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Gruppo IV                        /112.98.11

OGGETTO: Azienda ospedaliera XXXXXXXX- Esecuzione di lavori senza contratto - Riconoscimento di debito - Quesito.

   
   
   
                                                       ASSESSORATO REGIONALE
                                                       DELLA SANITA'
                                                                                   P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'ulteriore avviso di questo Ufficio circa i criteri da applicare per il pagamento delle somme relative alla realizzazione di una elisuperficie al di fuori delle previsioni di contratto, lavori per i quali l'Amministrazione ha attivato la procedura del riconoscimento del debito.
               In particolare, a seguito del precedente parere reso da questo Ufficio con nota n° 12936 del 4 Luglio 1996, si chiede di conoscere se sia legittima la richiesta dell'impresa di corresponsione degli interessi, quantificati dalla stessa complessivamente in L. 171.457.188.
               Si chiede inoltre di conoscere se debbano essere liquidati altresì "gli oneri derivanti dalle competenze per progettazione e direzione lavori derivanti dalle prestazioni eseguite, inerenti l'esecuzione dei lavori senza contratto, peraltro inseriti nella perizia di variante e suppletiva approvata dal C.T.A.R. con voto n° 23835 del 7/4/95".
   
               2. In ordine al quesito sottoposto allo scrivente giova premettere che il ricorso all'istituto del "riconoscimento del debito" da parte della P.A. è rimedio di carattere eccezionale che si sostanzia in un atto unilaterale con il quale l'amministrazione riconosce di essersi arricchita senza legittimo titolo e procede alla liquidazione del debito.
               Pertanto l'obbligazione che ne discende ha natura di indennizzo da commisurare, come già sostenuto nel precedente parere reso da questo Ufficio, nei limiti dei costi dei lavori con esclusione del profitto di impresa.
               Tale indennizzo, peraltro, ha il solo scopo di compensare l'impresa delle diminuzioni patrimoniali subite, nei limiti del vantaggio conseguito dall'amministrazione (cfr. C.G.A., par. 213/96 del 16/4/96; C.S., II, 25/4/1990 n° 10; C.G.A., par. 431/94 del 19/7/94).
               Lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, nei sopracitati pareri, ha avuto modo di precisare che trattandosi di debito di valore e non di valuta, l'indennizzo da corrispondere non è suscettibile di rivalutazione o altri oneri accessori.
               Più in particolare, per quel che concerne gli interessi, non sembra che possano considerarsi ricompresi ab initio nella quantificazione del debito di cui sopra, sembrando invece che essi vadano corrisposti dal momento in cui si dovesse determinare un ritardo nel pagamento delle somme già in precedenza quantificate.
               Conseguentemente tali interessi hanno la funzione di coprire il creditore per il pregiudizio subito a causa del mancato conseguimento della somma dovuta a titolo di indennizzo.
               Nella fattispecie sembra allo scrivente che gli interessi de quibus vadano conteggiati a partire dalla data della deliberazione (n° 178 del 26/2/98) della Azienda Ospedaliera XXXXXXXX di approvazione della quantificazione su indicata.
               Quanto poi al pagamento delle competenze per progettazione e direzione lavori derivanti dalle prestazioni eseguite, non sembra di potere pronunciarsi, allo stato degli atti trasmessi, sulla questione atteso che, nè nell'allegata nota della Azienda ospedaliera, nè nella nota a cui si risponde è dato evincere se le prestazioni progettuali di che trattasi siano state o meno effettuate sulla base di un relativo disciplinare d'incarico.
               Nel caso affermativo il pagamento delle competenze professionali al progettista dovrà essere corrisposto come da contratto; nel caso negativo ricorrono i presupposti per l'applicazione dei principi di arricchimento senza causa.
               In particolare, il riconoscimento, sia pure implicito dell'utilità da parte dell'Amministrazione, risulta dal fatto che essa ha concretamente utilizzato il progetto ponendolo a base dei lavori realizzati.
               L'arricchimento conseguito dall'Amministrazione va determinato, secondo la giurisprudenza del C.G.A., facendo riferimento alle spese che avrebbe dovuto sopportare per la progettazione.
               La diminuizione patrimoniale subita dal progettista va calcolata facendo riferimento ai costi della prestazione senza alcuna maggiorazione per utili.
   

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