OGGETTO: Modifica art. 5 del regolamento per il funzionamento del Comitato di partecipazione e vigilanza per la tutela degli utenti dei servizi sanitari (D.A. 1 luglio 1994).
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
I Direzione
P A L E R M O
1. Con la lettera in riferimento - integrata con successiva nota 5 agosto 1998 n. 1N1/1361 - codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dell'Ufficio su alcune proposte informali di modifica - d'iniziativa dell'Azienda U.S.L. n. X di Palermo (nota 16 aprile 1998 n. 031 C.P.V.) - del primo comma dell'art. 5 del regolamento per il funzionamento del Comitato in oggetto secondo cui, "decadono dalla partecipazione al Comitato le Associazioni" i cui rappresentanti si assentino dalle sedute per tre volte in un anno.
Tali modifiche - a quanto si evince dalle sopra citate lettere - tenderebbero a riferire la decadenza ai singoli rappresentanti e non alle rispettive associazioni, nonchè a rideterminare quali (o quante) assenze debbono dare luogo alla decadenza stessa.
2. Va preliminarmente rilevato che la richiesta sottoposta allo scrivente non comporta nè specifici quesiti giuridici nè l'esame di un vero e proprio testo regolamentare di cui debba in concreto valutarsi la legittimità.
Circa il contenuto sostanziale delle modifiche stesse, quale risulta dalla citata nota di codesto Assessorato n. 1361/1998, le prime due (decadenza dei singoli rappresentanti e non delle rispettive associazioni e decadenza collegata alle assenze ingiustificate) sembrano senz'altro da condividere, mentre in ordine alla terza (assenze giustificate annualmente ammissibili) il relativo numero va ovviamente determinato in relazione al numero di sedute mediamente tenute nell'anno dal Comitato de quo.
Si rimane comunque a disposizione per l'eventuale esame dello schema definitivo di modifica.