 maggio 1979, n. 100 e dell'art. 8 della l.r. 9 maggio 1984, n. 27, del personale impiegatizio dello speciale servizio istituito presso l'E.M.S. dall'art. 10 della l.r. 6 giugno 1975, n. 42, nonchè del personale del ruolo unico ad esaurimento, istituito presso lo stesso Ente con il citato art. 8 della l.r. 27 del 1984 (cfr. pareri resi a vari rami dell'Amministrazione regionale con note nn. 12928/146.92.11 del 14 ottobre 1992, 12934/107.93.11 del 23 settembre 1993, 5753/398.93.11 del 26 aprile 1994 e 571/325.94.11 del 14 gennaio 1995) - come l'utilizzo del personale di cui trattasi potrebbe, in via generale, essere esteso, abilitando il medesimo allo svolgimento di tutte le mansioni e funzioni che non siano specificatamente demandate a impiegati dei ruoli dell'amministrazione di utilizzazione.
Si osserva a tal proposito - premesso che il fenomeno dell'imputazione all'ente delle attività dei suoi funzionari avviene in realtà sulla base di un rapporto di servizio, o d'impiego, in virtù del quale la persona fisica agisce per conto dell'ente - che ciò che rende legittima l'attribuzione di incarichi a rilevanza esterna al personale comunque utilizzato dalla singola amministrazione, è proprio l'instaurato rapporto di servizio, che comporta l'assoggettamento, per il prestatore di lavoro, ai poteri di supremazia gerarchica spettanti agli organi dell'ente di utilizzazione.
Certamente quindi non appare a tal fine rilevante la considerazione che l'utilizzazione dei soggetti in questione non comporta la costituzione di rapporto di pubblico impiego, ben potendo l'Amministrazione, o qualsivoglia ente, essere rappresentata da soggetti alla stessa legati da altri tipi di rapporto, tra i quali non in via esclusiva è da annoverarsi il rapporto di lavoro di diritto privato.

4.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.

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