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Gruppo     III                  /130/11.98

OGGETTO: Consorzio ASI di XXXXXX - Permessi sindacali.

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO INDUSTRIA
                                                    P A L E R M O
   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una serie di quesiti formulati dal Consorzio A.S.I. di XXXX in ordine alla fruizione di permessi sindacali. Infatti, considerato che in materia di diritti sindacali, salvo particolari disposizioni, la legislazione regionale rinvia alla corrispondente normativa statale, e considerato anche talune innovazioni contenute nel provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1997 -emanato in applicazione dell'art. 2 della legge 365/96- il quale all'art. 4, comma 2, prevede che " i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni di cui all'art. 2, comma 7, del D.P.C.M. 770/94, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato", vengono poste le seguenti problematiche:
   1) se la generica qualifica di "dirigente sindacale implica di per sè la copertura di cariche in seno ad organismi direttivi statutari;
   2) se il dipendente rappresentante aziendale di un ente sottoposto a vigilanza della Regione possa legittimamente far parte del coordinamento provinciale dei dipendenti regionali, godendo dei relativi permessi retribuiti, e se detto incarico appartiene ad un organismo direttivo statuario.
   3) se un dipendente consortile, rappresentante aziendale, può acquisire la qualità di "dirigente sindacale che ricopre cariche in seno ad organismi direttivi statutari" attraverso l'istituto della cooptazione, ove previsto dallo statuto.
   4) infine se i permessi di cui all'art. 5 del provvedimento del P.C.M. 17/4/97 si riferiscono alla sola partecipazione da parte dei dirigenti sindacali alle riunioni degli organismi direttivi statutari di cui gli stessi fanno parte, ovvero più genericamente anche per l'espletamento dell'intero mandato.
   
               2. In ordine al primo punto va sottolineato che con il termine "dirigente sindacale" viene indicato chi ricopre una funzione anche temporanea nell'ambito delle rappresentanze sindacali o sue articolazioni. Sono dirigenti sindacali -e come tali, quindi, ricoprono cariche statuariamente previste- sia i cosiddetti sindacalisti "esterni" -cioè coloro che fanno parte di organi collegiali inseriti nella stessa struttura organizzativa del sindacato- sia i cosiddetti sindacalisti "interni" -cioè coloro che svolgono attività sindacale nei luoghi di lavoro.
               Questi ultimi svolgono funzioni di raccordo tra i luoghi di lavoro e l'apparato organizzativo generale del sindacato; costituiscono il presupposto necessario della formazione degli organismi rappresentativi nell'azienda e sono indispensabili per le associazioni sindacali al fine di stabilire rapporti stretti con la base.
               Tutti i lavoratori "sindacalmente attivi" hanno diritto, in alternativa all'aspettativa sindacale, a permessi, necessari per lo svolgimento della normale attività sindacale, per partecipare a riunioni di organi collegiali, a trattative, congressi e convegni sindacali nonchè per particolari esigenze delle organizzazioni sindacali.
               Per quanto concerne il secondo punto delle perplessità manifestate dal Consorzio, non sembra, allo scrivente possano individuarsi ostacoli acchè un dipendente di un Consorzio A.S.I. sia chiamato a far parte di un organismo direttivo statutario riferentesi a dipendenti regionali, del sindacato di cui lo stesso è rappresentante.
               Riguardo la possibilità per il rappresentante aziendale dipendente del Consorzio di acquisire la qualità di "Dirigente sindacale che ricopre cariche in seno ad organismi direttivi statutari" attraverso l'istituto della cooptazione anche in questo caso non sembrano, allo scrivente, sussistere elementi che possono escludere tale eventualità ove tale forma di nomina sia prevista dallo statuto dell'organizzazione sindacale di cui fa parte il dipendente. Circa poi la possibilità o meno di acquisire da parte dell'Amministrazione copia, o anche stralcio dello statuto dell'organizzazione sindacale onde poter effettuare i riscontri ritenuti necessari, considerata la particolare natura di "associazione di fatto" propria delle associazioni sindacali, il che sottrae le stesse da ogni forma di controllo dell'autorità amministrativa sia in sede di costituzione che, successivamente, durante la loro vita, non pare possa ritenersi esistente alcun vincolo gravante sul sindacato che obblighi quest'ultimo a fornire copia del proprio statuto o anche altre informazioni inerenti la composizione di propri organi.
               Secondo la dottrina (v. "Diritto sindacale di Carinci-Tomajo-Tosi-Treu) "ai pubblici poteri è preclusa ogni possibilità di controllo o ingerenza nella sfera organizzativa (criteri di elezione, procedimenti decisionali, ordinamento delle competenze e delle gerarchie ecc.) dei sindacati".
               Unico limite all'esercizio del diritto sindacale è che la richiesta di autorizzazione (ad usufruire dei permessi) deve essere presentata tramite l'organizzazione sindacale. L'unica valutazione consentita all'amministrazione concedente attiene al rispetto del limite quantitativo.
               Per quanto concerne, infine, la natura dei permessi previsti dall'art. 4 del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 1997 si evidenzia come scopo di tale norma, così come dell'art. 30 della l. 300/70, è quello di assicurare lo svolgimento dei compiti riguardanti la posizione di dirigente in seno a strutture sindacali; pertanto deve ritenersi che tali permessi si riferiscono genericamente al mandato e che, dunque, possono essere impiegati per l'espletamento dei compiti allo stesso inerenti, ovviamente nei limiti del monte ore di permessi spettanti.
   

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