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Gruppo III                   127.11.98

OGGETTO: Prepensionati ITALKALI - Adeguamenti salariali derivanti dai rinnovi contrattuali.

   
   
                            ASSESSORATO REGIONALE
                            DELL'INDUSTRIA
                                           P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota in riferimento è stato chiesto il parere dello scrivente Ufficio in merito alla richiesta avanzata dai prepensionati ITALKALI che, venuta meno (in campo nazionale) l'indicizzazione dei salari, chiedono, quale meccanismo di adeguamento salariale, la corresponsione degli aumenti tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a partire dal 1993.
   
   2.          Sulla problematica esposta, osserva lo scrivente Ufficio che il comma 4°, art. 6 della L.r. n. 42/1975 (cui esattamente fanno riferimento le organizzazioni sindacali) prevede testualmente la rivalutazione dell'indennità spettante ai prepensionati ITALKALI "sulla base degli indici di contingenza" ovvero sulla base di meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita stabiliti in campo nazionale. E' noto che scaduta (il 31 dicembre 1991) l'efficacia della legge n. 191/1990, in campo nazionale è venuto meno l'adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.
   
               Nei protocolli d'intesa del 1992 e del 1993 (stilati tra Governo e Organizzazioni sindacali), si prende atto della cessazione del sistema di indicizzare dei salari e si dispone che i contratti nazionali debbano avere come obiettivo la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni (che il Governo si impegna a perseguire mediante una politica dei redditi unitamente all'azione di riduzione dell'inflazione), e che nella definizione dei minimi contrattuali occorre procedere alla comparazione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio precedente.
               Ma, nessuna di tali disposizioni, pur pervenendo di fatto alla salvaguardia del potere di acquisto del salario, può essere ritenuto quale meccanismo sostitutivo del precedente sistema di indicizzazione, essendo il C.C.N.L. frutto di una negoziazione tra le parti in cui il recupero del perduto potere di acquisto è solo uno degli elementi che contribuiscono a formare il livello retributivo.
               Peraltro, lo stesso contratto collettivo di lavoro per le miniere del 26 marzo 1996, all'art. 20 espressamente dispone: "le misure dell'indennità di contingenza...rimangono consolidate negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991", dispone, altresì, la corresponsione di una somma forfettaria per il periodo 1992/1993 ma nulla è detto per il futuro.
               Invero, a parte gli scatti di anzianità, i soli aumenti contrattuali riguardano i minimi retributivi, aumenti inapplicabili come tali alla fattispecie in esame sia perchè non ad essi fa riferimento la norma regionale, sia perchè non è dato identificare una aliquota addebitabile alla salvaguardia del potere di acquisto del salario.
               In definitiva, atteso il riferimento testuale operato dal 4° comma dell'art. 6 della L.r. n. 42/1975, ad un istituto non più esistente in campo nazionale e non sostituito da alcun meccanismo identificabile come tale, ritiene lo scrivente che sia necessaria una norma legislativa che, nel prendere atto delle modifiche intervenute, detti disposizioni in merito alla indennità di cui si controverte, identificando se e quale parte contrattuale debba essere presa in esame e quindi applicata o, in alternativa, procedendo ad una perequazione della stessa come avviene per le pensioni.

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