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Gruppo XV Prot._______________/98.98.11

OGGETTO: Personale Enti parco regionali. Passaggio nel ruolo organico ex art. 7 l.r. n. 76/95.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota n. 6158/ Gr. XI del 30 marzo 1998 codesto Assessorato, rappresentando che sono sorti dubbi applicativi sulla portata dell'art. 7 della l.r. 76/1995, che dispone che il personale già in servizio presso gli enti in oggetto può esser immesso nei ruoli degli enti stessi mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica già possedute negli enti di provenienza, in quanto non è chiarito se l'anzianità da riconoscere valga sia giuridicamente che economicamente ed in quanto il D.P.Reg. n. 11/1995 impedisce -dal 1° gennaio 1994- l'attribuzione di rilevanza economica all'anzianità di servizio.

Codesto Assessorato, rileva in proposito che, di tal guisa, al personale che transiterà negli enti parco regionali, per effetto del D.P.Reg. 11/1995, dovrebbe attribuirsi lo stipendio tabellare iniziale proprio della qualifica posseduta.

Evidenzia, tuttavia, codesto Assessorato che il legislatore, con l'art. 7, secondo comma, della l.r. 76/1995, abbia voluto definire il rapporto con i soggetti di cui gli enti parco si erano già avvalsi, considerando l'anzianità posseduta da ciascuno all'atto del passaggio non solo a fini giuridici, ma anche a fini economici.

Ritiene, in proposito, codesto Assessorato, nel presupposto che al personale degli enti parco vada applicato lo stato giuridico ed economico del personale regionale, che al personale proveniente dall'Amministrazione regionale dovrebbe venir mantenuto il trattamento retributivo in godimento, mentre al personale proveniente da altri enti pubblici dovrebbe esser attribuita la retribuzione della nuova posizione.

2. Con l'art. 7, secondo comma, della legge regionale 30 otttobre 1995, n. 76, poi sostituito dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, venne stabilito che il personale regionale o di altri enti pubblici utilizzato presso gli enti parco, ivi contemplato, potesse, a domanda, venir inquadrato nell'ente presso cui presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza.

In proposito va, preliminarmente, rilevato che il passaggio cui ha riferimento la norma in questione determina, pur in presenza della norma stessa, una nuova posizione, in un ente diverso da quello di originaria appartenenza , non essendo stato disposto diversamente al riguardo.

Gli effetti della norma, infatti, sono limitati a quanto in essa previsto, dal momento che la relativa formulazione, per quel che qui ci interessa, autorizza il mantenimento di quegli aspetti dello status posseduto (profilo, anzianità, qualifica) e non anche delle altre posizioni e, in particolare, delle stipendiali già in godimento: effetto che, ove voluto in tali termini, avrebbe dovuto esser esplicitamente previsto.

Tuttavia va rilevato che la norma dell'art. 7 della l.r. 76/1995 non circoscrive gli effetti del menzionato mantenimento di qualifica, profilo ed anzianità al solo aspetto giuridico delle stesse, per cui tale mantenimento deve intendersi a tutti gli effetti, sia giuridici che economici.

La reale portata della questione, invero e quindi, non è se l'anzianità in parola si sia voluta riconoscere solo ai fini giuridici o anche a quelli economici, bensì se il riconoscimento dell'anzianità stessa possa avere refluenze economiche, stante che il D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, determina che, in generale, per il personale dell'Amministrazione regionale, le posizioni correlate all'anzianità di servizio dal 1° gennaio 1994 non vengano ad aver rilevanza a fini economici. Ovvero, in altri termini, il quesito da porsi è se l'anzianità, riconosciuta dalla predetta norma a tutti gli effetti, nella pratica applicazione possa determinare effetti economici.


Ciò posto va rilevato che, per la fattispecie in esame, l'assunto secondo cui al personale degli enti parco si applichi senz'altro lo stato giuridico ed economico del personale regionale non appare aderente al sistema normativo che assegna, invece, a ciascun ente parco "la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione siciliana" (art. 6, terzo comma, lett. d, art. 9 l.r. 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche).

In altri termini, cioè, dato che il legislatore regionale ha demandato agli enti parco ogni determinazione in ordine al trattamento del proprio personale, con il limite sopraricordato, l'eventuale circostanza che gli enti in parola abbiano, in via generale, stabilito l'equiparazione del proprio personale con quello dell'Amministrazione regionale, ai fini giuridici ed economici, deriva da un atto di autonomia dell'ente, e non già da una norma generale che possa aver determinato tale equiparazione.

Pertanto, stante l'autonomia di tali enti nella determinazione dello status dei propri dipendenti (limitata ovviamente dalla richiamata previsione speciale che impedisce la corresponsione di un trattamento economico superiore a quello spettante al corrispondente personale dell'Amministrazione regionale), gli enti in parola potrebbero dare rilevanza alla anzianità pregressa del personale in questione, anche a fini economici, dato che una tale determinazione -di carattere transitorio- trova fondamento nel disposto dell'art. 7 della l.r. 76/1995.

Ovviamente, stante la precitata limitazione recata dalla lett. d) del terzo comma dell'art. 6 della l.r. 98/81 e succ. modif. (che in ogni caso sussisterebbe anche per effetto dell'art. 31 della l.r. 6/1997) una determinazione transitoria in tal senso non potrebbe sortire, in ogni caso, l'effetto di dare all'anzianità in parola una rilevanza tale da determinare una posizione stipendiale individuale superiore a quella spettante -anche a termini del D.P.Reg. 11/1995- al dipendente ove fosse inquadrato nell'amministrazione regionale con le corrispondenti anzianità e qualifica.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


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