Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    XIV                      /117.98.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica. - Tesoreria unica regionale. - Art.21 l.r. 6/97. Ipotesi applicative.

   
   
          ASSESSORATO REGIONALE
          DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
          E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                           P A L E R M O

   
   1.          L'art.21, primo comma, della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 dispone che: "A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione".
               In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone sostanzialmente all'Ufficio il quesito se il sistema della tesoreria unica regionale, introdotto dal riportato art.21, primo comma, si applichi anche ai fondi di dotazione dell'Ente autonomo regionale Teatro XXXXXX e dell'Ente autonomo regionale Teatro YYYYYY e se, pertanto, gli stessi enti debbano provvedere a versare le somme assegnate a tale titolo negli appositi conti di tesoreria regionale loro intestati.
               Al riguardo rileva codesta Amministrazione che il problema si pone diversamente per i due enti teatrali sopra indicati: per il Teatro XXXXXX poichè lo stesso -nel presupposto che le somme destinate a costituire il proprio patrimonio non siano assoggettate alla norma de qua- non ha provveduto a trasferire nel conto di tesoreria regionale la quota del fondo di dotazione attualmente accreditate presso la banca suo tesoriere; per il Teatro YYYYYY poichè invece le somme destinate al fondo di dotazione sono state allo stesso trasferite "prima del 1° luglio 1997".
   
   2.          Preliminarmente all'esame della questione proposta appare opportuno individuare le finalità e la ratio del sistema di tesoreria unica.
               L'accentramento dei servizi di tesoreria - realizzato attraverso la previsione dell'obbligo per gli enti e le aziende del settore pubblico regionale di detenere le somme assegnate dalla Regione in appositi conti istituiti presso gli uffici della cassa regionale - nasce dall'esigenza di realizzare una corretta gestione delle risorse destinate all'apparato pubblico nel suo complesso, e si ricollega alla necessità di impedire la dispersione dei mezzi finanziari a danno della Regione evitando la formazione di forti giacenze di cassa presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria dei singoli enti destinatari della normativa in questione.
               Tale sistema è volto quindi, da un lato, al potenziamento delle disponibilità di tesoreria della Regione, onde ridurre l'eventuale ricorso al mercato finanziario, e, dall'altro, al conferimento ai flussi finanziari dell'intero settore pubblico regionale di maggiore chiarezza e trasparenza mediante una organica regolamentazione dei trasferimenti che limiti le disponibilità liquide degli enti destinatari.
               Ciò posto, al fine di accertare se il sistema di tesoreria unica trovi applicazione anche per i fondi di dotazione degli enti teatrali de quibus, appare opportuno valutare se l'esigenza economico-finanziaria soddisfatta dalla nuova organizzazione dei servizi di tesoreria si concili con quella del rispetto dell'autonomia patrimoniale degli enti in questione.
               Al riguardo va osservato che il sistema de qua non preclude agli enti di cui trattasi la facoltà di disporre delle proprie risorse per indirizzarle verso obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali ma si limita, come già rilevato, a consentire il controllo del flusso delle disponibilità coordinandolo con le esigenze dell'economia regionale.
               Del resto, neanche il carattere infruttifero delle somme depositate presso i conti di tesoreria regionale sembra incidere in maniera determinante sull'autonomia patrimoniale degli enti teatrali atteso che il patrimonio degli stessi è costituito, oltre che dal fondo di dotazione iniziale, anche dagli altri beni, espressamente indicati dalla legge (cfr. art.3, l.r. 10/1/1995, n.4 e art.3, l.r. 16/4/1986, n.19).
               Le considerazioni sopra svolte inducono coerentemente a ritenere che il citato art.21 della l.r. n.6/1997 trova applicazione anche nei confronti degli enti in questione.
               Conseguentemente può concludersi che, nella fattispecie, l'Ente Teatro XXXXXX debba provvedere a versare nell'apposito conto di tesoreria regionale la quota del fondo di dotazione attualmente accreditata presso la banca suo tesoriere.
               Per quanto poi concerne, in particolare, l'Ente Teatro YYYYYY va evidenziato che il trasferimento allo stesso delle somme destinate a costituire il fondo di dotazione, "prima del 1° luglio 1997", non sembra impedire l'applicazione del sistema di tesoreria.
               Ed invero, va in proposito osservato che - proprio in considerazione delle finalità e della ratio del sistema - la decorrenza temporale prevista dal più volte citato art.21, primo comma, sembra debba essere intesa non nel senso che il sistema in questione trovi applicazione solo per le somme assegnate o trasferite a decorrere dal 1° luglio 1997, bensì nel diverso senso che a partire dalla predetta data gli enti destinatari della norma de qua non possono mantenere le risorse loro assegnate dalla Regione depositate presso tesorieri diversi da quelli indicati dalla stessa norma; ciò che implicitamente determina l'applicabilità del nuovo sistema anche per le somme assegnate prima della data prevista.
               Tale soluzione trova del resto conferma nella circolare del competente Assessorato regionale del bilancio e delle finanze 23 giugno 1997, n.9, laddove, tra l'altro, è espressamente previsto che "le disponibilità esistenti alla chiusura del predetto giorno 30 giugno sui conti correnti accesi a norma dell'art.35 della legge regionale 1/79 .... saranno girate ai nuovi conti di tesoreria ed i conti correnti di cui sopra saranno estinti".
   
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane