OGGETTO: Art. 28 D.P.R. 29/7/1996, n. 500 - Medici specialisti ambulatoriali - Sostituzione.
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
P A L E R M O
1. L'art. 28 primo comma del D.P.Rep. 29 luglio 1996, n. 500 (Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali) così recita: "Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità".
In relazione a tale norma codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta "la reale difficoltà, per i titolari d'incarico, di reperire sostituti per eventuali sostituzioni inferiori ai 30 giorni"; attribuendola alle varie situazioni di incompatibilità che ostano al conferimento degli incarichi de quibus (art. 2 D.P.R. n. 500/1996 cit.).
Pertanto vien chiesto se sia possibile "derogare alla prescritta incompatibilità di cui all'art. 28 per sostituzioni inferiori ai 30 giorni".
2. Va preliminarmente detto che non è dato comprendere dalla richiesta di avviso in qual modo le incompatibilità di cui all'art. 2 del D.P.Rep. n. 500/1996 si rifletterebbero sulla rappresentata difficoltà di conferire incarichi di sostituzione inferiori ai trenta giorni.
La soluzione del quesito in esame, comunque, è adombrata nella stessa richiesta di avviso, laddove è richiamata "la puntuale e precisa prescrizione di cui all'art. 28"; la quale in effetti non lascia adito a dubbi circa l'impossibilità, per i titolari di incarico, di designare supplenti che versino in situazioni di incompatibilità.
Non è però superfluo precisare che il sistema de quo non appare orientato nel senso dell'assoluta impossibilità di conferire incarichi brevi anche in presenza delle predette incompatibilità; giacchè in tal senso sembra potersi leggere l'espressione "con priorità" che, nel riferito art. 28, primo comma, puntualizza la procedura di assegnazione degli incarichi in questione prescritta alle Aziende U.S.L. interessate.
Appare infine opportuno ricordare che l'art. 12 settimo comma del D.P.R. n. 500/1996 demanda ad un apposito Comitato consultivo regionale il compito di rendere pareri "in merito alla corretta ed uniforme interpretazione" del provvedimento statale in questione.