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Gruppo II                        /160.98.11

OGGETTO: Conferimento delle funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro degli uffici periferici dell'Assessorato regionale beni culturali, ambientali e della P.I.

   
   
                                Assessorato regionale beni  culturali, ambientali e P.I.
   
e, p.c.                Direzione regionale del    personale e dei SS.GG.
   
                                                                                 L O R O S E D I

   
               1.- Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito sulla possibilità di conferire le funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro amministrativi, degli uffici periferici, anche ai dirigenti appartenenti al ruolo tecnico laddove vi sia carenza di dirigenti amministrativi.
               Nella richiesta di parere si esprime un orientamento favorevole alla intercambialità di dirigenti tecnici e dirigenti amministrativi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro indipendentemente dal tipo di affari trattati da questi ultimi, in base alla considerazione che, nella delibera della Giunta regionale 9 agosto 1997, n. 338 - recante nuovi criteri per la nomina dei coordinatori - si prescinde (a determinate condizioni) della specificità della laurea e non si fa alcuna distinzione tra dirigenti amministrativi dirigenti e tecnici.
                 2.- L'Ufficio non ritiene di potere condividere tale orientamento.
               La delibera di Giunta n. 338/1997, con cui è stato abbandonato il sistema di conferimento della funzione di cui trattasi attraverso procedure selettive non ha riguardo alla "laurea specifica per l'affidamento delle funzioni di coordinamento del Gruppo di lavoro", bensì alla "laurea specifica richiesta per l'accesso al ruolo"; quindi la derogabilità di tale requisito, prevista alla lett. b) della predetta delibera, non ha alcuna rilevanza agli effetti di specie.
               Ancor meno rilevante appare la mancanza nella stessa delibera di un'espressa distinzione tra dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
               Tale distinzione infatti è operata dal legislatore; in particolare, per quanto concerne il ramo dei beni culturali ed ambientali, non può prescindersi dal disposto dell'art.17 della l.r. 7 novembre 1980, n.116, secondo cui il dirigente tecnico "esercita le funzioni proprie della qualifica professionale o specialistica posseduta", tra le quali ovviamente non rientra il coordinamento di un gruppo di lavoro che tratta affari amministrativi, la cui direzione da parte di un soggetto non qualificato sarebbe contraria al principio del buon andamento della P.A..
               Pertanto la soluzione praticabile allo stato sembra quella di affidare ad interim ai dirigenti amministrativi la responsabilità dei gruppi di lavoro rimasti privi di coordinatore, in attesa del trasferimento presso codesto Assessorato di dirigenti superiori e dirigenti del ruolo amministrativo di cui alla Tabella A annessa alla l.r. n.41/1985 e succ. modif.
               Solo ove la soluzione dell'incarico interinale non fosse praticabile per l'eccessiva sproporzione tra il numero dei dirigenti amministrativi in servizio presso gli uffici periferici ed il numero dei gruppi di lavoro da coordinare, sembra possibile fare ricorso per la bisogna alla temporanea utilizzazione di personale tecnico ai sensi dell'art. 21, co. 3, l.r. 116/1980 cit., nei limiti ivi fissati.


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