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OGGETTO: Sospensione dalla carica ex art. 15, co. 4 bis L. 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni. Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 5 dicembre 1997.

   
   
                                             PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                             Ufficio di Gabinetto
                                             (rif. nota 24.2.1998 n.1060)
                                                                   P A L E R M O
   
   
   1.          Con foglio 24 febbraio 1998 n. 1060 codesto Ufficio di Gabinetto ha trasmesso copia della deliberazione indicata in oggetto, con la quale la Giunta regionale ha ritenuto che il provvedimento di sospensione dalla carica di Presidente della provincia di Xxxxxxx, adottato dal Prefetto della medesima provincia nei confronti del Dott. Yyyyyyyyy, potrebbe configurare una violazione delle prerogative statutarie.
               Con la medesima delibera la Giunta ha dato mandato alla Presidenza della Regione "di curare gli approfondimenti relativi ad eventuali forme di intervento, anche di natura giurisdizionale, a tutela delle prerogative statutarie".
   
   2.          Dalla disamina degli atti in possesso dello Scrivente, risulta che il dott. Yyyyyyyyyyy, già Presidente della provincia di Xxxxxxx, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Xxxxxxx ex art. 82 del D.P.R. 570/60 contro il Prefetto di Xxxxxxx, il CO.RE.CO. della medesima provincia e nei confronti della provincia regionale di Xxxxxxx, dell'Assessore regionale agli enti locali e del Presidente della Regione, perchè sia dichiarata la nullità della nota prefettizia con la quale è stata accertata nei suoi confronti l'esistenza di una causa di sospensione dalla carica di Presidente della provincia ai sensi dell'art. 15, co. 4 bis e 4 ter della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni (sentenza di condanna confermata in appello).
               Poichè lo Scrivente Ufficio non è in possesso della nota prefettizia in contestazione, possono svolgersi le seguenti considerazioni in base all'esame del ricorso introduttivo e della normativa applicata nella fattispecie de qua.
               L'art. 15, co. 1 lett. c) della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato con legge 18 gennaio 1992, n. 16, dispone fra l'altro che "...non possono comunque ricoprire le cariche di ...presidente della Giunta provinciale...coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello..." per reati di particolare gravità.
               La medesima norma, nel prevedere al comma 4 bis che, se taluna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione, comporta la sospensione di diritto dalla carica, dispone, al comma 4-ter, le modalità di comunicazione dei provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione. In particolare, qualora la sanzione debba essere comminata - come nell'ipotesi che ci occupa - al presidente della provincia, il comma surriportato prevede che "il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina".
               La norma in esame, inquadrabile nell'ambito della legislazione relativa alla lotta contro la mafia ed altre forme di criminalità organizzata, introduce i meccanismi che connettono la sua applicazione a reati di particolare gravità e pericolosità per l'ordinato funzionamento delle istituzioni regionali e locali e per il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni. Nessun dubbio, pertanto, che nella specie si verta, essenzialmente in materia di tutela dell'ordine pubblico.
               Tale convincimento è suffragato dal parere n. 210/92 reso il 23.6./21.7.1992 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana su richiesta dell'Assessorato regionale agli Enti Locali.
               Il C.G.A. ha ritenuto che "la sede normativa in cui la sospensione e la decadenza sono state ricondotte assume un particolare rilievo. Significa che, di fronte al dilagare delle infiltrazioni della criminalità nell'organizzazione degli enti locali (e delle pubbliche Amministrazioni in genere) l'istituto è stato attratto in un'orbita nuova, in cui la finalità di tutelare il prestigio ed il decoro della funzione e della carica pubblica ricoperta è secondaria rispetto al valore preminente di tutela dell'ordine pubblico. La potestà legislativa regionale in materia, di cui all'art. 14, lettera "O" dello Statuto, perciò non può ricomprendere l'istituto della sospensione e della decadenza degli amministratori locali che risulta ad esso sottratta in virtù del limite dell'ordine pubblico", la cui tutela corrisponde ai superiori interessi dello Stato ed è ad esso riservato.
               Peraltro, si fa presente che la Corte Costituzionale, intervenendo in proposito, ha ritenuto che con la legge in esame "le finalità che si sono intese perseguire sono la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche". (C.Cost. sentenza n. 407 del 21-29 ottobre 1992).
               Negli stessi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato condividendo le considerazioni svolte dai giudici della Consulta sulle finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l'istituto della sospensione di diritto (Ad. generale, 30 novembre 1992, n. 172).
               Infine, in ordine all'attività esercitata dal Prefetto nella fattispecie de qua, è il caso di rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha ritenuto che l'istituto della sospensione del diritto - disciplinato dall'art. 15, co. 4 bis della L. n. 55/90, come modificato dalla L. n. 16/92 - "non può avere altra natura che quella di atto meramente dichiarativo e ricognitivo della situazione determinatasi, privo di qualsiasi elemento di carattere valutativo e discrezionale" e sia pertanto riconducibile alla categoria dei cd. atti dovuti.
   
   3.          Alla luce delle suesposte considerazioni, non si ritiene pertanto che il provvedimento adottato dal Prefetto di Xxxxxxx abbia comportato una invasione della sfera di attribuzioni statutariamente garantite alla Regione siciliana e che, conseguentemente, possa essere sollevato nei confronti del predetto atto il relativo conflitto innanzi alla competente Corte costituzionale.
               In ogni caso, il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre dalla notificazione o dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
               Tale termine era quindi già scaduto alla data di trasmissione a questo Ufficio (24 febbraio 1998) dalla delibera di Giunta, e ciò sia che si voglia considerare come "dies a quo" la data della ricezione della nota prefettizia da parte dell'Assessorato regionale degli enti locali, che la data di notifica del ricorso a questa Presidenza.

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