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Gruppo V                        /79.98.11

OGGETTO: Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Corresponsione arretrati per indennità contrattualmente previste.

   
   
                             Assessorato regionale
                             Sanità - I Direzione
                                                       P A L E R M O

   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso la nota dell'Azienda unità sanitaria locale n.X di XXXXX 1 dicembre 1997 n.2515/D.G., recante due quesiti relativi ad emolumenti non corrisposti ad "alcuni medici di medicina generale e pediatri convenzionati esterni".
               Risulta da quest'ultima nota che gli emolumenti in questione - decorrenti dall'1 gennaio 1986 e richiesti dagli interessati nel corso del 1996 - sono stati pagati solo per il periodo dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.
               Ciò premesso vien chiesto:
   a) se per le somme relative al periodo dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1993 possa ritenersi intervenuta "la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art.2956 c.c.";
   b) se l'eventuale prescrizione sia da ritenere superata dall'art.10 terzo comma della legge 23 dicembre 1994 n.724, che stabilisce fra l'altro la diretta responsabilità del direttore generale o commissario straordinario dell'U.S.L. quanto al "rispetto dei termini" e alla "regolarità di tutte le spettanze" dei sanitari in oggetto.
   
       
               2. Il primo quesito muove dall'implicito presupposto che il rapporto tra l'Azienda de qua e i medici interessati - in quanto libero professionale - rientri tra quelli menzionati dall'art.2956 n.2 del codice civile, ciò che giustificherebbe l'astratta applicabilità alla fattispecie della prescrizione presuntiva triennale ivi prevista.
               Già tale impostazione non sembra in sè da condividere, tenuto conto della particolare natura della prescrizione nella specie invocata e della qualità (pubblica amministrazione) del soggetto che dovrebbe invocarla.
               Al riguardo va infatti ricordato che, mentre la prescrizione ordinaria trae la sua efficacia dal semplice decorso del tempo (opera cioè automaticamente), quella presuntiva - come indica il termine stesso - è essenzialmente basata su una presunzione di avvenuto pagamento; caduta la quale la prescrizione stessa non è più invocabile (cfr. Enc. giuridica Treccani, Voce: Prescrizione, diritto civile). Differenza questa che, come si è accennato, assume particolare rilievo ove trattisi di debiti della pubblica amministrazione, le cui vicende - com'è noto - dovendo trovare riscontro nella documentazione contabile degli enti pubblici, sfuggono al concetto stesso di pagamento "presunto".
               Detto ciò, comunque, va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza il rapporto in esame - considerato tra quelli cosiddetti di "parasubordinazione" - si sottrae al citato art.2946 cod. civ., per rientrare nell'ambito di previsione dell'art.2948 cod. civ., e precisamente nel numero cinque di tale norma, che dispone la prescrizione in cinque anni degli "interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 25 ottobre 1997, n.10526).
               Pertanto il problema qui prospettato va valutato e risolto alla stregua della cennata "prescrizione breve" quinquennale.
       
               Col secondo quesito codesto Assessorato sembra adombrare la tesi che la "diretta responsabilità" - di cui si è detto - del direttore generale o commissario dell'Azienda U.S.L. priverebbe d'efficacia la prescrizione presuntiva (recte: la prescrizione breve quinquennale ricorrente nel caso in esame) del debito de quo. Ma ciò appare contrario all'essenza stessa dell'istituto della prescrizione, atteso che questa, implicando l'estinzione del debito, rende correlativamente inesigibile il credito degli interessati verso l'amministrazione, e per conseguenza ininfluente anche l'eventuale responsabilità del direttore generale o del commissario straordinario dell'U.S.L. Ciò che, in termini più semplici, equivale a dire che la prescrizione del credito opera - nei limiti in cui è invocabile - anche in favore dei funzionari eventualmente responsabili.
   

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