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IV                      /71.98.11
OGGETTO: Società XXXXX. Agevolazioni tariffarie ex ll.rr. 63/78 e 85/80. Quesiti.

   
   
                             Assessorato regionale
                             Turismo, Comunicazioni e Trasporti
                             Direzione Trasporti
                                                 P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde viene rappresentato quanto segue.
               Con leggi regionali nn.63/78 e 85/80 l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere contributi ad enti e società esercenti servizi aerei di linea al fine di consentire l'abbattimento del 50% della tariffa ordinaria sulle tratte che collegano Palermo e Trapani con Lampedusa e Pantelleria.
               Le modalità di erogazione del contributo in parola, come disciplinate dal D.A. 14 agosto 1995, prevedevano, tra l'altro, il sistema dell'accreditamento anticipato al vettore, per periodi semestrali, delle somme stanziate, quantificate in via presuntiva sulla base dei dati di traffico della stagione precedente, con successivo obbligo di rendicontazione.
               Nei confronti della XXXXXX - compagnia aerea di dimensioni regionali, da alcuni anni ammessa al contributo de quo - sino a tutto il 1997 è stato adottato proprio il sistema dell'accreditamento anticipato con obbligo di rendicontazione.
                 Per l'esercizio finanziario 1997, in particolare, è stata accreditata alla XXXXXXX la somma di lire 5.800.000.000. La stessa società risulta però debitrice dell'Amministrazione regionale di una somma di lire 212.000.000, quale eccedenza risultante dai rendiconti relativi al secondo semestre 1996; debito che non ha ancora provveduto ad estinguere nonostante le ripetute richieste di codesto Assessorato.
               Ora, poichè dalla Direzione Generale del Ministero dei Trasporti sono pervenuti pressanti inviti a rivedere la citata normativa regionale sull'abbattimento delle tariffe aeree "per gli effetti distorsivi del mercato che la stessa potrebbe produrre", codesto Assessorato, in attesa di proporre una nuova regolamentazione legislativa della materia in linea con i principi del diritto comunitario, ha emanato in data 21.1.1998 un nuovo decreto assessoriale, sostitutivo di quello sopracitato, contenente alcuni dei correttivi sollecitati da Roma.
               Tra questi, la delimitazione dell'ambito di applicazione degli sconti tariffari ai soli cittadini residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa o Pantelleria o che nelle stesse isole svolgono attività di lavoro stabili; nonchè la previsione, quale unica modalità di erogazione del contributo, della corresponsione delle somme al vettore a consuntivo, con conseguente abrogazione del sistema dell'accreditamento anticipato.
               Con riferimento a tale nuova disciplina l'Amministratore delegato della XXXXXX sostiene che, poichè questa non può valere che per l'avvenire, l'Amministrazione regionale, almeno per il primo semestre del 1998, dovrebbe continuare a dare applicazione alla disciplina di cui al citato D.A. del 14/8/1995, consentendo pertanto l'accreditamento anticipato del contributo.
               Ciò posto, codesto Assessorato pone allo scrivente i seguenti quesiti:
   a) se sia possibile "sospendere cautelativamente l'erogazione di ulteriori    somme in conto 1998" data la persistente inadempienza del vettore, che non ha ancora provveduto a regolarizzare le pendenze relative all'accreditamento del secondo semestre 1996, determinando così il venir meno del rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere tra Ente erogatore, da un lato, e soggetto destinatario dei fondi regionali, dall'altro;
   b) nell'ipotesi in cui si ritenga di dovere concedere il contributo anche per l'anno in corso, se l'irretroattività della disciplina di cui al decreto 21.1.1998 debba riferirsi a tutto il primo semestre 1998, come reclamato dalla XXXXXX, ovvero soltanto ai primi due mesi dell'anno, essendo stato lo stesso decreto notificato al vettore in data 4/3/1998;
   c) se, infine, possa ritenersi sussistente a carico del vettore l'onere specifico di informare l'Amministrazione regionale di ogni eventuale mutamento tariffario e di ogni eventuale modifica ai programmi di esercizio comunicati, in modo da consentire alla stessa Amministrazione una verifica più puntuale del corretto utilizzo dei fondi regionali.
   
   2.          Successivamente alla richiesta di parere contenuta nella nota che si riscontra è radicalmente mutato il quadro normativo regionale di riferimento essendo intervenuta la l.r. 30 marzo 1998, n.15 (in G.U.R.S. n.16 del 31/3/98) il cui art.14 così dispone:
   "1. Al fine di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, nonchè da coloro che svolgono attività lavorativa nelle stesse, sulle tratte aeree che collegano le suddette isole con la Sicilia, l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti accredita ai sindaci dei Comuni interessati le somme occorrenti, imputabili sul capitolo 87511 del bilancio regionale.
       2. Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità di accreditamento e rendicontazione delle somme stesse.
       3. La presente normativa sostituisce a tutti gli effetti, ogni altra disposizione normativa in materia".
   
               Con la norma citata il legislatore regionale - che già con l'art. 57 della l. r. 33/96 aveva sostituito il testo dell'art.1 della l.r. 63/78, istitutivo delle agevolazioni tariffarie in esame - è intervenuto nuovamente nella materia de qua nell'intento di adottare una disciplina compatibile con i principi di libera concorrenza di cui si impone il rispetto in ambito C.E.
               La nuova disciplina prevede pertanto non più l'erogazione di contributi agli enti e alle società esercenti servizi aerei di linea sulle tratte che collegano Palermo e Trapani con Lampedusa e Pantelleria, bensì il rimborso del 50 per cento del biglietto pagato dai residenti o da coloro che svolgono attività lavorative nelle stesse isole.
               A tal fine è previsto l'accreditamento delle somme necessarie, da parte dell'Amministrazione regionale, ai sindaci dei comuni interessati.
               Quanto alle modalità di accreditamento e di rendicontazione delle stesse somme, si fa rinvio ad un successivo provvedimento.
               Viene infine disposto che la nuova normativa sostituisce a tutti gli effetti ogni altra disposizione già vigente in materia.
               Alla luce di quanto detto si appalesa di tutta evidenza che a far data dall'entrata in vigore della l.r. 5/98 (e cioè dal 15 aprile 1998) è venuto meno anche il D.A. 21/1/1998, la cui vigenza pertanto è stata assai breve: dalla data di registrazione della Corte dei Conti (26 febbraio 1998) al successivo 14 aprile.
       
   3.          Premesso quanto sopra è da dire che i quesiti formulati da Codesto Assessorato nella nota in riferimento sono relativi ad una realtà normativa ormai superata e tuttavia vengono presi in considerazione ugualmente in quanto il D.A. 21.1.98, sia pure per un breve periodo, ha spiegato i suoi effetti.
       In ordine al quesito sub a), concernente la possibilità o meno di sospendere l'erogazione di ulteriori somme per il 1998 nei confronti della XXXXXXX, non avendo questa provveduto a rimborsare a codesto Assessorato l'eccedenza risultante dai rendiconti relativi al secondo semestre 1996, va osservato quanto segue.
               Il documento allegato al decreto 14 agosto 1995 - di disciplina delle "Procedure intese a regolamentare le modalità di erogazione dei contributi in favore di enti e/o società che espletano servizi di collegamento aereo di linea sulle tratte che collegano Palermo e Trapani con Lampedusa e Pantelleria e la successiva rendicontazione delle somme spese" - al punto 2/13 così disponeva: "Gli enti e/o Società che esercitano il servizio ex legge regionale n.63/78 sono tenuti a produrre un rendiconto ... per ogni apertura di credito che questa Amministrazione emette a loro favore e ad usare le somme loro accreditate solo per l'applicazione delle agevolazioni su titoli di viaggi emessi nello stesso anno cui si riferisce lo stanziamento in bilancio".
               Ora, il mancato rimborso dell'eccedenza relativa al secondo semestre 1996, pari a lire 212.000.000, lascia presumere il mancato rispetto da parte della XXXXXXX dell'obbligo previsto dal sopra citato punto 2/13 dell'allegato al decreto assessoriale che imponeva di usare le somme accreditate "solo per l'applicazione delle agevolazioni sui titoli di viaggio emessi nello stesso anno cui si riferisce lo stanziamento in bilancio".
                 In altri termini se, a fronte di una spesa per l'applicazione delle predette agevolazioni risultata, in base al rendiconto relativo al secondo semestre 1996, inferiore al quantum erogato da codesto Assessorato, la XXXXXX non ha provveduto al rimborso dell'eccedenza, ciò lascia supporre che tale somma non fosse più nella disponibilità della compagnia aerea, in quanto utilizzata per finalità diverse da quelle proprie del beneficio in parola.
               Potrebbe pertanto configurarsi, come sopra detto, una violazione dell'obbligo di cui al citato punto 2/13. In base a tale violazione - o comunque in base al venir meno del rapporto di fiducia tra Ente erogatore e soggetto beneficiario del contributo, intaccato dalla persistente inadempienza di questo - può giustificarsi la decadenza dal beneficio in parola con la conseguente sospensione dell'erogazione di ulteriori somme in conto 1998.
               Ove tuttavia codesto Assessorato, per motivi connessi alla tutela delle aspettative degli utenti, intendesse comunque accogliere limitatamente al periodo 1.1-14.4.98 l'istanza di ammissione della XXXXXX ai contributi de quibus, va chiarito, con riferimento al quesito sub b), che tali contributi andranno disciplinati ai sensi del decreto assessoriale 21 gennaio 1998, con riferimento sia all'ambito di applicazione, ormai circoscritto ai cittadini residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa o Pantelleria o che su tali isole svolgono attività di lavoro stabili, sia alle modalità di erogazione, ormai limitate alla corresponsione a consuntivo.
               Ne consegue che, nella fattispecie, a far data dal 4/3/1998 - giorno della avvenuta notifica del nuovo decreto alla XXXXX - i contributi in parola, ove concessi, saranno erogati non più con accreditamento anticipato al vettore sulla base dei dati di traffico relativi alla stagione precedente, bensì con corresponsione a consuntivo sulla base dei tagliandi di volo già emessi.
               Infine, in ordine al quesito sub c), va segnalato che deve ritenersi senz'altro sussistente, a carico del beneficiario dei contributi de quibus, l'onere di comunicare all'Amministrazione regionale eventuali mutamenti tariffari o modifiche intervenute nei programmi di esercizio.
               Ciò si desume dalla premessa agli allegati del citato decreto assessoriale 21 gennaio 1998, che dispone che: "Gli enti e/o società esercenti servizi aerei di linea, che intendono avvalersi dei contributi previsti dalla legge regionale n.63/78 ... devono trasmettere annualmente a questo ufficio la seguente documentazione:
   1. istanza;
   2. licenza di esercizio;
   3. programma dei servizi (periodo, orari, frequenza);
   4. tariffe ...".
               Va da sè, infatti, che all'onere di informare in via preventiva l'Amministrazione regionale sui predetti elementi del servizio reso (periodo, orari, frequenza, tariffe) consegue l'onere di mantenere informata la stessa Amministrazione su eventuali mutamenti successivamente intervenuti in relazione agli stessi elementi.
               Giova in ultimo ricordare che proprio in materia tariffaria a partire dal 1° gennaio 1993 è applicabile a tutti i trasporti aerei intracomunitari la disciplina delle tariffe di cui al Regolamento CEE n. 2409/92 del 23 luglio 1992 (cfr. GUCE L 240 del 24/8/92) che, nel liberalizzare le tariffe merci e passeggeri, pone tuttavia a carico dei vettori l'obbligo di informare a richiesta il pubblico o lo Stato membro interessato delle tariffe praticate (artt. 4 e 5).
               In particolare l'art. 5 del citato Regolamento CEE, al punto 2, dispone che: "Lo Stato membro interessato può esigere ... che le tariffe aeree siano depositate nella forma da esso prescritta. Non è richiesto che tale deposito venga effettuato più di ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore delle tariffe...".
               Ora, con riferimento alla fattispecie, l'obbligo di rendere note a richiesta le tariffe applicate, previsto dalla norma appena citata - che, in quanto posta da un Regolamento CEE, è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri - trova ulteriore fondamento nel fatto che i contributi vengono concessi sulla base della tariffa applicata e nella misura percentuale prevista, ragione questa che giustifica pienamente l'esigenza, per codesta Amministrazione, di essere informata al riguardo non solo nel momento iniziale del rapporto con il vettore, ma anche per tutta la durata di questo, e ciò al fine di consentire una verifica più puntuale sul corretto utilizzo dei fondi erogati.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.


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