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Gruppo     VI                    /156.11.98

OGGETTO: Applicazione contratti di riallineamento retributivo alle cooperative che gestiscono scuole elementari parificate.

   
   
   
   
                              ASSESSORATO REGIONALE DEI
                              BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                              E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                              Direzione regionale istruzione
                                                        P A L E R M O
   
               1. Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla applicabilità o meno alle società cooperative che gestiscono scuole elementari parificate della disciplina dettata in materia di contratti di riallineamento retributivo dall'art. 5 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale".
               La questione si pone, in concreto, con riguardo all'intendimento manifestato dalla Società cooperativa a r.l. XXXXXXXX di YYYYY (ZZ), che gestisce una scuola elementare parificata, di riallineare il trattamento economico del proprio personale al Contratto collettivo nazionale -Comparto del personale della scuola pubblica- al fine di sanare pregresse inadempienze retributive (e contributive) poste in essere in violazione dell'art. 95 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577.
               Al riguardo codesto Assessorato manifesta un orientamento negativo sulla base della natura non industriale o artigiana dell'attività svolta dalla predetta cooperativa e chiede, altresì se, "atteso che comunque l'ente ha violato gli obblighi di legge e di convenzione", possa procedersi "alla revoca della convenzione".
   
               2. Sulla questione esposta si osserva, preliminarmente che il contratto di riallineamento retributivo, istituito al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nel Mezzogiorno, costituisce un particolare strumento che consente loro di godere della fiscalizzazione degli oneri sociali ammortizzando in un lasso di tempo più ampio i maggiori oneri retributivi e contributivi derivanti dalla integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
               Con le disposizioni dettate dall'art. 5 del D.L. 510 citato è stato, infatti, previsto che nelle imprese che intendano recepire accordi di riallineamento retributivo, stipulati, a livello provinciale, tra le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, venga sospesa, per tutto il tempo necessario alla parificazione contrattuale, la condizione prevista dall'art. 6, comma 9, lett. c) della legge 7 dicembre 1989, n. 389, la quale subordina all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro la fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dello stesso art. 6, 1° comma, lett. a) e b); tali accordi provinciali devono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
               Con l'adesione al contratto di riallineamento, così come disposto dall'art. 5, 3° comma, della legge 608/1996, viene a determinarsi una sanatoria delle pendenze contributive pregresse.
   
               3. Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente e relativa all'applicabilità o meno del più volte citato art. 5 del D.L. 510 alle società cooperative che gestiscono scuole elementari parificate, sembra in linea di massima condivisibile l'orientamento espresso dall'Ispettorato del lavoro di ZZZZZZZ (con la nota prot. n. 4047 del 14 maggio 1998, inviata in copia allo scrivente), già peraltro condiviso in buona sostanza da codesta Amministrazione.
               Nella fattispecie, tuttavia, sembra che debba aversi riguardo non tanto alla questione relativa alla possibilità o meno di individuare nell'attività di istruzione, in sè e per sè considerata una vera e propria attività economica organizzata ai sensi dell'art. 2195 Cod. civ., quanto piuttosto alla specifica normativa che regola il riconoscimento della scuola, nonchè alla convenzione di parifica.
               Non v'è dubbio, in proposito, che l'ente gestore della scuola "parificata" ai sensi dell'art. 2 del R.D. 20 giugno 1935, n. 1196, è tenuto, proprio al fine di ottenere e mantenere il "riconoscimento ad ogni effetto legale" della scuola, a rispettare determinate condizioni, tra le quali quella di corrispondere agli insegnanti "lo stipendio legale" (art. 95 R.D. 5 febbraio 1928, n. 577), e per le quali ha assunto, altresì, specifici impegni all'atto della sottoscrizione della convenzione.
               In generale, infatti,ai sensi dello schema di convenzione di parifica diramato dal Ministero della pubblica istruzione con apposita circolare l'ente gestore della scuola parificata si obbliga a corrispondere ai maestri uno stipendio non inferiore a quello del coefficiente iniziale previsto per i maestri elementari dello Stato.
               Di conseguenza, anche nella considerazione dei contributi che l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 159 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, si impegna a versare all'ente gestore della scuola parificata, sembrerebbe doversi ritenere che tali obblighi retributivi vadano rispettati sin dal momento della concessione della parifica e, pertanto, la scuola mai potrebbe trovarsi -senza perdere i requisiti per la parifica- con pendenze retributive e contributive pregresse e quindi in quella posizione che potrebbe consentire il ricorso al "riallineamento retributivo".
               Ma, in ogni caso, anche a voler riconoscere alle scuole in oggetto la natura di imprese industriali (riconoscimento non pacifico in giurisprudenza, anche se una recente sentenza della Cassazione, la n. 9395 del 6 settembre 1995, ha modificato un precedente diverso orientamento - Cfr. Cass. 9 marzo 1989, n. 1246) e, in conseguenza, anche a volersi rapportare con quanto previsto nel più volte richiamato art. 5 del D.L. 510/96, altre perplessità sorgerebbero proprio in relazione a tale disposizione nella parte in cui consente la regolarizzazione retributiva e contributiva "esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento".
               In proposito, con specifico riguardo al caso di specie, così come rilevato dall'Ispettorato del lavoro di ZZZZZZZ, non sembrerebbe che tale procedura sia stata rispettata, risultando firmatari dell'accordo organizzazioni imprenditoriali non aderenti o comunque organizzativamente collegati con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentante, appunto, della P.A., nel contratto collettivo nazionale di lavoro "Comparto scuola pubblica".
               Invero, la norma, in ragione anche della propria natura eccezionale, che non ammette applicazione in via analogica, non legittima l'estensione del "riallineamento retributivo" ad un qualsiasi contratto collettivo di categoria, ma solamente al "riallineamento" concordato con le medesime parti (aderenti o comunque organizzativamente collegati) che hanno proceduto alla stipula del C.C.N.L.
               Codesta Amministrazione, comunque, poichè la questione sottoposta all'avviso dello scrivente ha riguardo a normativa statale che deve trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, potrà ulteriormente acquisire utili elementi di valutazione presso gli organi centrali.
   
               4. Riguardo, infine, al quesito posto in subordine, e cioè se l'Assessorato possa procedere alla revoca della convenzione con la suddetta società cooperativa, va osservato, preliminarmente, che la concessione della "parificazione" viene attribuita mediante convenzione (che abbia ottenuto il nulla osta dal Ministero della pubblica istruzione, rectius:Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione) stipulata fra il Provveditore agli studi e il rappresentante legale dell'ente gestore (art. 159, R.D. n. 1297/1928).
               Tale convenzione, ai sensi del successivo art. 160, dura fino a che non sia disdetta dal gestore della scuola o denunciata dal Provveditore agli studi con l'approvazione preventiva del Ministero della P.I. (rectius:Assessorato regionale BB.CC. e AA. e della P.I.).
               Conseguentemente sembra, pertanto, che resti rimesso a codesta Amministrazione, in quanto attinente al merito della questione prospettata, valutare l'opportunità di sollecitare con proprio atto propulsivo il Provveditore agli studi di ZZZZZZZ affinchè si attivi ai sensi dell'art. 160 citato, a denunciare la convenzione.
   

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