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Gruppo II                        /147.98.11

OGGETTO: Formazione delle graduatorie di concorsi per titoli ex art. 5 l.r. 38/1994. Situazioni di incompatibilità.

   
   
                                  Assessorato regionale  enti locali
   
e, p.c.                 Direzione regionale del  personale e dei SS.GG.
                                                               L O R O S E D I

               1.- Codesto Assessorato riferisce che vengono sollevate, da parte di alcuni enti locali "problematiche inerenti l'incompatibilità del segretario comunale alla formazione della graduatoria dei concorsi pubblici per titoli, ex art. 5 della l.r. n.38/94, allorquando fra i candidati sono presenti parenti ed affini entro il quarto grado", e che "le Amministrazioni richiedono a volte la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca al segretario comunale".
               Codesto Assessorato ritiene, invece, che non si possa nominare un commissario che si sostituisca ad un'attività che la legge demanda al capo della struttura burocratica dell'ente ed ha suggerito agli enti di affidare la formazione delle graduatorie all'ufficio del personale sotto la responsabilità del capo settore, anzichè del segretario comunale. Nel caso in cui anche tra i componenti dell'ufficio del personale ci dovessero essere dei soggetti che abbiano rapporti di parentela con i candidati fino al quarto grado, l'ente potrebbe costituire un nucleo operativo composto da dipendenti liberi da vincoli di parentela con i concorrenti.
             Sulla problematica rappresentata, chiede il parere dello scrivente.
   
               2.- L'art. 5 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, dispone che "Le graduatorie dei concorsi ...... sono predisposte dagli uffici dell'ente interessato sotto la responsabilità del capo della struttura burocratica dello stesso".
               Ora, la nomina di un commissario ad acta viene disposta ex art. 24, co. 1, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e succ. modif. nell'ipotesi in cui "gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidate a provvedere entro un congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge"; mentre, d'altro canto, la natura di organo del comune o della provincia non sembra ravvisabile nel "capo della struttura burocratica" dell'ente (nella specie) locale, sia esso il segretario o il direttore generale nominato dal sindaco o dal presidente della Provincia ex art. 10 L. 127/1997, recepito con l'art. 2 l.r. 7 settembre 1998, n. 23.
               Conseguentemente, scartata l'ipotesi dell'intervento sostitutivo regionale, nel caso in cui fosse soltanto il segretario comunale ad avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con taluno dei concorrenti, venendosi così a trovare in una situazione di incompatibilità ed avendo quindi l'obbligo di astenersi, la responsabilità dell'ufficio concorsi va assunta dal vice-segretario, nei comuni ove è previsto o dal funzionario più anziano in base al principio generale in tema di esercizio delle funzioni del superiore assente o impedito.
               Nel caso in cui anche tra i componenti dell'ufficio addetto alla formazione della graduatoria concorsuale ve ne fossero alcuni legati da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con taluno dei concorrenti questi dipendenti potrebbero essere sostituiti da altri colleghi, previa disposizione di servizio motivata e per il tempo strettamente necessario alla formazione della graduatoria concorsuale.
               La sostituzione dell'ufficio nel suo complesso con un nucleo operativo, prospettata da codesto Assessorato, sembra ipotizzabile infatti solo nel caso limite in cui tutti gli addetti all'ufficio di che trattasi versino in situazione di incompatibilità.


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