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Gruppo V                       89.95.11

OGGETTO: P.O.P. Sicilia 1994/1999. Ammissibilità ai relativi contributi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
                                                           COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                                                           P A L E R M O
   
               1. Il Piano operativo plurifondo Sicilia 1994/1999 (G.U.R.S. 13.1.1998 n. 3 S.O.) nel sottoprogramma 2.1 (aiuti per il turismo) individua come soggetti destinatari dell'intervento ivi previsto gli "operatori del settore turistico, P.M.I. e loro consorzi"; formula questa ripetuta nel D.A. 31 luglio 1997 con cui sono state emanate le procedure per la presentazione delle istanze relative al predetto sottoprogramma.
               Al riguardo codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di XXXX e l'Azienda autonoma delle terme di YYYY, "proprietarie di strutture ricettizio-alberghiere", possano essere incluse tra i destinatari dell'intervento de quo.
   
               2. La soluzione del problema in esame non può prescindere dall'analisi dell'intera formula adoperata dal sottoprogramma 2.1 (aiuti per il turismo) del P.O.P. - Sicilia 1994/1999 per individuare i destinatari del contributo in oggetto ("operatori, etc.").
               Come si evince inequivocabilmente dall'analisi tecnica relativa al predetto sottoprogramma, lo stesso è esclusivamente rivolto a potenziare l'industria alberghiera siciliana al fine di incrementare la "capacità di attrazione di flussi turistici da parte delle strutture ricettive presenti nel territorio". Ciò risulta - come si è detto - confermato dalla citata analisi tecnica, ove testualmente si legge che la finalità dell'aiuto in questione" è quella di consolidare un tessuto di P.M.O. (piccole e medie imprese) atto a migliorare l'ambiente economico, etc.".
               Emerge a sua volta da tale constatazione che la dizione "operatori del settore turistico", in sè priva di una precisa connotazione tecnico -giuridica, è stata nella fattispecie adoperata nel senso di imprenditore del settore alberghiero.
               Nel contesto così precisato della formula in considerazione, la seconda parte della medesima - P. M. I. (piccole e medie imprese) e loro consorzi - non può che essere intesa, secondo lo scrivente, come specificazione della prima parte; nel senso che gli "operatori" del settore sono ammessi ai contributi de quibus solo se qualificabili come piccole o medie imprese, giacchè in caso contrario la sigla P.M.I. apparirebbe ingiustificata in quanto compresa nell'ampia dizione "operatori del settore turistico".
   
               3. Passando ora a valutare - nel quadro come sopra delineato - la posizione delle due aziende interessate, va subito rilevato che nulla osta, in via di principio, a che gli enti pubblici esercitino una attività imprenditoriale, non solo come enti economici dichiaratamente tali, ma altresì quando esercitano "attività commerciali accanto ad altre attività di natura non economica" (cfr.: A. Torrente, Manuale di diritto privato, pag. 755, Giuffrè, Milano 1990).
               Sul punto non è superfluo segnalare che la Corte di Cassazione (Sez. lav. sent. 10.7.1991, n. 7627) - sia pure con riguardo a fattispecie diversa da quella in considerazione - ha autorevolmente affermato che l'Azienda autonoma delle terme di KKKK - al pari di quella di YYYY - "ha natura non di ente pubblico economico ma di organo della Regione (in quanto impresa da questa esercitata), atteso che l'equiparazione di tali aziende (all'E.M.S.) disposta dalla L. reg. 11 maggio 1963 n. 2, non ha comportato il conferimento alle medesime di una distinta personalità giuridica".
               Sotto questo profilo, pertanto, si è dell'avviso che le aziende di cui trattasi - ove ne ricorrano i presupposti - possano essere astrattamente incluse tra i destinatari della misura esaminata. Nè si vede perchè gli alberghi eventualmente gestiti da tali aziende dovrebbero essere esclusi dai benefici previsti per le rimanenti strutture ricettive.
               Coerentemente però con l'analisi sopra svolta, va precisato che - anche nei confronti delle aziende in questione - l'ingresso ai contributi del P.O.P. è subordinato, come per ogni altro soggetto destinatario, alla condizione che le stesse presentino, per l'aspetto qui in considerazione (vale a dire la conduzione della struttura ricettiva), i requisiti della piccola o media impresa (all'uopo stabilito dallo stesso P.O.P., cfr. G.U.R.S. n. 3/1996 S.P., pag. 74, nota); fermo restando che quest'ultima indagine esula ovviamente dai compiti dello scrivente.
               Nei termini di cui sopra è il parere richiesto con la nota cui si risponde.
   
   

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