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Gruppo     XIV                  /159.98.11

OGGETTO: Opere pubbliche. Edilizia scolastica. Utilizzo fondi accantonati ex art. 5 l.r. 130/82.

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEI BENI CULTURALI ED
                                                   AMBIENTALI E DELLA
                                                   PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                   P A L E R M O
   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito concernente l'utilizzazione dei fondi accantonati ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130 in materia di interventi a favore dell'edilizia scolastica.
   Premesso che i predetti fondi, quali residui di spesa in conto capitale, sono eliminati dal bilancio regionale, qualora non vengano utilizzati entro l'esercizio 1998 (termine originariamente fissato all'esercizio 1994 dall'art. 1 della l.r. 23.5.1994, n. 10, successivamente più volte prorogato e da ultimo previsto al 31 dicembre 1998 dall'art. 14 della l.r. 8.5.1998, n. 7), in particolare vien chiesto se gli stessi possano essere destinati, mediante la redazione di un programma integrativo di edilizia scolastica, al "completamento di opere già inserite" nei programmi approvati dalla Giunta regionale.
   
               2. L'art. 5 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130, nel disciplinare le procedure per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, al quarto comma dispone che: "una quota dei finanziamenti non inferiore al 15 per cento dovrà essere accantonata per far fronte ad eventuali variazioni dei programmi, nonchè alle concorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori con offerte in aumento, o revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve, a maggiori costi di area".
               Dal riferito testo normativo si evince chiaramente che finalità precipua dell'accantonamento ivi previsto è quella di costituire un vincolo di destinazione su una parte dei finanziamenti erogati al fine di sostenere gli oneri aggiuntivi ed i maggiori costi derivanti da eventuali variazioni dei programmi già approvati dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dello stesso art. 5
               In altri termini, la norma in questione pone una stretta correlazione tra le somme accantonate e la finalità, espressamente prevista, dell'accantonamento stesso; ciò che certamente esclude la possibilità di utilizzare tali somme in modo da sviarne la specifica destinazione, contraddicendo la ratio legis.
               Ed invero, in forza di una interpretazione logico-sistematica, risulta evidente l'intenzione del legislatore di correlare l'utilizzo della quota di finanziamento accantonata alla realizzazione dello specifico programma approvato; ciò comporta che il termine "variazione" va inteso non nel senso di ricomprendere ogni cambiamento e mutamento del programma che lo renda sostanzialmente diverso, bensì nel suo più ristretto significato di consentire di apportare qualche cambiamento o modificazione, parziale al progetto originario, che comunque ne consenta la riconoscibilità e non ne stravolga i caratteri.
               Coerentemente, in relazione al quesito sottoposto allo scrivente, si osserva che, nella fattispecie, l'utilizzo delle somme de quibus per interventi volti al completamento di opere inserite in programmi già approvati dalla Giunta e relativi agli stessi anni in cui sono stati effettuati gli accantonamenti in questione, appare strettamente correlato al rispetto della finalità contemplata dal predetto art. 5, quarto comma, della l.r. n. 130/1982.
               Ed invero, qualora si tratti di opere rimaste incomplete poichè l'intervento programmato prevedeva solo la realizzazione di alcune infrastrutture funzionali, sembra allo scrivente che l'iniziativa volta al completamento dell'opera in questione non concretizzi una variazione di programma e, come tale, non consenta, ai sensi del più volte citato art. 5, quarto comma, l'utilizzo della somma accantonata; ciò nella considerazione che, in tale ipotesi, trattasi sostanzialmente di interventi i quali -sebbene correlati al programma approvato- tuttavia non erano stati concretamente programmati e finanziati (es.: "finanziamento di I lotto esecutivo").
               Il completamento delle opere di cui trattasi richiederebbe, piuttosto, l'approvazione di un nuovo programma da parte della Giunta regionale.
               Viceversa è a dirsi per le opere rimaste incomplete a causa di "imprevisti intervenuti durante l'esecuzione": tale ipotesi, infatti, rientrando, ad avviso dello scrivente, nella variazione di programma, consente invece l'utilizzo dei finanziamenti accantonati per la realizzazione dell'intera opera programmata.
               In conclusione, sul punto si è in sostanza dell'avviso che le somme in questione possono essere utilizzate mediante un programma integrativo di interventi solo qualora le stesse rimangano comunque destinate alla finalità prevista dall'art. 5, quarto comma, l.r. n. 130/1982.
 

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