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V                          /69.98.11
OGGETTO: Rendite infortunistiche INAIL - Computabilità nel reddito complessivo ai fini della fruizione del servizio di assistenza economica ex legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

   
   
                                      ASSESSORATO REGIONALE
                                       ENTI LOCALI
                                                           P A L E R M O

   
   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito "se alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'assistenza economica ex legge regionale n° 22/86 debbano concorrere le rendite infortunistiche corrisposte dall'INAIL", riferendo al riguardo le due seguenti tesi:
   a) quella affermativa dell'Amministrazione regionale, secondo cui la computabilità delle rendite in questione deriverebbe dal principio del "superamento delle categorie degli assistiti" richiamato dal D.P.Reg. 28 maggio 1987 (Regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali);
   b) quella negativa dell'A.M.N.I.L. basata su due circolari del Ministero delle finanze che escludono le rendite de quibus dal reddito imponibile ai fini fiscali.
           
               2. Dall'esame del menzionato D.P.Reg. 28 maggio 1987, sembra evincersi che il principio del "superamento delle categorie degli assistiti" (paragrafo 1 lett. b regol.) comporti di tener conto, ai fini del calcolo necessario per la determinazione del "minimo vitale" necessario per l'assistenza da parte della Regione, anche delle rendite I.N.A.I.L. Ciò che appare del resto confermato dallo stesso regolamento laddove (paragrafo 7) prescrive che il "livello di reddito" degli assistibili va determinato tenendo conto "di ogni forma di reddito" e degli "altri interventi assistenziali già in corso".
               Il problema comunque è stato affrontato e risolto dalla giurisprudenza, la quale - sia pure con riguardo a fattispecie assistenziali diverse ma assimilabili a quella in esame (pensioni sociali e di invalidità) - ha chiarito che le rendite INAIL vanno computate "in sede di accertamento della sussistenza (e persistenza) dei requisiti di carattere economico che determinano" la corresponsione e la concreta misura dei benefici assistenziali da erogare (cfr.: Cass. civ., sez. lav., sent. 3.2.1998 n. 1082; Id., sez. lav., sent. 20.5.1992, n. 6025).
               E' poi appena il caso di osservare che non osta alla predetta conclusione il fatto che le rendite I.N.A.I.L. non siano computabili ai fini fiscali, il che del resto è stato pure testualmente affermato dalla giurisprudenza (cfr.: Cass. civ., sez. lav., 18.7.1995 n. 7792).


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