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Gruppo XIV Prot._______________/84.98.11

OGGETTO: Caccia.- Comitato faunistico-venatorio.- Nomina rappresentanti associazioni.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 1503/Gr. XI del 5.3.98)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stata posta all'attenzione dello scrivente una problematica concernente la qualificazione di associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale al fine, specificatamente, della partecipazione di un rappresentante della medesima al Comitato regionale faunistico-venatorio previsto dall'art. 12 della l.r. 1 settembre 1997, n. 33.
La questione proposta trae origine dalla richiesta dell'Ente XXXXXXX, associazione venatoria riconosciuta ex lege dal comma 5 dell'art. 34 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, di voler procedere alla nomina di un proprio rappresentante nell'anzidetto Comitato, a prescindere da un riscontro in ordine al possesso da parte della stessa associazione dei requisiti richiesti dall'art. 34 della citata l.r. 33/1997, bensì semplicemente in forza dell'avvenuto riconoscimento in ambito nazionale che, si ritiene, comporti conseguentemente anche il riconoscimento in sede regionale.

2.- Ai fini della soluzione della questione proposta si osserva quanto segue.
Il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 1 settembre 1997, n. 33, prevede, alla lettera d), che il Comitato regionale faunistico-venatorio disciplinato dal medesimo articolo sia composto, tra l'altro, "da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa"
Il successivo art. 34 della stessa legge, rubricato "Associazioni venatorie e ambientaliste", al comma 1 statuisce che "le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purchè possiedano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonchè tecnicco-venatorie;
b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento."
Di estema chiarezza appare la volontà del legislatore regionale di riservare il riconoscimento di che trattasi a quelle associazioni che abbiano una consistente presenza nel territorio regionale in termini quantitativi di iscritti; volontà giustificata e supportata dalla considerazione dell'importanza dei servizi che possono essere svolti dalle associazioni, e soprattutto, della rilevanza dei compiti che le associazioni medesime, a titolo collaborativo, sono chiamate a rendere in connessione all'interesse pubblico perseguito dalla Pubblica Amministrazione nella specifica materia della protezione, tutela ed incremento della fauna selvativa e nella regolamentazione del prelievo venatorio, e per il cui esercizio appare necessaria, e come tale pregiudizievolmente richiesta quale requisito, una diffusa presenza nel territorio che garantisca la conoscenza delle problematiche allo stesso inerenti.
Si osserva peraltro che tra le più pregnanti funzioni assegnate alle associazioni riconosciute in ambito regionale è dato proprio riscontrare la partecipazione - attraverso un proprio rappresentante - al Comitato regionale faunistico-venatorio, organo tecnico-consultivo di codesto Assessorato, in grado di indirizzare e di informare l'attività della medesima Amministrazione, quantomeno condizionando le determinazioni relative alla fissazione dei criteri e degli indirizzi generali da assumersi per la concreta disciplina dell'attività di pianificazione, nonchè per l' assunzione dei singoli provvedimenti relativi alla materia di competenza.

Nè, si ritiene, potersi pervenire ad una diversa soluzione sulla base delle disposizioni recate dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157.
Ed invero, va preliminarmente chiarito che, in adempimento a quanto statuito dal comma 7 dell'art. 36 della richiamata L. 157 del 1992, la Regione siciliana risulta tenuta soltanto ad adeguare la propria legislazione in materia, ai principi ed alle norme stabiliti dalla citata legge statale, ma non certamente ad una pedissequa applicazione di tutte le disposizioni, ivi comprese quelle di dettaglio, dalla stessa legge recate, e che a tale obbligo la Regione ha compiutamente adempiuto con la promulgazione della l.r. 33 del 1997.
Ciò a prescindere da ogni considerazione, pur svolta dalla Corte Costituzionale (sentenza 18 luglio 1997, n. 241) in occasione del giudizio di costituzionalità dell'art. 4, comma 18 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in L, 4 dicembre 1993, n. 493, come introdotto dall'art. 2, comma 60, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - che anche se in ordine a materia affatto diversa, ha affermato importanti principi in tema di obbligo di adeguamento della normativa regionale alla successiva legislazione statale - circa la illegittimità di un obbligo generico ed indiscriminato di adeguamento ai principi della legge statale, che, con una sostanziale parificazione della potestà legislativa esclusiva spettante alla Regione (art. 14 dello Statuto) rispetto a quella riconosciuta alle regioni di diritto comune, ne limiterebbe indebitamente l'ampiezza con il conseguente effetto di un sostanziale declassamento della riconosciuta potestà legislativa primaria.
Si osserva, infine, che il riconoscimento delle associazioni venatorie operato a livello nazionale, sia esso posto in essere con atto amministrativo nei confronti di quelle che posseggano i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 34 della L. 157/1992, sia direttamente ex lege, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, per gli organismi ivi espressamente individuati, è destinato a rilevare esclusivamente agli effetti della medesima legge nazionale.
In concreto, dunque, l'avvenuto riconoscimento a livello nazionale consentirà l'esercizio delle funzioni dalla stessa legge 157 individuate, quale ad esempio la partecipazione (cfr.: art. 8, comma 1), attraverso un proprio rappresentante, al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, nonchè di beneficiare delle provvidenze previste (cfr.: art. 24, comma 2), ma non vincola in alcun modo la Regione siciliana a riconoscere, in ambito regionale, le suddette associazioni venatorie, ed a garantire alle stesse una equiparazione con quelle che la Regione medesima, in forza della propria normativa, determina di riconoscere.


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