Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo     VIII                /87.11.98

OGGETTO: Delibera della Giunta regionale n. 92 del 13.3.1998 "Punto franco nel porto di Messina - Pagamento canoni occupazione demanio marittimo - Conflitto di attribuzione".

   
   
   
                                        PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                        - Segreteria della Giunta regionale
                                        (rif. nota 19.3.1998, n. 976)
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                        DELL'INDUSTRIA
                                        (rif. nota 23.3.1998, n. 7334)
   
                           e, p.c.     PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                        - Ufficio di Gabinetto dell'On.le
                                        Presidente
                                        - Segreteria Generale
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                        DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA
                                        SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
                                        E DELL'EMIGRAZIONE
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                        DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
   
                                                    L O R O S E D I


               1.- Con nota 19.3.1998, n. 976, la Segreteria della Giunta regionale ha trasmesso allo Scrivente copia della deliberazione in oggetto indicata, con la quale si dà incarico, fra l'altro, a quest'Ufficio di approfondire, nei tempi più rapidi possibili, i termini più squisitamente tecnici della questione al fine di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato.
               Con il suddetto atto si ritiene di dover sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, con riferimento alla nota della Capitaneria di Porto di Messina del 20.2.1998, prot. n. 9657 (con la quale, secondo la relazione dell'Assessore regionale dell'Industria, sarebbe stata negata l'esistenza di un'area del demanio adibita a punto franco e perciò devoluta per legge alla Regione siciliana") ed al parere, di cui non si conoscono gli estremi, con cui il Ministero delle finanze riterrebbe non più vigente la legge istitutiva del punto franco.
               Con successiva nota 23.3.1998, n. 7334, l'Assessorato regionale dell'industria ha trasmesso a questo Ufficio la documentazione inerente la questione.
   
               2.- In ordine alla titolarità delle aree demaniali ricadenti nel porto di Messina, lo Scrivente ritiene preliminarmente necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.
               Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto siciliano i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati a quest'ultima, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
               In attuazione del citato art. 32, il D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (recante norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio a patrimonio) ha previsto, all'art. 3, l'assegnazione alla regione siciliana dei beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente del Repubblica 30 luglio 1950.
               E il citato D.P.R. n. 878/1950 (recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di Opere Pubbliche), modificato e integrato con D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, all'art. 3, lett. c), ricomprende tra le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, quelle concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, 1 classe.
               Il D.P.R. 1° luglio 1977, n. 684 (recante norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo) ha disposto poi il trasferimento dei beni demaniali marittimi alla Regione siciliana, con esclusione di quelli utilizzati dall'amministraizone militare o necessari per servizi di carattere nazionale (art. 1, 1° e 3° comma).
               In virtù delle predette disposizioni di attuazione sono rimasti pertanto esclusi dal trasferimento alla Regione i porti appartenenti, in base alla classificazione ex art. 2 R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, alla seconda categoria, prima classe, e cioè quelli di Messina, Catania, Palermo (R.D. 12.2.1888, n. 5263), Trapani (R.D. 18.7.1895, n. 537), Porto Empedocle D.M. 25.1.1963, n. 4057) e Augusta (D.M. 23.12.1965, n. 2649).
   
               3. Fatta questa premessa, lo scrivente Ufficio ritiene che debbano essere mantenute distinte le problematiche relative alle zone del porto di Messina occupate dal Bacino di Carenaggio e dalla Stazione di Degassifica, rispetto a quella in cui è stato istituito il "Punto Franco".
               Dall'esame della documentazione fornita dall'Assessorato dell'industria sembra evincersi, infatti, che sia l'area su cui insiste il "Bacino di Carenaggio" (occupata ed usata dall'E.A.P. di Messina in virtù dell'atto di sottomissione del 30.5.1961), sia quella su cui insiste la "Stazione di Degassifica" (atto di sottomissione sottoscritto dall'E.A.P. di Messina il 7.11.1978), pur trovandosi all'interno della zona portuale, sono escluse dal perimetro delle aree del "Punto Franco".
               Poichè con la nota 20.2.1998, n. 9657, espressamente richiamata nella delibera della Giunta regionale, la Capitaneria di Porto di Messina ha richiesto il pagamento dei canoni dovuti dall'Ente Autonomo Portuale di Messina in dipendenza dell'atto di sottomissione del 30.5.1961 (Bacino di Carenaggio), non è ravvisabile in detta lettera alcun comportamento atto a disconoscere l'esistenza del Punto Franco di Messina e, conseguentemente, idoneo a determinare un eventuale conflitto di attribuzione da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.
               Riguardando la suddetta nota del 20.2.1998, come detto, il pagamento dei canoni dovuti dall'E.A.P. di Messina in dipendenza dell'atto di sottomissione del 30.5.1961 (del quale questo Ufficio non è comunque in possesso) e riguardando la controversia tra l'A.P. e l'E.A.P. la titolarità delle aree di riferimento, la relativa soluzione giudiziale (come già riferito da questo Ufficio con nota 26.5.1997, n. 10763) potrà essere trovata soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente.
               Si ritiene comunque necessario che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (che a mezzo di due propri funzionari ha partecipato alla conferenza dei servizi tenutasi il 27.11.1997) esprima il suo competente punto di vista sulla situazione delle aree di demanio marittimo di cui si controverte e che l'Assessorato regionale dell'industria fornisca al predetto Assessorato e per opportuna conoscenza allo scrivente Ufficio, la seguente documentazione:
   1) atto di sottomissione del 30.5.1961 (bacino di carenaggio);
   2) atto di sottomissione del 7.11.1978 (stazione di degassifica);
   3) planimetria allegata all'atto di compravendita del 21.9.1962 (S.G.E.S./Ente Autonomo Portuale di Messina);
   4) planimetria allegata all'atto di trasferimento del 2.9.1959 (Comune di Messina/E.A.P. di Messina);
   5) cartina dello stato dei luoghi distribuita alla conferenza dei servizi del 25.11.1997.
   
               4. - In ordine alla possibilità di sollevare il conflitto di attribuzione con riferimento alla notizia diffusa dagli organi di stampa, circa un parere che avrebbe reso il "direttore centrale del Ministero delle finanze" sulla incompatibilità della legge istitutiva del punto franco con la normativa comunitaria vigente, lo scrivente Ufficio ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.
               La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto l'idoneità, a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra Stato e Regione, a qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato e dotato di efficacia o di rilevanza esterna, diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni (sentenze n. 163 del 1997, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988).
               Inoltre, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero dalla avvenuta conoscenza dell'atto impugnato), la sola conoscenza dell'esistenza dell'atto, e non anche del suo contenuto, non comporta la piena conoscenza che rende operativo il decorso del termine stesso (C. Cost., sent. n. 66 del 1967).
               Non si ritiene pertanto che, allo stato, ricorrano i presupposti perchè possa considerarsi ammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, sia perchè rivolto avverso un atto di cui si sconosce l'esatto e completo contenuto (non evincibile dalla frammentarie notizie di stampa, che andrebbero peraltro necessariamente verificate) sia perchè l'atto stesso (parere) è per sua natura destinato ad esaurire la sua funzione all'interno della propria amministrazione e, quindi, non dotato di efficacia o rilevanza stessa.
   
               5. - Si ritiene, conclusivamente, che la strada al momento percorribile sia quella di intraprendere le opportune iniziative sul piano politico e amministrativo per giungere ad una auspicabile soluzione concordata della vicenda con l'Amministrazione statale.
               A tal proposito si rappresenta che questo Ufficio -su richiesta effettuata dalla Segreteria Generale con nota del 15.5.1997, n. 2154- aveva già espresso con la suddetta nota 26.5.1997, n. 10763, valutazioni positive in ordine alla proposta di soluzione avanzata dal Ministero delle Finanze -Dipartimento del Territorio- Ufficio del Territorio di Messina, con lettera n. 20732 del 29.11.1996, in ordine alla intera problematica afferente la zona portuale di Messina.
               Non si è avuta però in seguito alcuna notizia sulle iniziative che avrebbe dovuto assumere al riguardo l'Amministrazione regionale.
               Si allegano in copia le sopra citate note 29.11.1996, n. 20732 e 26.5.1997, n. 10763.
   

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