Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo XIV Prot._______________/74.98.11
OGGETTO: Sanzioni amministrative.- Spettanza dei proventi.

               ASSESSORATO REGIONALE
               BILANCIO E FINANZE
               Direzione finanze e credito
               (Rif.nota n. 291322/Gr. 2/F del 26.2.98)
P A L E R M O

         1.- Con la nota emarginata Š stata nuovamente posta all'attenzione dell'Ufficio la questione della spettanza del gettito derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.
         Premesso che, su analoghe problematiche riguardanti specifiche fattispecie, codesta Amministrazione ha gi... acquisito, nel tempo, il parere dello scrivente, viene chiesto - su conforme quesito posto dal Comune di Siracusa - di accertare quale sia l'Ente cui competa l'effettivo introito delle somme relative a sanzioni amministrative derivanti da violazioni poste in essere in materia di orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, vendite straordinarie e liquidazioni, rifiuti urbani e speciali, nonchŠ in settori disciplinati da ordinanze sindacali, regolamenti di polizia urbana e regolamenti comunali in genere.

         2.- Ai fini della soluzione, in via generale e definitiva, della problematica proposta, si ritiene di dovere specificare quanto gi... sommariamenterilevato dallo Scrivente in precedenti pareri relativi all'oggetto, con la conseguente attribuzione di una valenza di massima alle considerazioni svolte.
         Ed invero, premesso che, in forza dei principi vigenti in materia, in mancanza di speciali disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti allo Stato, si osserva che, per determinare il soggetto cui spettino i proventi delle sanzioni amministrative riscosse nel territorio della Regione, occorre pregiudizialmente riferirsi a quanto disposto dalle "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria" approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il cui articolo 3 espressamentericomprende tra le entrate spettanti alla Regione "quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali".
         Preliminarmente non ci si esime dal rilevare che, tenuto conto della funzione e dell'oggetto delle norme di attuazione, nonchŠ della loro posizione nella gerarchia e nel sistema delle fonti, l'attribuzione operata - finalizzata, mediante l'assegnazione di entrate, proprie o devolute, che consentano alla Regione l'esercizio delle competenze alla stessa ascritte, a concretizzare i principi autonomistici, statutariamente garantiti - non risulterebbe derogabile neppure da una legge ordinaria dello Stato (cfr.: Corte costituzionale, sentenza 27 novembre 1997, n. 380) in virt- della loro prevalenza, in qualit... di norme interposte di rango sub-costituzionale, sulle medesime.
         Va, a tal punto, e per quanto qui rileva, chiarito, che la devoluzione alla Regione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative trova il suo fondamento non in una correlazione tra le sanzioni e le materie di competenza nel cui ambito siano irrogate, bensŤ nel principio della territorialit... della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate.
         Ed invero va considerato che il richiamato art. 3 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, non si limita ad attribuire all'erario regionale le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, ma anche quelle derivanti da sanzioni pecuniarie penali; ora, rilevato che in materia penale nessuna competenza pu• essere ascritta alla Regione, restando essa integralmente riservata allo Stato, ne consegue che, per determinare il soggetto al quale le stesse sono devolute, non pu• utilizzarsi il parametro della competenza in ordine alle materie nel cui ambito le diverse sanzioni sono irrogate.
         In altre parole, per quanto concerne le sanzioni riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana, non rileva tanto il principio recato dal terzo comma dell'art. 29, rubricato "Devoluzione dei proventi", della L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui Capo I disciplina le sanzioni amministrative, secondo cui spettano alle regioni i proventi delle sanzioni amministrative applicabili nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17, e cioŠ nelle materie di loro competenza e per le funzioni amministrative alle stesse delegate, e che, - pur non in contrasto con quanto dalle citate norme di attuazione sancito - appare molto pi- limitativo, quanto invece il luogo della riscossione.
         
         Non ci si esime comunque dal considerare altresŤ che, avendo la Regione proceduto, nell'ambito della competenza alla stessa spettante in ordine alla materia relativa al "regime degli enti locali" (lett. o), art. 14 St.), ad attribuire, rispettivamente con la l.r. 2 gennaio 1979, n. 1, e con la l.r. 6 marzo 1986, n. 9, ai comuni ed alle province tutta una serie di competenze - creando cosŤ un rapporto di natura funzionale finalizzato alla realizzazione di un decentramento amministrativo, che non ha per• fatto venir meno le competenze regionali sulle materie trasferite - per consentirne e garantirne l'esercizio, Š stata prima prevista (art. 19, l.r. 1/79 e art. 51, l.r 9/86) l'istituzione di appositi fondi su cui far gravare le assegnazioni di somme necessarie ai predetti enti per lo svolgimento delle predette funzioni, e successivamente, ai sensi dell'art. 45 della l.r.7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'assegnazione di una quota delle entrate tributarie regionali.
         Pertanto, i predetti enti godono di un sistema di finanziamento, a carico del bilancio regionale, che appare omnicomprensivo, essendo cioŠ destinato al complesso di funzioni agli stessi spettanti e tra le quali appaiono rientrare anche le funzioni relative all'irrogazione di sanzioni amministrative..
         Si osserva ancora, peraltro, che l'attribuzione ai comuni e/o alle province di una specifica e puntuale competenza in ordine all'applicazione od irrogazione di sanzioni amministrative (cfr., a titolo esemplificativo, art. 12, primo trattino, l.r. 1/1979) non comporta l'identificazione nello stesso soggetto del destinatario dei proventi delle sanzioni pecuniarie stesse, in quanto, anche nel sistema delineato dalla L. 689 del 1981, non si riscontra, a tal proposito, alcuna coincidenza soggettiva.

         In forza di quanto considerato ci si esime da una disamina delle singole fattispecie proposte, poichŠ la soluzione cui si Š pervenuti appare assorbente di tutte le ipotesi rappresentate.
         Quanto sopra, ovviamente, non pregiudica la possibilit... che la Regione, con un'apposita e puntuale normativa, disponga per l'attribuzione agli enti in questione dei proventi di che trattasi, trattandosi di risorse per la stessa disponibili, e che quindi possono, teoricamente, essere destinate ad altri soggetti.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane