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Gruppo XIV Prot._______________/137.98.11

OGGETTO: Agricoltura.- Credito agrario.- Concorso interessi su credito di conduzione.- L.r. 16/1997, art. 3, comma 3.- Normativa comunitaria.


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 503/Gr. 3° del 18.5.1998)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente - rappresentandone l'urgenza - in ordine alla "pretesa dell'Esecutivo comunitario di bloccare il concorso negli interessi a datare dal 1/7/1998 sulle concessioni di credito effettuate prima di tale data".
La problematica proposta trae origine dalle considerazioni espresse dalla Commissione Europea, con nota 14224 del 31 marzo 1998, in relazione all'art. 3 della l.r. 27 maggio 1997, n. 16 - il cui comma terzo autorizza, per le finalità dell'art. 9 della l.r 25 marzo 1986, n. 13 (prestiti per la conduzione delle imprese agricole), la spesa di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1997 - e specificatamente dal divieto nella stessa nota evidenziato di concedere aiuti per pagare gli interessi sui prestiti di gestione scadenti dopo il 30 giugno 1998, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli aiuti in questione rispettino i requisiti previsti dalla Comunicazione 96/C 44/02 della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, quali risultano a seguito dell'interpretazione fornita dalla Commissione medesima con nota SG (97) D/10801 del 19.12.1997.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
L'art. 3 della l.r. 27 maggio 1997, n. 16, recante "Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997", al comma 3 ha disposto che "per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 30.000 milioni (capitolo 54551)."
Il richiamato art. 9 della l.r. 13 del 1986, recante "Interventi in materia di credito agrario" prevede e disciplina la concessione di prestiti a tasso agevolato per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche, di durata sino a 12 mesi, che, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo nonchè da altre norme contenute nella medesima legge 13/1986, godono di un tasso di interesse a carico dei beneficiari predeterminato per legge, e possono essere concessi, su fondi propri, direttamente dagli istituti di credito mutuanti per importi sino a 30 milioni di lire, ovvero, a seconda che gli importi dei prestiti siano inferiori o superiori a 300 milioni di lire, sulla base di appositi nulla-osta, o carte di credito triennali, rispettivamente rilasciati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; la liquidazione del concorso regionale sugli interessi avviene poi, ai sensi del terzo comma del citato art. 9, sulla base di rendiconti trimestrali prodotti dagli istituti di credito secondo modalità definite in sede di protocollo di intesa stipulato tra l'Amministrazione regionale egli istituti aderenti.
I prestiti agevolati di che trattasi configurano un finanziamento con agevolazione pubblica a valere su fondi propri dell'istituto di credito erogatore, ed appaiono caratterizzati dal collegamento del rapporto contrattuale di mutuo con un provvedimento di concessione del contributo in conto interessi; collegamento che, nella fase costitutiva, si traduce in una simbiosi di momenti procedimentali relativi alla formazione del contratto ed alla emanazione del provvedimento.
La fattispecie costitutiva del rapporto di sovvenzione Stato-privato beneficiario, entro cui sono racchiuse le obbligazioni reciproche riguardanti la corresponsione del contributo in conto interessi ed il conseguimento dello scopo d'ausilio, si perfeziona con la stipula del contratto di credito.
Si osserva a tal proposito che il contratto di mutuo è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte, nascendo da esso, dopo la consegna della somma mutuata, o per meglio dire, dal momento in cui il mutuatario ne ha la disponibilità giuridica, solo l'obbligo di restituire nei termini convenuti la somma mutuata con l'aggiunta degli interessi convenuti. Nel caso in ispecie, l'obbligazione del pagamento degli interessi grava non soltanto sul beneficiario, il quale risulta tenuto soltanto al pagamento di quella quota di interessi posta a suo carico, ma anche sull'Amministrazione regionale, che, ex lege per i prestiti di importo minimo concessi nel rispetto dei requisiti voluti dalla legge, o in forza di formale emissione di un provvedimento autorizzatorio (nulla-osta o carta di credito) risulta tenuta al pagamento della rimanente quota di interessi.
Si rileva ancora che il concorso regionale sugli interessi costituisce presupposto per la conclusione del contratto di mutuo, nel senso che sia il beneficiario sia l'istituto di credito addivengono alla determinazione di contrarre nella presupposizione dell'intervento regionale che consente al primo di godere di un beneficio ad un tasso di interesse estremamente contenuto, ed al secondo di esercitare la propria attività creditizia, con la remunerazione piena determinata in relazione al tipo di operazione.
Tenuto altresì conto del principio "tempus regit actum", in forza del quale per la validità di un atto o per l'efficacia di un fatto che stia alla base di un diritto o di una correlata obbligazione ci si deve riferire alla legge vigente nel momento della formazione, ne consegue l'impossibilità, a pena di porre in essere un atto od un comportamento illegittimo, foriero di responsabilità patrimoniali cui si potrebbe essere chiamati a rispondere anche in via giudiziaria, limitare unilateralmente l'intervento agevolativo a suo tempo assentito, ad un termine diverso da quello inizialmente convenuto.
Pertanto, in forza delle considerazioni brevemente svolte, si ritiene che l'Amministrazione non possa sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni assunte, nei termini ed alle condizioni in precedenza legittimamente determinate.

Peraltro si osserva che la pretesa evidenziata nella citata nota n. 14224 della Commissione Europea appare andare ben al di là di quanto previsto in sede di Comunicazione 96/C 44/02 cui la stessa nota fa riferimento. Ed invero detta Comunicazione, concernente appunto i crediti di gestione nel settore agricolo, dispone che "la Commissione non autorizzerà piu alcuna misura di aiuto sui crediti di gestione, non conforme alla presente comunicazione, che le venga notificata in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e che sia o resti in applicazione dopo la data del 1° gennaio 1996", e statuisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di modificare gli aiuti non conformi esistenti. L'applicazione della disciplina recata, però, è stata sospesa con lettera del 4 luglio 1997 della Commissione, e reintrodotta, in forza di quanto disposto con lettera SG (97) D/10801 del 19 dicembre 1997 della Commissione medesima, a far tempo dal 30 giugno 1998.
Testualmente, in tale ultima nota, si dispone che, "alla luce di quanto precede, la Commissione valuterà, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, gli aiuti che entreranno o resteranno in vigore dopo il 30 giugno 1998, sulla base dell'interpretazione del punto C della disciplina esposta più sopra".
Dal tenore letterale delle disposizioni riportate, nonchè da una interpretazione logico-sistematica delle medesime, si desume quindi non che gli effetti consequenziali ad aiuti in precedenza concessi, ed in ipotesi in contrasto con la disciplina recata, debbano cessare alla suddetta data del 30 giugno 1998, ma che dopo tale termine non sia più possibile concederne di nuovi.
Nella fattispecie che ci occupa invero non si tratta di concedere un nuovo aiuto, o, in altre parole, di dare attuazione concreta ad una normativa che ne preveda la fattispecie astratta, bensì di semplice adempimento - costituente pertanto atto dovuto - di una obbligazione già sorta ed efficace, in quanto il relativo impegno appare essere stato assunto quando nulla ostava alla sua legittima formazione.

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