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Gruppo     II                     /97.98.11

OGGETTO: Selezione a 112 posti di agente tecnico forestale. Ripetizione della prova pratico-attitudinale a seguito di ricorso giurisdizionale.

   

                        ASSESSORATO REGIONALE
                         AGRICOLTURA E FORESTE
   
e,p.c.          DIREZIONE REGIONALE DEL
                           PERSONALE E DEI SS.GG.
                                                           L O R O S E D I
   
1.          La commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha valutato "non idoneo" un candidato, il quale ha fatto ricorso giurisdizionale per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento negativo, ottenendo, nelle more della definizione del ricorso, con ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 2357/97, parzialmente riformata dal C.G.A., la sospensiva del giudizio di inidoneità e l'ammissione con riserva alla ripetizione della prova pratico- attitudinale.
               Sostiene la suddetta commissione esaminatrice che "per motivi di obiettività, imparzialità e massima trasparenza, la ulteriore prova di esame cui sottoporre lo stesso concorrente debba essere sostenuta innanzi una nuova commissione da nominare appositamente".
               Di contro codesto Assessorato è dell'avviso che la nuova prova pratico-attitudinale debba essere svolta, "ai sensi delle vigenti disposizioni di legge", innanzi la commissione originaria nella considerazione che il ricorrente non ne ha chiesto la ricusazione, essendo le sue doglianze fondate sulla non completezza della commissione all'atto del sostenimento della prova pratico-attitudinale.
               Sul punto controverso codesta Amministrazione chiede, pertanto, il parere dello scrivente.
   
   2.          Come è noto il concorso è un procedimento amministrativo constante di una serie ordinata di atti riunibili funzionalmente e strutturalmente in più fasi al fine di giungere ad un determinato risultato giuridico prefissato dalla legge: la selezione dei soggetti più idonei all'assunzione da parte della P.A.
               Uno dei primi atti della procedura concorsuale è la nomina della commissione giudicatrice, organo tecnico-straordinario dell'Amministrazione a cui è demandata la valutazione delle prove di esame e/o dei titoli dei candidati.
               Posto ciò si concorda con l'orientamento espresso da codesto Assessorato nel ritenere che la nuova prova pratico-attitudinale debba svolgersi innanzi la commissione esaminatrice originaria, che a suo tempo valutò non idoneo il candidato di che trattasi.
               Il ricorso giurisdizionale del medesimo, infatti, non investe la nomina della commissione, ma è diretto esclusivamente avverso il giudizio di inidoneità del ricorrente.
               E poichè l'ordinanza di sospensione cautelare non può che riguardare il provvedimento impugnato, di cui paralizza cautelarmente gli effetti in via provvisoria, affinchè la pronunzia sul merito intervenga re adhuc integra, la ripetizione della prova concorsuale de qua va eseguita davanti alla commissione originaria e dalla stessa valutata.
               Peraltro in caso di nomina di altra commissione, la procedura concorsuale risulterebbe oggettivamente diversificata dandosi luogo ad una disparità di trattamento nei riguardi degli altri concorrenti e venendo meno la tutela della par condicio.


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