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Gruppo IV                     109.98.11

OGGETTO: Comune di XXXXX. Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto esterno. Competenze tecniche per aggiornamento prezzi e per redazione di perizia di variante e suppletiva. Quesito.

   
   
                                ASSESSORATO REGIONALE
                                LAVORI PUBBLICI
                                               P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota in riferimento viene rappresentato quanto segue.
               Con D.A. n. 2305/18 del 30.12.1991 codesto Assessorato ha concesso al Comune di XXXXX un finanziamento di £. 4.500.000.000 per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, secondo il progetto redatto dall'Ing. Yyyyy e approvato in data 3.4.1991 dall'Ufficio del Genio Civile di Catania.
               A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 10/93 l'Amministrazione comunale ha incaricato il progettista e direttore dei lavori di procedere all'aggiornamento dei prezzi del progetto sulla base del prezziario regionale per il 1993, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 21/85, come modificato dall'art. 39 della citata legge 10/93. Le spese di progettazione relative a tale aggiornamento prezzi sono state quantificate in lire 53.158.962.
               I lavori sono stati quindi appaltati (24.12.94) e consegnati (10.8.95).
               Poco dopo la consegna dei lavori il Comune di XXXXX ha rappresentato al progettista l'esigenza di modificare il diametro della condotta previsto in progetto per potere garantire una maggiore portata di acqua, in vista di una possibile convenzione con l'EAS.
               Contestualmente la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Catania - cui il progetto era stato trasmesso solo dopo la consegna dei lavori - ha espresso sullo stesso parere favorevole con prescrizioni, imponendo, tra l'altro, lo spostamenteo del tracciato di alcuni tratti delle condotte, ricadenti in zone sottoposte a vincolo ex lege 431/85.
               Per consentire l'adeguamento del progetto alle sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale e alle prescrizioni della Soprintendenza si è resa pertanto necessaria una perizia di variante e suppletiva.
               Su tale p.v.s. l'Ufficio del Genio Civile di Catania, con nota del 17.3.97, ha espresso parere favorevole, pur rimarcando che l'Amministrazione comunale avrebbe potuto richiedere il parere della Sovrintendenza prima dell'affidamento dei lavori, "così da adeguare il progetto con le necessarie modifiche".
               Codesto Assessorato ha pertanto ritenuto di non dovere ammettere a finanziamento le spese di progettazione relative all'aggiornamento prezzi, come sopra individuate, "in quanto con la redazione della perizia di variante e suppletiva successiva l'aggiornamento si è rivelato ininfluente". Conseguentemente con D.A. 2095/18 del 31.10.97, nel confermare il precedente finanziamento, ha rimodulato il quadro economico prevedendo quali competenze tecniche di progettazione solo £. 150.149.919 per il progetto originario e £. 33.752.084 per la redazione della p.v.s.
               Per contro il Comune di XXXXX, a seguito di sollecitazione del progettista, con nota del 27.1.98, ha chiesto di rettificare il quadro economico sopra descritto con l'inclusione tra le competenze di progettazione anche delle spese relative all'aggiornamento prezzi.
               Al riguardo codesto Assessorato dichiara che "intenderebbe mantenere, ove ritenuto legittimo, l'orientamento attuato con i provvedimenti prima citati, in quanto addivenendo alla richiesta del Comune e del professionista verrebbero a corrispondersi per ben due volte, pur se con motivazioni diverse (aggiornamento prezzi del progetto originario e redazione p.v.s.), ma per la stessa finalità, competenze tecniche di progettazione nell'ambito della stessa opera".
               Sul punto vien chiesto l'avviso dello Scrivente.
   
   2.          Dalla nota in riferimento e dai documenti ad essa allegati - in particolare dalle due note della Soprintendenza ai BB.CC. e AA di Catania, quella della Sezione III Beni Archeologici (n. 1174 del 4.3.96) e quella della Sezione II Architettonico-Urbanistica (n. 3474 del 27.3.96) - si evince con chiarezza che il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione e di potenziamento dell'acquedotto esterno al Comune di XXXXX prevede opere da realizzare in aree sottoposte a vincolo archeologico e paesaggistico.
               Al riguardo giova ricordare che ai sensi dell'art. 19, comma 3, della l. r. 21/85, modificato dall'art. 24 della l. r. 10/93, "per le opere pubbliche ricadenti nelle zone soggette a tutela, ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497, è richiesto il parere della Sovrintendenza competente".
               Tale parere andrebbe acquisito prima dell'affidamento dei lavori per verificare la compatibilità del progetto con la tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico e per consentire, nel caso di parere favorevole con prescrizioni, i necessari adeguamenti dello stesso progetto.
               Ora, alla luce di tali considerazioni e con riferimento alla fattispecie in esame, appare evidente che una più tempestiva trasmissione del progetto alla Soprintendenza ne avrebbe consentito l'adeguamento in una fase precedente l'esecuzione.
               Con particolare riguardo, poi, alle spese di progettazione, ove l'Amministrazione comunale avesse richiesto ed acquisito il parere della Soprintendenza prima dell'indizione della gara l'aggiornamento dei prezzi ex art. 33 della l.r. 21/85 e l'adeguamento del progetto alle prescrizioni soprintendentizie avrebbero costituito oggetto di un unico intervento da parte del progettista, con conseguente minore incidenza delle spese di progettazione sulle somme a disposizione dell'Amministrazione.
               Ciò posto, sembra allo Scrivente di potere condividere l'orientamento assunto al riguardo da codesto Assessorato che, come chiarito in premessa, ha ritenuto di dovere inserire nel quadro economico aggiornato, oltre alle competenze tecniche relative al progetto originario, quelle relative alla redazione della perizia di variante e suppletiva, escludendo invece quelle concernenti l'aggiornamento prezzi, rivelatosi "ininfluente" a seguito della redazione della predetta perizia.
               L'onere di tali ultime spese, ove dovute, resterà pertanto a carico del comune di XXXXX, responsabile della tardiva trasmissione del progetto alla Soprintendenza e della chiarita conseguente licitazione delle spese di progettazione.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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