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Gruppo     III                    /136/11/98

OGGETTO: Contributo integrativo ex l.r. 10/91 - Impianti fotovoltaci.

   
   
   
   
                                   ASSESSORATO INDUSTRIA
                                                        P A L E R M O
   
   
   

           1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio un quesito inerente l'ammissibilità della richiesta effettuata dalla Ditta XXXX S.r.l. volta ad ottenere l'integrazione del contributo già erogato ai sensi dell'art. 12 della l. 308/82 fra il 1996 ed il 1997 nella misura del 50% del costo ammesso per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso 35 "aziende agricole" non elettrificate sparse in Sicilia. Tale richiesta di integrazione troverebbe fondamento nell'art. 8 lett. e) della l. 10/91 il quale prevede la possibilità di concedere contributi fino all'80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici qualora destinati ad abitazioni adibite ad uso civile ed a uso industriale, artigianale ed agricolo.
               Chiede, infine, codesto Assessorato che lo Scrivente Ufficio, "se consentito e utile" inoltri il quesito proposto alla Commissione U.E.
               
               2. In ordine alla problematica proposta si evidenzia che l'originaria richiesta di contributo, nonchè la corrispondente erogazione dello stesso da parte di codesta Amministrazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 12 l. 308/82, che, come è noto, al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo prevede la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 50% "per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole singole od associate di impianti per la produzione di energia.... ". E' dunque evidente che i contributi in argomento sono stati concessi dall'Amministrazione in quanto quest'ultima ha ritenuto sussistenti nella fattispecie di cui si discute, proprio i requisiti di cui all'art. 12 citato, nè d'altra parte, alcuna obiezione risulta essere stata sollevata dalla Ditta XXXX al momento della ricezione delle somme alla stessa attribuite.
               Il successivo intervento della l. 10/91 non sembra, a giudizio dello scrivente, aver apportato, ai fini che qui interessano, modifiche tali da legittimare la richiesta di integrazione di contributo avanzata dalla Ditta XXXX, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8 e 21 della citata legge.
               Non sembra, infatti, allo scrivente applicabile alla fattispecie in esame l'integrazione del contributo sino all'80% delle spese ammesse così come invocato dalla più volte citata Ditta XXXX ai sensi della lett. e) dell'art. 8 l. 10/91, in quanto lo stesso destina contributi a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili d'energia nell'edilizia, riferendosi dunque ad una categoria di agevolazioni non assimilabili a quelle di cui all'art. 12 della l. 308/92, poichè diretta a vantaggio del differente settore agricolo.
               D'altra parte, si osserva come l'art. 8 in argomento sostanzialmente riprenda il disposto di cui all'art. 6 della l. 308/82, anch'esso finalizzato alla concessione di contributi a sostegno delle fonti rinnovabili nell'edilizia e anch'esso persino recante al punto 5) la possibilità di ottenere un contributo fino all'80% "per la realizzazione di impianti fotovoltaici per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo." Dunque già la l. 308/82 concedeva l'opportunità di ottenere contributi sino all'80% in ipotesi di realizzazione di impianti fotovoltaici aventi come scopo esclusivo il miglioramento delle condizioni di vita di abitanti in edifici rurali non elettrificati, così come soltanto adesso asserito dall'XXXX, nella propria nota di richiesta di integrazione, essere accaduto nei casi di specie; tuttavia la circostanza che le originarie richieste di contributo non furono orientate in tal senso deve, evidentemente, far ritenere che, piuttosto che per le finalità di cui al citato punto 5 dell'art. 6 l. 308/92 -e, dunque, alla lett. e) art. 8 l. 10/91- la realizzazione degli impianti in argomento fu considerata prodromica allo svolgimento dell'attività delle imprese agricole, in linea, d'altra parte, con le valutazioni dell'Amministrazione regionale che, concedendo il contributo del 50%, ha giudicato sussistenti i requisiti di cui all'art. 12 l. 308/80.
               Pertanto, a parere dello scrivente, non sembrano ravvisarsi elementi sufficienti che legittimino la nuova richiesta, peraltro tardiva rispetto anche ai termini di cui alla l. 10/91, avanzata dalla XXXX finalizzata all'integrazione sino all'80% del contributo ai sensi dell'art. 8 della l. 10/91, posto anche la inconciliabilità, quanto meno nella fattispecie, tra le agevolazioni concesse ai sensi di quest'ultimo articolo e quelle di cui all'art. 12 l. 308/82. Tuttavia, trattandosi nella fattispecie in oggetto di interpretazione di norma statale, sembra allo scrivente opportuno che della problematica siano investiti i competenti organi statali.
               Del tutto ininfluente appare il riferimento all'art. 19 della L.r. 33/1996, articolo, come è noto, non più finanziato e, quindi, non operativo a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione U.E. che ha ritenuto le agevolazioni ivi previste non suscettibili delle deroghe di cui agli artt. 2 e 3 dell'art. 92 del Trattato di Roma.
                 Per quanto concerne, infine, la necessità o meno di inoltro della questione prospettata alla Commissione U.E., allo scrivente non sembrano sussistere, in considerazione di quanto precede, elementi per una valida prospettazione delle stesse. Tuttavia, qualora codesto Assessorato, ritenesse utile investire della problematica la Commissione, potrà curarne direttamente l'inoltro al suddetto organo comunitario.


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