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Gruppo     III                    /131.98.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di Ragusa - Insediamento industriale della XXXXXXXX - Adempimenti consortili.

   
     
   
                                                       ASSESSORATO REGIONALE
                                                       DELL'INDUSTRIA
                                                        P A L E R M O
   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede    il parere dello scrivente Ufficio su una problematica posta dal Consorzio A.S.I. di Ragusa. Riferisce il Consorzio interessato nella nota (n. 1675 del 6 aprile 1998) allegata agli atti che con D.P. Reg. del 21 marzo 1978 è stata approvata la variante al piano regolatore dell'agglomerato industriale di Ragusa con l'inclusione, entro il predetto perimetro, di aree prima contigue ed appartenenti all'AAAA S.p.a., alla BBBBBB S.p.a. ed alla CCCCC S.p.a.
               L'inclusione di tali aree entro il perimetro dell'area consortile ha comportato, per le ditte citate, il rispetto di obbligazioni ed oneri contenuti nel regolamento riguardante i rapporti fra Consorzio e ditte ubicate all'interno dell'agglomerato.
               Nel tempo, all'AAAA e CCCCC sono subentrate DDDDD e FFFF S.p.a. le quali, a seguito di dismissione delle proprie attività, hanno avviato (febbraio 1997) procedure per la vendita delle aree in questione e, quindi, stipulato (ottobre 1997) preliminare di vendita con la società YYYYYY s.r.l. promissaria acquirente per sè o per soggetto da nominare, per la cessione di immobili da destinare alla realizzazione di una iniziativa industriale nel campo della produzione di foglia agricola in polietilene e del riciclaggio della foglia usata.
               La YYYYYY , a sua volta, trasferirà gli immobili alla "XXXXXXX s.r.l.", società costituita fra la YYYYY stessa e la ZZZZZZ S.r.l., avente per oggetto la realizzazione dell'iniziativa prima citata.
               Riferisce il Consorzio che la notizia della progettata realizzazione della iniziativa industriale di cui sopra ha suscitato le proteste delle altre ditte operanti nel settore che ritengono di essere danneggiate dal nuovo insediamento, e che, da più parti, è stata avanzata la richiesta di non concedere l'autorizzazione richiesta dalla DDDDD ai fini della cessione delle aree alla XXXXXXXX.
               Il Consorzio interessato, quindi, chiede che lo scrivente Ufficio esprima il proprio parere sui seguenti quesiti:
   - se il Consorzio debba esprimere il proprio parere sul preliminare di vendita stipulato tra la DDDDD e la YYYYYYYY;
   - se debba esprimere il proprio parere sul progetto presentato dalla XXXXXXX s.r.l. e quali responsabilità possa comportare il procrastinare tale parere che è condizione essenziale per il rilascio della licenza edilizia;
   - se il Consorzio, alla luce del proprio piano regolatore, può assumere provvedimenti che destinino le aree dismesse dalla FFFFF e dalla DDDDD, a lotti autonomi provvisti delle necessarie attrezzature o destinate ad attività di interesse generale.
   
               2. In ordine al primo quesito, dalla nota che si riscontra e dagli atti allegati, sembra potersi ricavare che le aree e quindi, in genere, gli immobili di cui si controverte, siano di esclusiva proprietà della DDDDD e della FFFFFF. In tale ipotesi la legge regionale n. 1/1984 prevede, per le imprese acquirenti e, quindi, proprietarie delle aree, un solo obbligo, quello di "mantenere la destinazione dell'insediamento alla attività di produzione industriale".
               Pertanto, se è un diritto del Consorzio essere portato a conoscenza di tutte le variazioni soggettive all'interno del proprio agglomerato è, altresì, un diritto delle imprese proprietarie (nell'ipotesi di vendita degli immobili) la libera scelta del contraente, senza che il Consorzio possa sindacare detta scelta che, in quanto tale, concerne i rapporti di diritto privato, fatta eccezione per la sola verifica della destinazione industriale degli immobili, come prima rilevato.
               In ordine al secondo quesito rientra certamente tra le competenze del Consorzio l'esame del progetto presentato dalla XXXXXX, ovviamente sotto il profilo tecnico e dell'osservanza delle regole poste con il disciplinare che regola i rapporti tra il Consorzio e le imprese interessate. Peraltro, lo scrivente non può non sottolineare che, dagli atti allegati, risulta che il progetto de quo è già stato esaminato dal Consorzio se è vero che "dal punto di vista tecnico è apparso compatibile con gli undici urbanistici del P.R. consortile ed approvabile nel rispetto di alcune condizioni".
               Se così è, le proteste delle altre ditte operanti nel settore non sembrano costituire di per sè motivo valido a procrastinare il parere del consorzio "condizione essenziale per il rilascio della licenza edilizia" costituendo tale comportamento, se non giustificato da valide ragioni, omissione di atti di ufficio, censurabile nelle sedi competenti.
               Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, sembra allo scrivente che la risposta sia già contenuta nella nota n. 1668 del 6 aprile 1998 inviata dal Consorzio a codesto Assessorato, laddove si legge "Il Consorzio non può intervenire su aree già di proprietà DDDDDD incluse nel proprio piano regolatore in virtù della variante sopra citata, se non per impedire una destinazione diversa da quella industriale".
               Va ancora sottolineato che la destinazione delle aree di cui è questione a lotti autonomi o ad attività di interesse generale potrebbe ritenersi ammissibile solo nell'ipotesi in cui all'atto della immissione delle aree di proprietà DDDDD e FFFFF nel conglomerato industriale consortile il P.R. del Consorzio avesse previsto espressamente (previsione accettata e firmata dalle imprese allora intestatarie e proprietarie delle aree) che in caso di dismissione delle attività le aree in questione sarebbero state acquisite dal Consorzio e destinate a lotti autonomi o ad attività di interesse generale. Impegno di cui non v'è traccia negli atti allegati riscontrati dallo scrivente.
   
   

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