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Gruppo XIV Prot._______________/53.98.11 e 119.98.11
OGGETTO: Agricoltura.- Associazioni e cooperative.- Benefici previsti dalla l.r. 37/1994.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
(Rif. note n. 331/Gr. VIII del 20.2.98
e n. 501/Gr. VIII del 22.4.98)
P A L E R M O

1.- Con le note emarginate sono state poste all'attenzione dello scrivente talune problematiche concernenti l'applicazione dell'art. 2 della l.r. 10 ottobre 1994, n. 37, recante "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole".
In particolare codesto Assessorato, premesso che la norma richiamata prevede che "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del d.l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronte della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima L. 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti" - e, a quanto emerge, nella consapevolezza che l'attuazione degli interventi resta subordinata alla definizione delle procedure di cui all'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea - chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine in particolare alle sottoelencate questioni:
a) se siano ammissibili all'intervento regionale i soggetti che, avendo presentato istanza per l'ottenimento del beneficio previsto dalla normativa nazionale, ne sono rimasti esclusi non per carenza di finanziamento, bensì per carenza di requisiti;
b) se, nell'ipotesi in cui le garanzie a favore di consorzi di cooperative siano state prestate non dai rappresentanti legali delle cooperative socie, bensì da altri soggetti delle stesse cooperative di 1° grado, delegati a rappresentare l'organismo di appartenenza in seno al consorzio, questi ultimi possano essere ammessi al beneficio di che trattasi, e - qualora ci si orienti in tal senso - a quale categoria individuata dall'art. 4 del regolamento regionale attuativo della norma in discorso, possano gli stessi essere assimilati ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità da utilizzarsi per la redazione della graduatoria dei beneficiari dell'intervento regionale.
Considerato che le due richieste di parere concernono un identica normativa e propongono questioni strettamente connesse, si reputa opportuno procedere ad unificare la presente nota di riscontro.

2.- In ordine al quesito esposto sub a) si ritiene di dover osservare quanto segue.
Pur se una interpretazione meramente letterale della norma potrebbe comportare il rigetto delle richieste di intervento presentate da soggetti che, avendo presentato istanza per usufruire dei benefici disposti dalla normativa nazionale, ne sono rimasti esclusi per carenza di requisiti, una interpretazione logico-sistematica conduce ad una opposta soluzione.
Ed invero va premesso che la ratio dell'intervento normativo regionale è proprio quella di estendere il beneficio previsto dal comma 1 bis dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237, a quei soggetti che non hanno potuto usufruirne per carenza di finanziamento, nonchè a coloro che non possedendo i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio statale, potrebbero viceversa rientrare tra i beneficiari dell'aiuto regionale.
Si rappresenta invero che mentre l'art. 1 del D.M. 2 febbraio 1994, emanato al fine di dare attuazione all'intervento previsto dal citato art. 1, D.L. 149/1993, statuisce che lo stato di insolvenza delle cooperative garantite deve essere già stato accertato dall'autorità giudiziaria alla data del decreto medesimo, la normativa regionale (cfr.: art. 2, comma 3, l.r. 37/1994 ed artt. 3, 4 e 5 del Regolamento attuativo approvato con D. P. Reg 16 febbraio 1997, n. 9) non pone espliciti limiti temporali per la dichiarazione di insolvenza, e pertanto fa venir meno uno dei requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio di che trattasi.
Il considerare ostativo al conseguimento dell'intervento regionale il semplice fatto di avere, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale, presentato a suo tempo apposita istanza di ammissione al competente Ministero, configurerebbe una sorta di anomala sanzione nei confronti di coloro che, senza porre in essere alcuna violazione di norme, si sono limitati a proporre una domanda inesaudibile, e darebbe adito ad una ingiustificata, e pertanto illegittima, disparità di trattamento tra soggetti con una identica posizione sostanziale legittimante rispetto ai requisiti richiesti dalla più recente normativa regionale.
Ad avviso dello scrivente la questione proposta potrebbe utilmente risolversi in via analogica. Ed invero, osservato preliminarmente che dal sopra riportato art. 2 della l.r. 37 del 1994 non risulta una espressa e testuale esclusione dall'intervento regionale dei soggetti di che trattasi - e cioè di coloro che avendo presentato istanza di ammissione ai benefici previsti dal D.L. 237/1993, sono stati esclusi per carenza di benefici - può ritenersi, in applicazione del principio costituzionale di uguaglianza, che qualora il legislatore regionale avesse previsto la fattispecie in questione, avrebbe dettato una disciplina identica a quella prevista per l'ipotesi della mancata presentazione dell'istanza per carenza di benefici. L'elemento unificante e contraddistinguente le due ipotesi, appare invero essere la carenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale, che conseguentemente, ha potuto provocare, o la mancata presentazione dell'istanza o il rigetto della medesima, con il risultato, in ambedue le ipotesi rappresentate, del non avvenuto accesso al beneficio. In altre parole, priva di conseguenze appare la circostanza di avere o meno presentato istanza, rilevando invece, viceversa, il possesso o la carenza dei requisiti richiesti allora per l'ammissione al beneficio statale, ed ora per il conseguimento dell'aiuto regionale.
Si osserva inoltre che anche a seguito di una semplice interpretazione - senza soffermarsi sulla considerazione che, in realtà, la distinzione tra interpretazione estensiva ed analogia, e quindi tra interpretazione propriamente detta ed integrazione non avrebbe ragion d'essere, poichè pur configurando due momenti dell'applicazione del diritto, essi fanno parte, strutturalmente e funzionalmente, di un processo fondamentalmente unitario (cfr. A. Ravà, voce Analogia in Enciclopedia del diritto, Giuffrè) - basata sulla voluntas legis, correlata alla ratio ed alla occasio della medesima, si perviene ad un'identica soluzione estensiva atta a ricomprendere la fattispecie proposta all'attenzione dello scrivente.

3.- Per quanto concerne la fattispecie esposta sub b) si osserva che non appare possibile ammettere al beneficio previsto i soggetti di che trattasi.
Ed invero l'intervento regionale - così come, peraltro, anche l'omologo contributo disposto con legge nazionale - ha come esclusivi destinatari i soci di cooperative agricole, con esclusione pertanto di qualsiasi altro soggetto che abbia prestato analoghe garanzie in favore degli enti predetti.
Ora, considerato che le persone giuridiche operano ed esprimono la propria volontà, in forza di un rapporto di rappresentanza organica od istituzionale, attraverso i propri organi - in particolare attraverso i propri amministratori e specificatamente mediante il soggetto cui spetta la rappresentanza legale - ma nulla osta a che in determinate circostanze discrezionalmente valutate, la rappresentanza dell'ente venga affidata ad ulteriori soggetti, come in effetti, a quanto emerge dalle considerazioni svolte nella richiesta di parere, nella fattispecie rappresentata appare essere avvenuto per ciò che attiene ai soci di cooperative di 1° grado delegati a rappresentare l'organismo di appartenenza nell'ambito di consorzi di cooperative, ne consegue che gli atti posti in essere e le obbligazione assunte in qualità di rappresentante dell'organismo cooperativo sono destinati a refluire direttamente ed immediatamente nei confronti dell'ente; qualora, quindi, in tale veste fossero state concesse le garanzie creditizie che costituiscono il presupposto dell'intervento pubblico, nessuna questione potrebbe sorgere, poichè le stesse vincolerebbero esclusivamente la cooperativa socia del consorzio di 2° grado, che potrebbe di conseguenza beneficiare dell'aiuto regionale.
Viceversa, qualora, come pare potersi desumere allo stato degli atti, i soggetti in questione abbiano assunto delle obbligazioni personali a garanzia dei nominati consorzi di cooperative, eccedendo peraltro i limiti dell'incarico e delle facoltà attribuite, le obbligazioni contratte non possono essere imputate all'organismo in nome ed in rappresentanza del quale la partecipazione del soggetto medesimo era giustificata, e pertanto il relativo ente non può ritenersi responsabile dell'adempimento.
In altre parole, va considerato che nell'ipotesi di atti posti in essere in nome proprio, anche se per conto di altri soggetti, le obbligazioni assunte non sono imputabili al soggetto nel cui interesse ci si è determinati alla conclusione dell'atto, non essendo il rapporto interno sulla cui base si è agito rilevante che tra le parti, e non nei confronti dei terzi.
Conclusivamente, nella fattispecie rappresentata, appare mancare il necessario elemento di imputazione giuridica al soggetto che rivesta la qualità di socio dell'organismo garantito della garanzia concessa a favore dello stesso, e pertanto non sembra sussistere il requisito indispensabile richiesto dalla norma per l'attuazione della medesima.


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