Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo XIV                        /161.98.11

OGGETTO: Beni pubblici. Patrimonio. Beni mobili. Procedura per la dichiarazione di fuori uso.

   
   
   
                                 PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                 Direzione del personale  e dei servizi generali
                                 Segreteria di direzione
                                                                   P A L E R M O

   
   
               1. Con la lettera in riferimento codesta Direzione regionale rappresenta che con delibera di Giunta 14 ottobre 1997, n.399, sono state attribuite al gruppo di lavoro IX "Servizio attività tecniche", istituito presso la medesima Direzione, le competenze proprie degli uffici tecnici erariali concernenti le valutazioni e gli accertamenti necessari nella procedura per la messa in fuori uso dei beni mobili regionali.
               Riferisce altresì codesta Amministrazione che la predetta delibera n. 399/1997 è stata adottata su proposta della Direzione del personale e dei servizi generali; tale proposta, trasmessa alla Segreteria di Giunta con nota 7 ottobre 1997, n. 3319, "non faceva riferimento alcuno" al parere reso sulla questione da questo Ufficio con lettera 7 gennaio 1997, n. 255/297.96.11 Gr.XIV, indirizzata alla stessa Direzione regionale, laddove invece si affermava la necessità di uno specifico intervento legislativo per conferire al gruppo di lavoro sopra indicato le attribuzioni di cui trattasi.
                 Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente "sulle eventuali iniziative da adottare".
   
               2. La questione prospettata va risolta, ad avviso dello scrivente, alla stregua dei principi generali in materia di efficacia dei provvedimenti amministrativi.
               Al riguardo va rilevato che caratteristica propria dell'atto amministrativo, quanto agli effetti che produce, è l'autoritarietà o imperatività, la quale si risolve nella possibilità, per l'atto stesso, di acquistare efficacia e di conservarla, anche se invalido fino a quando non sia stato annullato dal giudice competente o dalla stessa autorità amministrativa.
               Secondo la prevalente dottrina, quindi, "i provvedimenti amministrativi positivi (non importa se validi o no), purchè efficaci, sono sempre esecutivi". Ciò significa che, quando hanno carattere costitutivo, producono per sè soli, automaticamente, l'effetto che la legge vi ricollega, mentre, quando abbisognano di atti di esecuzione, l'Amministrazione è tenuta ad adottare prontamente questi ultimi (cfr. Sandulli "Manuale di diritto amministrativo", Napoli, 1989, pag.613).
               Conseguentemente il profilo dell'efficacia dell'atto è del tutto separato da quello della sua validità: l'invalidità non produce inefficacia, per cui l'atto amministrativo che risulti in qualunque modo illegittimo conserva la sua efficacia in quanto imperativo, e continua a produrre i suoi effetti sino al momento della sua rimozione nei modi di legge, cioè sino al suo annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa (cfr. C.d.S. Ad. plen. 7 febbraio 1978, n.4; C.d.S., sez. V, 26 marzo 1982, n.256).
               Ciò premesso, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, va osservato che la delibera di Giunta n.399/1997, in quanto provvedimento efficace, è caratterizzata dal requisito della esecutività e, come tale, vincola l'Amministrazione interessata a darvi esecuzione attraverso l'adozione degli atti necessari all'effettivo esercizio, da parte del gruppo di lavoro IX, delle competenze allo stesso conferite dalla delibera sopra indicata.
               In tale situazione, pertanto, fermo restando quanto già espresso dallo scrivente con il citato parere n.255/1997, si è in sostanza dell'avviso che, la predetta delibera, sino a quando non sarà rimossa mediante un atto di ritiro emanato dall'organo competente in via di autotutela, rimane efficace.


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