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OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXXXX - Applicazione dell'istituto di mobilità esterna ex art. 31, comma 5 L.r. 6/1997.

   
   
   
                 ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
                 (riferimento note n. 25516/2330-Gr. XI del 27 marzo
                     1998 e n. 6292/267-Gr. XII del 27 aprile 1998)
                                                               P A L E R M O
   
               1. Con le note in riferimento, codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente sulla concreta applicazione dell'istituto della mobilità esterna ex art. 31 della L.r. 7 marzo 1997, n. 6.
               Il quesito è posto a seguito di numerose istanze di dipendenti sia dei Comuni sia degli Enti economici che hanno chiesto l'applicazione dell'articolo predetto.
   
               2. Sul quesito posto si osserva, preliminarmente, che, ad avviso dello scrivente Ufficio, la previsione di cui al comma 5° dell'art. 31 L.r. 6/1997 non possa ritenersi applicabile agli Enti locali.
               L'articolo appena citato è inserito nel titolo quarto della legge e prevede "Disposizioni concernenti gli Enti regionali", con chiaro riferimento, quindi, non già ai Comuni -enti locali territoriali che traggono la propria esistenza non da una volontà regionale bensì dalla sussistenza di una collettività che rappresentano- bensì a quegli Enti nei cui confronti la Regione ha un vero e proprio potere di supremazia (controllo e vigilanza) che esercita in svariate forme. Peraltro, per ciò che concerne i Comuni esiste, nella legge regionale l'articolo 45 ("Sostegno alle autonomie locali") che detta precise disposizioni circa la destinazione e l'utilizzo delle somme che la Regione destina agli stessi per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla vigente legislazione nonchè per lo sviluppo delle attività delle autonomie locali.
               L'articolo 31, quindi, va riferito agli Enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, ivi compresi gli enti economici e, tra questi, a quelli le cui spese di funzionamento sono a carico della Regione.
               Ciò premesso, va sottolineato che la norma in questione prevede che la mobilità in argomento è disciplinata dal regolamento adottato con D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716.
               Pur volendo tralasciare tutti gli adempimenti che il D.P.C.M. citato prescrive e limitando l'attenzione solo alle prescrizioni relative alla "mobilità volontaria", a parere dello scrivente, affinchè questa possa essere attuata occorre, quanto meno, che le Amministrazioni interessate alla mobilità dopo avere verificato la sussistenza di posti vacanti in organico alla data di entrata in vigore della L.r. 6/97 ne informino la Presidenza della Regione che dovrà pubblicare nella G.U.R.S. l'elenco dei posti disponibili presso le varie amministrazioni. Solo successivamente a tale pubblicazione i soggetti interessati potranno far pervenire la propria istanza -entro i termini e redatta secondo i requisiti prescritti- all'Amministrazione prescelta che deciderà secondo le norme di cui al D.P.C.M. citato.
               Senza l'osservanza di tale procedura non sembra, allo scrivente Ufficio, che possa procedersi all'accoglimento delle istanze pervenute ai vari Enti.

   

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