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Gruppo II                        /142.98.11

OGGETTO: Centro regionale per il restauro. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 della legge 626/94.

   
   
   
                                 ASSESSORATO REGIONALE BENI
                                 CULTURALI, AMBIENTALI E P.I.
                                                                   P A L E R M O

   
   
               1.- Con la nota cui si risponde codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente in ordine all'individuazione del datore di lavoro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, per i Centri regionali istituiti dall'art. 9 della l.r. 80/77.
               Detta richiesta trae origine dalla nota del Centro regionale per la progettazione e il restauro di Palermo n. 949 del 2 marzo 1998, con cui si chiede a codesto Assessorato un riscontro alla "nota precedente n. 636 del 10.02.1998", peraltro non allegata alla richiesta di parere, non contenente il punto di vista di codesta Amministrazione sull'argomento in oggetto.
   
               2.- L'art.9, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, istitutivo dei Centri regionali, li definisce come organismi tecnico-scientifici, posti sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, i quali svolgono la loro attivitą nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale per i beni  culturali ed ambientali, godono di autonomia amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale (art. 25 l.r. 116/1980, per quanto riguarda il centro di progettazione e restauro), che si esplica entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, in base alle direttive generali dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (cfr. art. 1 D.P.Reg. 6/89), la cui gestione č affidata ad un Comitato (cfr. art. 10, c. 1 l.r. 80/77 e art. 2 D.P.Reg. 6/89).
               Tutto ciņ premesso, ai fini dell'individuazione della figura del datore di lavoro prevista dall'art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 626/1994 e succ. modif., l'art. 35, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come sostituito con l'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, testualmente dispone:
               "Per ciascun Assessorato regionale, i direttori preposti alle Direzioni dalle quali in base ai rispettivi funzionigrammi dipendono i gruppi competenti in materia di personale assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Per gli uffici periferici, dette funzioni sono attribuite ai capi degli uffici stessi".
               Il centro regionale per la progettazione ed il restauro, al pari del centro per l'inventario, non rientra fra gli organi ed uffici periferici di codesto Assessorato ai quali anzi "presta consulenza ed assistenza (cfr. art. 7, c. 3, lett. c) l.r. 116/80); nč sembra attagliarsi a tale organismo la prima parte del suddetto art. 5. E' il direttore del Centro infatti a determinarne le linee di ricerca e gli indirizzi tecnico-scientifici sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali (art. 5 D.P.Reg. n. 6/1989).
                   Ci si trova quindi in presenza di una lacuna legislativa, che sembra tuttavia colmabile con l'applicazione in via analogica della disposizione riguardante gli uffici periferici. Il carattere non periferico dell'organo di cui trattasi non toglie infatti che esso goda di autonomia gestionale non inferiore, per restare nell'ambito dell'amministrazione dei beni culturali, a quella delle Soprintendenze.
   
               3. Ciņ posto, occorre individuare a quale soggetto nell'ambito del Centro sia attribuibile agli effetti di specie, la funzione di datore di lavoro che il comma 3, ultima parte, del citato art. 35 l.r. n. 6/1997, come sostituito dall'art. 5 l.r. n. 3/1998, demanda ai "capi degli Uffici" periferici.
               Al riguardo sembra allo Scrivente che, anche attraverso una interpretazione sistematica della norma in parola in connessione con l'art. 2, lett. b), del d.l.vo n.626/1994 e succ. modif., la veste di "datore di lavoro" competa al direttore del Centro, piuttosto che al presidente del comitato di gestione. Ai sensi del citato art. 2 infatti "nelle pubbliche amministrazioni..... per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale... preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale". Quest'ultima definizione sembra attagliarsi al direttore, il quale "sovrintende all'attivitą ed al funzionamento del centro" ... firma le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, ... stipula i contratti" (art. 5 D.P.Reg. 14 febbraio 1989, n. 6) e quindi č dotato di effettivi poteri di gestione. Mentre il presidente del comitato di gestione "ha la rappresentanza legale del centro convoca e presiede il comitato di gestione e vigila sull'emanazione delle deliberazioni adottate (art.6 D.P.Reg. cit.); funzioni non rilevanti agli effetti di specie dato che il citato art.2 d.lgs. 626/1994 ha riguardo al potere di gestione.
       
               Peraltro il predetto presidente non puņ qualificarsi nč come dirigente nč come funzionario, dovendo essere "scelto fra i componenti elettivi o designati" del Comitato di gestione.


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