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OGGETTO: Lavori di costruzione del Liceo Scientifico XXXXX di Yyyyyy. Affidamento a trattativa privata dei lavori di completamento all'impresa aggiudicataria del 1 lotto. Art. 33, L.r. 21/85. Quesito.

   
   
   
                        Assessorato regionale    beni culturali e ambientali
                        e pubblica istruzione
                                                   P A L E R M O

   
   
               1. Con la nota cui si risponde viene rappresentato quanto segue.
               Nell'anno 1987 l'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina ha redatto un progetto per la costruzione del nuovo Liceo Scientifico di Yyyyy, per un totale di 10 aule ampliabili fino a 20, di importo pari a lire 3.200.000.000.
               Il progetto è stato approvato in linea tecnica dall'Ingegnere Capo della Provincia e in linea amministrativa con delibera del Consiglio Provinciale del 20.3.1990.
               Per la suddetta opera - già inclusa nel Programma regionale di interventi di edilizia scolastica del 1991 per l'importo di lire 2.350.000.000, per la realizzazione di un primo lotto di lavori - l'Amministrazione provinciale di Messina nel 1993 ha ottenuto dalla Cassa DD.PP. un finanziamento di lire 2.445.000.000, integrato dalla stessa Amministrazione con un impegno di lire 755.000.000 sul proprio bilancio.
               A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 10/93 si è proceduto ad un aggiornamento prezzi e ad un adeguamento del progetto, il cui importo complessivo è stato rideterminato in lire 5.570.000.000. Contestualmente è stato predisposto un 1° lotto funzionale per la realizzazione di 10 aule, di importo pari a lire 3.200.000.000, in parte a carico del citato finanziamento della Cassa DD.PP. e in parte a carico del bilancio provinciale.
               Con delibera di Giunta Provinciale del 9.12.1994 il progetto di 1° lotto è stato approvato in uno con il relativo bando di gara che, tra le avvertenze, al punto i) prevedeva, per il caso di finanziamento delle opere di completamento, l'affidamento alla stessa impresa aggiudicataria del 1° lotto, ex art. 39 della l.r. 10/93.
               In data 22.6.1995 i lavori di 1° lotto sono stati appaltati all'impresa ZZZZZZZ., con ribasso d'asta del 9,51%. Il relativo contratto è stato stipulato il 17.2.1996.
               Con nota del 21.7.1995 la Provincia Regionale di Messina ha chiesto a codesto Assessorato l'utilizzazione del predetto stanziamento regionale di lire 2.350.000.000 per il completamento dell'opera.
               In accoglimento di tale richiesta codesto Assessorato, con nota del 10.11.1995, ha autorizzato l'utilizzazione dello stanziamento medesimo per un 2° lotto di lavori.
               Conseguentemente, con nota del 4.11.1996, l'impresa ZZZZZZZ, con riferimento alla citata lettera i) delle avvertenze del bando di gara relativo al 1° lotto, ha chiesto l'affidamento dei lavori di 2° lotto ai sensi dell'art. 39 della l.r. 10/93.
               Il progetto di 2° lotto - redatto utilizzando i prezzi del prezziario regionale per l'anno 1993 ed applicando sui lavori il ribasso del 9,51% , già offerte dall'impresa ZZZZZZZ per i lavori di 1° lotto - è stato quindi approvato in linea tecnica e amministrativa dalla Provincia di Messina e ammesso a finanziamento da codesto Assessorato con D.A. n. 739 del 2.10.1997.
               Ciò posto, poichè in sede di adozione della delibera di approvazione della trattativa privata per l'affidamento all'impresa ZZZZZZZ dei lavori di 2° lotto sono state sollevate perplessità da parte di alcuni consiglieri della Provincia di Messina, il Presidente del Consiglio provinciale, con nota del 10.2.1998, ha chiesto di conoscere il parere dell'Assessorato finanziatore "in ordine alla regolarità dell'affidamento medesimo".
               Al riguardo codesto Assessorato sostiene che il progetto di completamento - essendo stato non solo aggiornato nei prezzi, ma anche adeguato nella parte impiantistica a nuove norme nel frattempo intervenute - non può essere considerato una perizia di aggiornamento prezzi; conseguentemente i lavori relativi non possono essere affidati a trattativa privata all'impresa esecutrice del 1° lotto.
               Tuttavia, considerato che il bando di gara relativo ai lavori di 1° lotto espressamente prevedeva l'applicazione dell'art. 39 della l.r. 10/93 nel caso di finanziamento delle opere di completamento e considerato altresì che lo stesso bando è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale riscontrata come legittima dal Co.re.co. di Messina, codesto Assessorato chiede sul punto il parere dello Scrivente.
   
               2. Sulla vicenda in esame si ritiene di dovere condividere le perplessità avanzate da codesto Assessorato in ordine alla possibilità di affidare i lavori di completamento alla impresa aggiudicataria del 1° lotto ai sensi dell'art. 39 della l.r. 10/93.
           Dall'esame degli allegati alla richiesta di parere - che pure non includono nè il progetto generale originario nè quello di 2° lotto - sembra infatti allo Scrivente che tale ultimo progetto non possa qualificarsi come semplice perizia di aggiornamento prezzi.
               Al riguardo giova richiamare l'art. 33 della l. r. 21/85 che, in materia di aggiornamento prezzi, ai commi 1, 2 e 3 così dispone:
   "1. Gli enti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi a pareri o ad autorizzazioni.
   2. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezziario regionale vigente.
   3. In pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento, conseguente all'aggiornamento dei prezzi, il direttore dei lavori provvede, prima della gara, a redigere una perizia di variante che prevede le opere eseguibili entro i limiti di spesa inizialmente previsti, ferma restando la realizzazione di un lotto funzionale per tutte le opere che lo consentono".
               Lo stesso art. 33, all'ultimo comma, introdotto dal citato art. 39 della l. r. 10/93, prevede altresì che: "L'aggiudicazione delle opere eseguibili ai sensi del terzo comma comporta l'affidamento all'aggiudicatario, alle stesse condizioni, anche dei lavori occorrenti per il completamento di quanto previsto in progetto".
               A tale norma fa espresso riferimento il bando di gara relativo ai lavori di 1° lotto, che, al punto i) delle avvertenze, così dispone: "i) resta inteso che, nel caso venissero finanziate tutte le opere di completamento stralciate dal progetto generale, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 39 della l.r. 10/93".
               Ma tale ultima norma - che dispone l'affidamento all'aggiudicatario del 1° lotto anche dei lavori di completamento - richiede, quale condizione di applicabilità, che si sia in presenza di un progetto di completamento scaturito da un mero aggiornamento dei prezzi del progetto generale originario.
               Tale condizione non sembra invero sussistere nella fattispecie in quanto il progetto di completamento risulta essere stato non solo aggiornato nei prezzi, ma anche adeguato, nella parte impiantistica, a nuove norme nel frattempo intervenute.
               Ciò risulta del resto confermato dal fatto che la stessa Amministrazione appaltante ha ritenuto di dovere sottoporre lo stesso progetto a nuova approvazione sia in linea tecnica sia in linea amministrativa, laddove il comma 1 del citato art. 33 espressamente autorizza l'aggiornamento dei prezzi senza necessità di sottoporre nuovamente il progetto agli organi consultivi o di controllo.
               Ma se al progetto di 2° lotto non può riconoscersi natura di perizia di aggiornamento prezzi, allora vengono meno le condizioni per l'applicabilità del citato art. 39 e, con esso, della richiamata clausola di cui alla lett. i) delle avvertenze del primo bando di gara.
               A ciò consegue che i lavori di che trattasi andavano affidati "con le modalità previste dalla l.r. 10/93, e successive modifiche ed integrazioni", come peraltro specificato da codesto Assessorato nella nota del 3.10.1997, di trasmissione alla Provincia Regionale di Messina del D.A. n. 739 del 2.10.1997, con il quale i lavori in oggetto sono stati finanziati per l'importo di lire 2.550.000.000.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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