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IV                      /68.98.11
OGGETTO: Art.64 l.r. 10/93: Verifica delle certificazioni liberatorie finali inerenti i contributi sociali, previdenziali e contrattuali. Circolare Min. LL.PP. n.1498 del 15/2/52. Applicabilità.

   
   
                         Assessorato regionale
                         dei Lavori Pubblici
                         Gruppo IV
                                                       P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione ha chiesto l'avviso dello Scrivente in merito alla applicabilità, nell'ambito della Regione siciliana, del disposto di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1498 del 15 febbraio 1952 che, "allo scopo di accelerare la procedura per il pagamento delle rate di saldo e dei conguagli revisionali", sancisce la regola secondo la quale "trascorso il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante agli Istituti assicurativi di cui..., senza che sia pervenuta risposta circa la regolarità, o meno, della posizione dell'impresa nei riguardi degli adempimenti assicurativi sia dato corso al pagamento, ove nulla osti sotto ogni altro riflesso". Ciò in quanto "devesi ritenere che, se uno o più istituti non abbiano effettuato alcuna comunicazione entro il suddetto termine la posizione dell'Impresa sia risultata regolare nei loro riflessi".
               La questione relativa all'applicabilità della sopracitata circolare ministeriale trae origine dalle difficoltà incontrate dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. - investito della progettazione e direzione dei lavori delle opere marittime finanziate da codesto Assessorato - che, al fine di verificare la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate dell'INPS, INAIL, Cassa Edile e autorizzare (in caso di riscontro positivo) il pagamento del saldo definitivo - secondo quanto prescritto dall'art.64 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10 - ha richiesto reiteratamente agli istituti assicurativi e previdenziali il rilascio delle certificazioni medesime, senza ottenere, tuttavia, risposta alcuna.
   
   2.          In merito all'applicabilità della circolare ministeriale del 1952, quest'Ufficio condivide le perplessità manifestate da codesto Assessorato, propendendo per una soluzione senz'altro negativa.
               Ciò nella considerazione che la regola introdotta dalla circolare si fonda - come esplicitamente chiarito dalla stessa - sulla presunzione della regolarità dei versamenti contributivi assistenziali e previdenziali a seguito dell'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta, inoltrata agli istituti assicurativi relativa alla regolarità della posizione dell'impresa appaltatrice.
               Al contrario l'art. 64 della l.r. 10/93 non solo pone a carico del direttore dei lavori l'obbligo della previa verifica della regolarità delle certificazioni liberatorie finali, sanzionato - nei casi di particolare gravità - anche con la revoca dell'incarico, ma al terzo comma prevede espressamente che "l'amministrazione aggiudicatrice provvede a liquidare gli stati di avanzamento lavori e il saldo di ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali".
               E', perciò, evidente che la citata legge 10/93 non abbia inteso introdurre alcuna presunzione circa la regolarità delle certificazioni liberatorie finali, subordinando invece, esplicitamente, l'autorizzazione del pagamento del saldo definitivo (oltre che degli stati di avanzamento lavori) all'effettivo pagamento dei contributi suddetti, debitamente certificato.
               Alla luce delle suesposte considerazioni non può, quindi, che negarsi l'applicabilità della circolare ministeriale de qua ai lavori finanziati dalla Regione siciliana.
               E' tuttavia ravvisabile un ulteriore strumento idoneo a consentire al direttore dei lavori di adempiere ai suoi obblighi di verifica.
               A tal fine è utile una lettura congiunta dell'art.64 della l.r. 10/93 e dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ivi richiamato.
               In particolare il settimo comma, ultima parte del predetto art.18, dispone che "l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva".
               Pertanto, avvalendosi della summenzionata disposizione, il direttore dei lavori potrebbe sollecitare l'impresa appaltatrice a trasmettere, all'amministrazione committente, la documentazione relativa ai versamenti contributivi, essendo peraltro essa stessa il soggetto più direttamente interessato all'accertamento della regolarità della sua posizione riguardo agli adempimenti assicurativi e previdenziali, da ciò dipendendo appunto il pagamento, in suo favore, del saldo definitivo delle somme trattenute quale riserva.


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