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Gruppo XIV Prot._______________/115.98.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti.- Agricoltura.- Maggior onere per concorso pagamento interessi sui mutui concessi ex art. 2 l.r. 23/1978.


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
(Rif. nota n. 1065/Gr. X dell'1.4. 98)
P A L E R M O


Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio su di una problematica concernente l'oggetto.
Lo scrivente, non ritenendo compiutamente esposto il quesito in ordine al quale codesto Assessorato intendeva acquisire il parere dell'Ufficio, ha chiesto, con nota n. 9418/115.98.11 del 14 maggio 1998, una esplicitazione dello stesso, ed il contestuale chiarimento, in maniera esaustiva e puntuale, delle specifiche questioni giuridiche controverse sulle quali il medesimo scrivente era chiamato a rendere la propria attività consultiva.
Con nota assessoriale n. 2040/Gr. X del 22 giugno 1998 è stato in parte chiarito l'oggetto della richiesta di parere, che risulta così riassumibile.
Premesso che, negli anni compresi tra il 1979 ed il 1984 risulterebbero emessi taluni nulla-osta assessoriali finalizzati alla concessione - ai sensi dell'art. 2 della l.r. 28 luglio 1978, n. 23, ed in favore di organismi associativi di produttori agricoli - del concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario, e che l'Istituto di credito XXXXX , in data 12 maggio 1997, ha trasmesso un elenco di pratiche per le quali non risulterebbero liquidati i previsti contributi regionali e, contestualmente, ha richiesto - sollecitandone il riscontro in data 10 dicembre 1997 - l'emissione del relativo provvedimento di pagamento, e considerato che, per talune di dette pratiche e specificatamente per 3 ditte, non è stato possibile rinvenire, presso codesto Assessorato, i relativi fascicoli, e pertanto non si è nelle condizioni di poter eseguire alcuna verifica sulla richiesta di pagamento formulata, si chiede allo scrivente Ufficio di valutare se, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso, la richiesta dell'Istituto di credito XXXXX possa non essere accolta, ovvero, di contro, sussista l'obbligo di accoglierla pur in mancanza di qualsiasi possibilità di verifica.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
A quanto è dato desumere dalle affermazioni del richiedente Assessorato - che assume non trovarsi traccia delle pratiche in oggetto nonostante le ricerche effettuate anche presso gli uffici della Ragioneria centrale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - è da ritenere che nessun formale impegno di spesa a carico dell'erario regionale sia mai stato assunto in ordine alle pratiche in questione, poichè in caso contrario necessariamente si troverebbero riscontri documentali atti a suffragare ed a documentare l'obbligazione sorta.
Ed invero non appare possibile che la documentazione contabile obbligatoriamente detenuta dall'Amministrazione non dia conto di eventuali impegni di spesa assunti e non pagati - che costituendo residui passivi vanno accertati annualmente con apposito decreto da registrarsi alla Corte dei conti - così come pure non potrebbe non riscontrarsi l'esistenza di un eventuale ruolo di spesa fissa emesso per il pagamento di spese di importo e scadenze determinate.
E qualora entro l'esercizio 1986 non si sia proceduto a formalizzare l'impegno a carico dell'erario regionale non risulta legittimo procedere oggi in tal senso.
Va invero rilevato che l'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, fondamento giuridico dell'agevolazione creditizia in questione, ha cessato di essere applicabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 25 marzo 1986, n. 13, dalla data di entrata in vigore della medesima l.r. 13/1986.
Ed anche l'eccezione ammessa dal secondo comma dello stesso art. 53 della l.r.13/1986, che ha statuito l'applicabilità di detta norma - in uno con tutte le altre elencate al precedente comma ed in ordine alle quali viene disposta la cessazione dell'efficacia - alle richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni, pervenute entro il 30 dicembre 1985, e nei limiti degli stanziamenti disposti per l'esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio, ha concluso la sua operatività nel medesimo anno 1986, posto che, in ossequio ad un principio di carattere generale, non possono assumersi impegni se non in ordine agli stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Va peraltro considerato che i nulla-osta a suo tempo emessi non comportavano un automatico impegno regionale di concessione del concorso interessi, ma costituivano un necessario presupposto per la sovvenzione pubblica, che poteva soltanto essere formalizzata qualora si fosse realizzata la conclusione del sottostante contratto di mutuo e l'istituto di credito interessato si fosse fatto parte diligente nel comunicarlo in tempo debito all'Amministrazione regionale ai fini della concessione dell'agevolazione creditizia di che trattasi.

3.- Inoltre, a prescindere da quanto considerato ed al fine di riscontrare esaustivamente la richiesta avanzata dall'Istituto di credito XXXXX, si osserva che - qualora per ipotesi dovesse accertarsi, anche tramite documentazione probatoria fornita dalla banca istante, che sia stata, a suo tempo, legittimamente assunta una obbligazione giuridica vincolante codesta Amministrazione, alla quale faccia dunque riscontro un impegno di spesa in ordine alle somme concernenti gli interessi di che trattasi - la questione proposta va esaminata anche sotto il profilo dell'eventuale estinzione dell'invocato diritto a causa del decorso, da accertarsi in concreto, in ordine alle singole fattispecie in relazione alle quali, in via generale, è stata sollevata la problematica, dei termini di prescrizione.
Ed invero, si rileva preliminarmente, ed in via generale, che l'istituto della prescrizione (libro VI, titolo V, capo I, del codice civile), in virtù del quale ogni diritto si estingue qualora non venga dal titolare esercitato per un periodo di tempo determinato, trova applicazione, secondo i principi comuni, anche nel campo della contabilità pubblica, a prescindere dall'esistenza del caratteristico istituto, tipico della contabilità di Stato, della perenzione amministrativa.
E poichè, ai sensi dell'art. 2948 c.c., si prescrivono in 5 anni, tra l'altro, "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", appare necessario che codesta Amministrazione operi un preciso riscontro in ordine al momento di scadenza delle singole rate che, a dire della banca interessata, risultano insolute, per opporre, quantomeno nei confronti di quelle di esse per le quali sia trascorso il periodo di tempo prefissato, l'avvenuta prescrizione.
Non ci si esime dal considerare a tal proposito che non può, nel caso in ispecie, essere contestata l'applicabilità della richiamata prescrizione breve, operante a seguito del decorso di cinque anni - in luogo dell'ordinario termine fissato in dieci anni dall'art. 2946 c.c. - considerando l'obbligazione degli interessi accessoria a quella principale, con la conseguenza che, data l'identità della causa debendi,il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale, e cioè della restituzione integrale del capitale mutuato.
Ed invero nell'ipotesi in discorso, e cioè nell'ipotesi di concorso regionale negli interessi, l'obbligazione a carico dell'erario regionale appare autonoma e trova un proprio e diverso fondamento, e quindi una diversa causa debendi, in un formale provvedimento amministrativo, qualificabile come sovvenzione, emanato in forza di una esplicita ed apposita previsione legislativa, rispetto al contratto di mutuo sottostante che ne costituisce invece un presupposto.
Rilevato dunque che la prescrizione breve inerente agli interessi risponde al principio informatore di liberare il debitore delle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse sono dovute per una causa solutoria continuativa nella propria fonte di determinazione e, perciò, quando detti interessi sono a scadenza periodica, anche indipendentemente dal rimborso del capitale cui attengono (cfr. Cass. 13 febbraio 1982, n. 916), ritenuto che nella situazione rappresentata ci si trovi in presenza di una ipotesi corrispondente alla fattispecie astrattamente disciplinata dal punto 4 dell'art. 2948 c.c., e considerato ancora che le norme sulla prescrizione sono espressamente qualificate come inderogabili (art. 2936 c.c.), si ritiene che, in ogni caso ed a prescindere dalle superiori valutazioni, per tutte le rate per le quali sia trascorso il tempo di cinque anni dalla loro scadenza, sia opponibile la avvenuta prescrizione.

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