OGGETTO: Settimana articolata su cinque giorni. Retribuibilità delle prestazioni lavorative rese il sabato.
ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Gruppo III
P A L E R M O
e,p.c. DIREZIONE REGIONALE DEL
PERSONALE E DEI SS.GG.
1. Con nota n. 4492/A del 27 aprile 1998, pervenuta il 1° giugno successivo, codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente sulla legittimità della richiesta da parte di un funzionario di avere liquidato come straordinario festivo il servizio prestato in concomitanza di 2 riunioni tenutesi presso la Prefettura di Palermo in giornata ricadente di sabato (7 marzo 1998), non più lavorativa a seguito dell'introduzione della c.d. settimana corta.
Codesto Assessorato ritiene che la richiesta del dipendente non possa essere accolta non potendosi equiparare alle giornate festive le giornate di sabato.
2. Con l'art. 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, è stata rimessa alla contrattazione, tra le altre, la disciplina del lavoro straordinario.
Tale istituto ha ricevuto una disciplina contrattuale sia con l'art. 4, ultimo alinea, del D.P.Reg. 30 gennaio 1993, ove è prevista la possibilità di procedere, tra le parti contraenti ad una razionalizzazione del lavoro straordinario, sia sopratutto con il successivo D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, e successive modifiche, tuttora vigente.
Ora, l'art. 19 del predetto D.P.Reg. n. 11/95 - non modificato dal D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38, di recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale per l'anno 1997 recante all'art. 8 co. 1, la nuova articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni lavorativi - non prevede alcuna maggiorazione del compenso per lavoro straordinario prestato di sabato, limitandosi ad incrementare, portandola al 50% della misura oraria di lavoro ordinario, quella prevista dall'art. 2, u.c., l.r. 115/83 per "il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi", che sono ovviamente soltanto quelli indicati dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.
Nè l'interprete può giungere a conclusioni diverse da quelle scaturenti dalla rigida applicazione del suddetto art. 19 D.P.Reg. 11/1995, trattandosi di norma con refluenze finanziarie, epperò di stretta interpretazione.
L'Ufficio comunque è disposto a tornare sull'argomento laddove la Direzione regionale del personale e dei servizi generali - che legge per conoscenza - dovesse prospettare diversi profili di valutazione, nell'ambito della generale competenza in subiecta materia che le è propria.