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Gruppo XIV Prot._______________/110.98.11

OGGETTO: Turismo.- Agriturismo.- Requisiti di ammissibilità per la concessione di contributi.

ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONE
E TRASPORTI
(Rif. nota n. 583/Gr. XIV del 10.4.98)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata - rappresentando l'urgenza di un celere riscontro - è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio su di una problematica concernente l'ammissibilità di talune istanze di ammissione ai contributi previsti per i progetti relativi al Programma Operativo Plurifondo Sicilia 1994/99, Sottoprogramma 2 - Misura 2.3 "Aiuti per il turismo rurale".
Rappresenta la richiedente Amministrazione che, essendosi proceduto con il bando allegato al Decreto assessoriale 31 luglio 1997, a determinare le procedure per la presentazione delle istanze al fine della predisposizione della graduatoria per i progetti ammessi a contributo, si è disposta, "a pena dell'immediata esclusione", l'obbligatoria presentazione, "quale atto probante di proprietà", o dell'atto di compravendita o della successione o della donazione, ed è stata inoltre richiesta l'autentica della firma apposta sull'istanza medesima.
Alla luce di tali prescrizioni si chiede di sapere "se la presentazione della sola nota di trascrizione possa essere considerata sufficiente per comprovare la proprietà dell'immobile", e se aver prodotto una istanza non autenticata "possa costituire legittimo motivo di esclusione".

2.- In ordine alla problematica proposta si esprime preliminarmente perplessità sulla singolare circostanza che la richiesta di parere verte, in realtà, sulla interpretazione e valenza di un atto amministrativo posto in essere dalla medesima Amministrazione richiedente.
Va peraltro rilevato che la competenza ascritta all'Ufficio dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, risulta circoscritta, per quanto qui rileva, all'ipotesi di "pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari".
Cionondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione finalizzato al miglior andamento dell'amministrazione, non ci si esime dal rendere l'avviso richiesto.

3.- Entrando nel merito della questione in oggetto si rileva innanzitutto che, essendosi codesta Amministrazione determinata - con una specifica manifestazione di volontà concretatasi in un atto a carattere generale, quale è appunto il decreto relativo alle procedure da osservarsi per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo concesso per il turismo rurale, ed il bando che ne costituisce parte integrante - ad imporre determinati oneri ai richiedenti, non può ora disattendere tali prescrizioni, a pena di illegittimità dei provvedimenti posti in essere in difformità dalle prescrizioni medesime.
Ed invero tra i vizi di legittimità che comportano l'annullabilità dell'atto amministrativo si riscontra la figura dell'eccesso di potere, sotto il cui schema si raggruppano tutte quelle violazioni dei limiti interni della discrezionalità amministrativa, che, pur non consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato (cfr. Virga, Diritto amministrativo - Atti e ricorsi, Giuffrè). E considerato che tra le figure tipiche dell'eccesso di potere, elaborate in particolare dalla giurisprudenza amministrativa, si rinviene specificatamente l'ipotesi di violazione di circolari, configurabile appunto qualora l'amministrazione ponga in essere degli atti in difformità dalle direttive impartite in via generale dalla stessa autorità o da autorità superiore attraverso disposizioni generali (quali appunto le circolari od altri atti - come, nel caso che ci occupa, il bando allegato al decreto assessoriale - che concretizzino una forma di manifestazione dell'attività volitiva della pubblica amministrazione), il non procedere, nelle ipotesi prospettate nella richiesta di parere, all'esclusione astrattamente prevista in via generale, porrebbe l'atto conseguente, e cioè quello relativo alla graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, in una condizione di illegittimità, e di conseguente annullabilità.
Si rileva ancora, peraltro, che l'obbligatorio rispetto dei criteri e modalità procedurali, predeterminati ed adeguatamente pubblicizzati, cui l'amministrazione procedente deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi ed agevolazioni di qualunque genere a soggetti non specificatamente individuati, risulta anche dal disposto dell'art. 13 della l.r. 30 aprile, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa".
Pertanto si ritiene che soltanto una modifica del bando renda legittimo, successivamente, il non procedere ad escludere istanze analogamente connotate rispetto a quelle di che trattasi.

3.- A prescindere da quanto considerato va inoltre, in via generale, rilevato - al fine di una eventuale rinnovazione della regolamentazione delle procedure di ammissione ai contributi in questione - che non può confondersi la trascrizione, mezzo di pubblicità dell'acquisto dei principali diritti di godimento su beni immobili o sui beni mobili registrati, con la prova, onere che il soggetto deve osservare se vuol mettersi in grado di dimostrare, e tutelare, il proprio diritto.
L'affinità esistente tra le norme sulla prova e quelle relative alla trascrizione, anche se tutte destinate a tutelare il diritto sottostante e ad operare in un eventuale processo, non può rendere irrilevante la reciproca diversità di oggetto. Ed invero la prova ha per oggetto il fatto giuridico, e costituisce un onere che il soggetto deve osservare se vuol mettersi in grado di dimostrare, e tutelare, il proprio diritto, mentre la trascrizione ha per oggetto il mutamento o l'effetto giuridico, ed ha come conseguenza diretta la conservazione del diritto.
Pertanto legittimamente, ad avviso dello scrivente, può essere richiesta l'esibizione dell'atto sottostante, o copia autentica dello stesso, al fine di provare l'esistenza del diritto vantato.

Inoltre, per ciò che attiene all'autentica della firma apposta sull'istanza, nulla osta, da un punto di vista giuridico, alla richiesta di tale adempimento, finalizzato ad accertare la provenienza dell'atto, ma si rileva che lo stesso potrebbe, in ipotesi, anche essere sostituito dalla semplice identificazione del soggetto sottoscrivente.

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