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Gruppo IV                      /146.98.11

OGGETTO: Applicabilità art.27 L.47/85 - Lavori demolizione - Indicazione ditte idonee - Obbligo Ufficio Genio Civile. Compatibilità con con normativa sui lavori pubblici. Quesito.

   
   
                              ASSESSORATO REGIONALE
                              DEI LAVORI PUBBLICI
                                                 P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello Scrivente circa l'applicabilità dell'art.27 della L. 28 febbraio 1985, n.47 come recepita dall'art.1 della l.r. 37/85, con riguardo all'obbligo degli uffici del Genio Civile di indicare, in numero di almeno cinque, le imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, iscritte all'albo nazionale dei costruttori a cui affidare, anche a trattativa privata, i lavori di demolizione totale o parziale degli edifici eseguiti abusivamente.
               Rappresenta codesto Assessorato che l'Ufficio del Genio Civile di Enna, cui è stato affidato il suddetto incarico, ha - con nota n.1005 del 10/4/98 - ritenuto inapplicabile la normativa in questione sostenendo che se i lavori di demolizione rivestono carattere di urgenza si deve ricorrere all'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario "così come sancito dagli articoli 38 e 39 della L.R. 21/85 e successive modifiche" ed in tal caso "la predisposizione degli elenchi di imprese da invitare alla gara è di esclusiva competenza del dirigente più alto in grado il quale, nella individuazione dei nominativi, dovrà avvalersi di imprese di fiducia dell'Amministrazione di appartenenza". Se invece per i lavori non sussistono presupposti d'urgenza dovendosi "ricorrere per l'affidamento degli stessi, in base a quanto disposto dall'art.36 della L.R. 10/93, al pubblico incanto non sorge l'esigenza di predisporre alcuno specifico elenco".
               L'Ufficio succitato ha aggiunto inoltre che "gli Uffici del genio Civile non dispongono di elenchi ufficiali di imprese di fiducia" e che ad avviso dello stesso tale richiesta "scaturisce da una vecchia circolare dell'Ass.to LL.PP. ...del tutto superata dalle successive leggi regionali che regolano l'affidamento di appalti a mezzo cottimo fiduciario".
   
   2.          In ordine al quesito suesposto occorre preliminarmente precisare che i lavori di demolizione rientrano nella categoria dei lavori pubblici, come peraltro si evince chiaramente dall'art.2 della L. 11 febbraio 1994, n.109: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" che, nel delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della legge, espressamente prevede che "...si intendono per lavori pubblici... le attività di ...demolizione...".
               Si rende pertanto necessario interpretare l'art.27 della L. 28 febbraio 1985, n.47, come recepito dall'art.1 della L.R. 10/8/85, n.37 alla luce della successiva normativa in materia di lavori pubblici al fine di stabilire se debba ritenersi ancora vigente.
               L'art.27 de quo prevede che "In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale" (1° comma) e che "I relativi lavori sono affidati anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal Provveditore regionale alle opere pubbliche" (comma 2). In Sicilia, al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi sostituito l'Assessore regionale per i lavori    pubblici (art.1, L.R. 10/8/85, n.37).
               La sopravvenuta legge regionale 12 gennaio 1993, n.10 ha previsto quale sistema ordinario per l'affidamento dei lavori pubblici il pubblico incanto. Infatti, ai sensi dell'art.36 - che sostituisce l'art.40 della L.R. 21/85 - "Fatti salvi i casi in cui è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario, alla trattativa privata... le gare di appalto si svolgono con il sistema dei pubblici incanti".
               Procedendo all'affidamento con tale sistema non si pone ovviamente alcun problema di preventiva individuazione di imprese idonee come stabilito dal succitato art.27 L.47/85.
               Il ricorso al cottimo fiduciario o alla trattativa privata è ammesso in presenza di determinati presupposti ed è sempre alternativo al pubblico incanto nel senso che nulla vieta all'ente committente di optare per quest'ultimo.
               Il ricorso al cottimo fiduciario "è consentito esclusivamente per i lavori urgenti o per i lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di L.150 milioni" (250 milioni nelle Isole minori) (art.38 L.r. 21/85 come modif. dall'art.42, L.R.10/93); è consentito inoltre "per gli interventi d'urgenza" di cui all'art.69 del R.D. 350/1895, finanziati dall'Ass.to reg.le dei ll.pp., "entro il limite di importo di lire 500 milioni" (art.39, L.R.21/85) e per "lavori in economia" fino all'importo di "200.000 ECU" (art.12, comma 2, secondo inciso, L.r.4/96).
               Ai sensi dell'art.13 della L.r. 4/96 il ricorso a tal sistema è deliberato dall'organo esecutivo dell'ente ed è ammesso (permanendo la sospensione dei commi 6 e 7 dell'art.75 della L.r. 10/93) nel rispetto dei seguenti principi: a) costituzione albo imprese di fiducia e aggiornamento obbligatorio dello stesso; b) facoltà di cancellare ditte dall'albo in corso d'anno; c) partecipazione libera delle ditte informate dei lavori da aggiudicare a cottimo. Gli atti conseguenziali sono di competenza del dirigente più alto in grado dell'Ufficio tecnico previa "richiesta di offerta ad almeno 5 ditte fiduciarie" (art.13, ultimo comma).
               Quanto alla trattativa privata, con riguardo agli enti locali, dal combinato disposto dell'art.12 della L.R. 4/96 e dell'art.8 della L.R. 39/97 si desume che per lavori di importo non superiore a lire 50 milioni i legali rappresentanti degli enti possono ricorrere a tale sistema, "previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente, quando ravvisano la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure..." ed in tal caso devono, "a pena di nullità, espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, tre nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti...".
               Analoga gara informale necessita, in mancanza di apposita disciplina regolamentare dell'ente appaltante, - art.12, comma 2, L.R. 4/96 - per gli appalti di importo compplessivo non superiore a 100.000 ECU.
               Negli altri casi - appalti di importo superiore a 100.000 ECU - la trattativa è consentita solo nei casi di cui all'art.40, L.R. 10/93.
               Dalle suesposte considerazioni emerge che, anche per i lavori di demolizione il sistema ordinario di affidamento è il pubblico incanto e solo se ne ricorrono i presupposti si può procedere con il sistema del cottimo fiduciario o della trattativa privata.
               In questi ultimi casi l'orientamento del legislatore è nel senso di attribuire allo stesso ente la scelta delle ditte tra le quali procedere all'affidamento dei lavori (dirigente tecnico più alto in grado nel caso di cottimo fiduciario e legale rappresentante dell'ente nel caso di trattativa).
               Sembra pertanto allo scrivente che l'art.27 della L.47/85, per quanto recepito dall'art.1 della L.R. 37/85, possa considerarsi superato per effetto della sopravvenuta normativa in materia di lavori pubblici.

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