Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo II                        /120.98.11

OGGETTO: Provvedimenti di comando del personale tecnico del ruolo dei beni culturali.

   
   
                          Assessorato regionale dei
                          beni culturali ed ambientali
                          e della pubblica istruzione
                                                       P A L E R M O

e, p.c.          Direzione regionale del
                          personale e dei servizi  generali
                                                       S E D E

   
               1.- Con la suindicata nota codesto Assessorato ha chiesto allo scrivente di rendere parere in ordine alla competenza all'emanazione dei provvedimenti in oggetto indicati, rivendicata sia da codesta Amministrazione che dalla Direzione regionale in indirizzo tanto che, per l'utilizzazione della stessa dipendente presso la Segreteria generale, sono stati emessi due distinti decreti, promanti, dall'uno e dall'altro ramo di amministrazione (rispettivamente D.A.D. 21.7.1997, n. 3635/I e D.A. 17.8.1997, n. 5547).
   
               2.- Lo scrivente nell'affrontare la specifica problematica in oggetto alla luce delle disposizioni vigenti, senza riferimento alla pregressa evoluzione normativa, osserva che, in seguito all'abrogazione, ad opera dell'art. 55 della l. 7 marzo 1997, n. 6, delle norme che vietavano l'utilizzazione del personale del ruolo tecnico dei beni culturali presso altri rami dell'Amministrazione regionale, anche i suddetti dipendenti risultano assoggettati alla disciplina che, in subiecta materia, è dettata per la generalità dei dipendenti regionali.
               Detta disciplina è quella risultante dall'art. 17 della l.r. 12 novembre 1996, n. 41 che, dopo avere al primo comma abrogato l'art. 15 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41 (Destinazione del personale tecnico), dispone al secondo comma che per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli art. 56 e seguenti del T.U. per gli impiegati civili dello Stato, sub art. 34 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
               Ora il citato art. 56 distingue due ipotesi di comando: presso altra amministrazione e presso altro ente pubblico.
               Nel caso di specie, ovviamente non rientrante nella seconda ipotesi, deve quindi accertarsi come la previsione recata dalla normativa statale per i comandi da un'Amministrazione ad un'altra (entrambe statali) possa essere traslata in un ambito quale quello regionale caratterizzato da un'unica amministrazione distinta in più rami.
               Al riguardo può osservarsi, da un lato, come il T.U. del Governo regionale attribuisca alla Direzione del Personale e dei servizi generali incardinata presso la Presidenza della Regione la competenza in materia di "assunzioni, concorsi, stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale", mentre, per le assegnazioni del personale del ruolo amministrativo, l'art. 7 della l.r. 41 del 1985 prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Regione.
               D'altra parte deve evidenziarsi che i dipendenti dei ruoli tecnici, diversamente dai colleghi del ruolo unico amministrativo, possono essere incardinati solo presso il ramo di amministrazione per il quale lo specifico ruolo è istituito, tanto che l'assegnazione è implicita nel provvedimento di assunzione.
               Atteso quanto sopra si ritiene che il dettato dell'art. 56 del T.U. cit., che, come esplicitato dalla Corte dei conti (S.C. 16 marzo 1984, n. 1426), richiede che il provvedimento di comando venga adottato con atti congiunti delle due Amministrazioni, vada applicato nel caso di specie individuando le stesse nell'Amministrazione dei Beni culturali e nella Presidenza della Regione, con l'avvertenza che quest'ultima interviene in forza della propria competenza generale nella materia del personale indipendentemente dalla coincidenza con il ramo di utilizzazione del dipendente comandato. Ove tale coincidenza non si verifichi si ritiene che l'Amministrazione che desidera avvalersi di personale in posizione di comando dovrà rivolgersi alla Direzione del personale, che, in relazione alle esigenze rappresentate, interesserà il ramo di Amministrazione presso il quale il dipendente è incardinato.
               La descritta procedura sembra quella più coerente con le norme che regolano l'istituto del comando raccordato con il particolare sistema regionale di attribuzioni delle competenze in materia di personale, anche se lascia in secondo piano il ramo di amministrazione presso il quale avviare il comando del dipendente e non sembra in linea con la semplificazione dello specifico procedimento operata dalla l. 127/1997 (il cui art. 17, co. 17, comunque, non è stato recepito dalla l.r. n. 23/1998).
               E' appena il caso di ricordare in fine che, ove la presente consultazione non dovesse consentire il superamento del contrasto di vedute in subiecta materia, tra codesto Assessorato e la Direzione regionale del personale, non resterebbe che sollevare la questione nella sede istituzionale competente ossia la Giunta regionale.
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane