Repubblica Italiana
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    III                  /70/11/98
OGGETTO: Concedibilità dei benefici di cui alla l.r. 37/78 a cooperativa cancellata dal registro prefettizio e successivamente reiscritto.

   
   
   
   
                                                   PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                   Direzione per i rapporti
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                                                   Segreteria Tecnica
                                                               P A L E R M O
   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in relazione al comportamento da adottare nei riguardi del progetto della cooperativa X.X.X. di Yyyyyy relativo alla realizzazione di un centro di elaborazione dati, progetto approvato con D.A. n. ....... del 10/7/1989 e finanziato ai sensi della l.r. 37/78.
               La specifica problemativa evidenziata si riferisce al fatto che la Prefettura di ............, con decreto .......... del 13/3/97 cancellava, in un primo momento, la cooperativa in argomento dal registro Prefettizio dalle cooperative, per poi successivamente reiscriverla con decreto n. ......... del 13/10/97 dopo che erano venuti meno i motivi che avevano originato la cancellazione. Conseguentemente si chiede di sapere "se la cancellazione della cooperativa dal citato Registro Prefettizio comporta la conseguente decadenza e/o esclusione di ogni beneficio di legge già in precedenza accordato alla cooperativa anche se la stessa venga riammessa con ulteriore decreto del medesimo Organo.
   
               2. Nel sottolineare che, anche per la mancanza di elementi conducenti, il parere dello scrivente sarà limitato esclusivamente al quesito come sopra evidenziato, si osserva preliminarmente che l'iscrizione nel registro prefettizio è richiesta dalla legge (D. L.vo. C.P.S. n. 1577/1947; vedi anche R.D. 12/2/1911 n. 278) per le società cooperative già costituite e dunque, quali persone giuridiche, pienamente capaci di esercitare l'attività prevista nell'atto costitutivo, al solo fine di poter godere delle agevolazion tributarie o di qualsiasi altra natura prevista dalle leggi, per cui la mancata iscrizione in tale registro preclude alle cooperative tali agevolazioni (art. 16 D. legsl. cit.). Per quanto poi concerne la cancellazione dal registro prefettizio dalla normativa di riferimento (D. legisl. C.P.S. 1577/1947 e R.D. 278/1911) si ricava come la stessa possa essere disposta dal Prefetto medesimo o dall'autorità competente a vigilare sulle cooperative, in linea generale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi in cui vengono accertati gravi irregolarità o quando queste non vengono regolarizzate entro il termine stabilito in un preventivo atto di diffida.
               Tra gli effetti conseguenti alla cancellazione indubbiamente rientra la decadenza, per la cooperativa sanzionata, da ogni beneficio economico ad essa attribuito per effetto di qualsiasi previsione normativa, considerata la funzione preminente -sopra evidenziata attribuita all'iscrizione nei registri prefettizi.
               Nella fattispecie, tuttavia, pur sussistendo i presupposti giuridici -instaurati dalla cancellazione della cooperativa dal registro prefettizio- che avrebbero reso legittimo l'esercizio da parte della P.A. del potere di ritiro del decreto di ammissione alle agevolazioni della l.r. 37/78, non sembra che un siffatto provvedimento sia stato tempestivamente emanato dalla competente autorità regionale; piuttosto, nelle more, è intervenuto un nuovo decreto prefettizio il quale, accertato il venire meno dei motivi che avevano reso necessaria la cancellazione, ha disposto la reiscrizione della cooperativa X.X.X. al registro "de quo", venendo dunque a ripristinare una situazione di sostanziale legalità.
               Premesso ciò, riguardo al comportamento da adottare per il periodo compreso tra i due decreti prefettizi, si osserva che, sebbene la dottrina amministrativa non abbia individuato un istituto generale di sanatoria degli atti giuridici, tuttavia in particolari ipotesi, ed in specie in presenza di vizi per loro natura sanabili -come, pare, nel caso che ci occupa-, in virtù del principio fondamentale della conservazione dei valori giuridici non può escludersi che il tardivo intervento di un atto mancante sia idoneo ad eliminare il vizio derivante dalla sua assenza in un momento anteriore. Tale principio, soprattutto, nella fattispecie, deve poi essere supportato dall'indispensabile valutazione -che l'Amministrazione deve in genere effettuare in sede d'esercizio del potere di annullamento- del pubblico interesse all'annullamento stesso, il che implica una comparazione tra l'utilità pubblica di rimuovere, tramite la sua eliminazione, gli effetti di un atto e la pubblica utilità a mantenere lo stesso in vita tenuto anche conto dei più o meno saldi e molteplici stati di fatto e rapporti, venutisi ad instaurare a seguito dello stesso.
               Pertanto, considerato quanto precede pare allo scrivente Ufficio che nella fattispecie, limitatamente al particolare aspetto della problematica sottoposto all'esame, sussistono i presupposti giuridici e che codesta Amministrazione, dopo averlo eventualmente compiuto le valutazioni di cui sopra e, dunque, averlo ritenuto opportuno, possa lasciare in vita il D.A. n. 10502 del 10/7/89 n. 10502 con il quale veniva approvato e ammesso alle agevolazioni di cui alla l.r. 37/78 il progetto della Cooperativa X.X.X. di Yyyyyyy in argomento.
               Si evidenzia, inoltre, che nell'ipotesi di ritiro da parte della P.A. del più volte citato decreto, considerato l'effetto eliminatorio che lo stesso provvedimento produrrebbe sull'atto ed il conseguente venir meno dei rapporti giuridici instaurati dal medesimo, resterebbe preclusa la possibilità di una sua futura riadozione, vista la sopravvenuta cessata operatività della l.r. 37/78.
               Per quanto concerne la parte finale del quesito, si precisa che esula dalla competenza dello scrivente, tenuto anche conto delle esiguità degli elementi a disposizione dello stesso, giudicare se la riproposizione di richieste di varianti progettuali, le relative istanze di slittamento dei termini, e in definitiva, la rispondenza del progetto "al nuovo orientamento regionale", costituiscano meno approvazione e finanziamento di un nuovo progetto, valutazioni, tutte rientranti nella competenza del nucleo di valutazione.


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