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V                          /63.98.11
OGGETTO: Devoluzione del patrimonio dell'opera pia XXXXXX di Palermo ai comuni interessati.

   
   
                                                       Assessorato regionale
                                                       enti locali
                                                                   P A L E R M O

   
               1. L'art. 34, secondo comma della l.r. 9 maggio 1986 n. 22 dispone che il patrimonio delle IPAB estinte è devoluto "al comune".
               In merito a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se, estinta l'opera pia in oggetto, la quale ha svolto la propria attività in ambito provinciale, i relativi beni patrimoniali debbano essere devoluti al Comune di Palermo dove l'ente ha sede, ovvero ai singoli Comuni ove insistono i beni stessi.
               Al riguardo codesto Assessorato si limita ad osservare che la seconda soluzione - adottata dal Commissario del predetto Ente nella proposta di scioglimento del medesimo (delibera 27 dicembre 1996 n. 10) - "sembra contrastare con l'art. 34 della l.r. n. 22/86".
   
               2. Va preliminarmente osservato che il generico riferimento del citato art. 34 secondo comma "al comune" non consente di risolvere univocamente - a mezzo cioè della semplice interpretazione letterale di tale norma - il problema qui prospettato; al cui chiarimento, peraltro, non reca alcun contributo l'esame dei lavori parlamentari relativi alla legge regionale interessata.
   
               Del resto, che ricorra nel caso in esame una vera e propria lacuna legislativa - eventualmente colmabile ricorrendo all'interpretazione logico giuridica del testo in questione - risulta dall'esempio di altre regioni, nei cui sistemi normativi l'alternativa sopra accennata (comune dove l'ente ha sede ovvero dove insiste il bene da conferire) dà vita ad ipotesi ben distinte e diversamente regolate (si veda in questo senso l'art.4 della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 1985, n. 31).
               Fatte queste premesse, va ribadito che l'espressione testuale "al comune", adottata dalla disposizione in esame, non si attaglia a tutte le ipotesi che la norma stessa intende in via di principio regolare. Ed infatti, mentre non sorge alcun problema nel caso - certo più frequente - in cui il luogo dove l'ente interessato ha sede e quello ove insistono i relativi beni patrimoniali coincidono, nell'altro caso (ricorrente nell'ipotesi esaminata), in cui i predetti beni sono ubicati in uno o più comuni diversi, la disposizione de qua non soccorre più, se non opportunamente integrata a mezzo degli usuali criteri ermeneutici.
               Viene a questo punto in considerazione il principio - sotteso dal citato art. 34 della l.r. n. 22/1986, nonchè desumibile dal codice civile - secondo cui, anche nell'ipotesi di estinzione delle IPAB contemplata dal terzo comma dello stesso art. 34, i beni dell'ente devono poter servire, anche passando ai comuni, all'originaria funzione assistenziale. In questo senso, infatti, si è chiaramente espresso il C.G.A. nel parere 18 marzo 1997 n. 388 - reso a codesto Assessorato e concernente proprio l'oggetto - ove si legge che: "resta comunque determinante e, nei limiti del possibile da fare salva, sia nella ipotesi di trasformazione che in quella di estinzione dell'ente, la volontà del fondatore e quindi lo scopo che egli ha impresso alla fondazione, nel quadro dei principi desumibili dagli artt. 28, 31 cpv. e 32 cod. civ.".
             Tornando ora alla fattispecie alla luce di tali considerazioni, sembra doversi ritenere che il legislatore "minus dixit quam voluit" e che l'espressione "al comune", adoperata nell'art. 34 secondo comma della l.r. n. 22/1986, vada riferita a quello ove insistono i beni da conferire.
               Secondo lo scrivente, in altri termini, appare preferibile l'interpretazione della predetta norma che - oltre a coprire l'intero ambito previsionale della norma stessa - si pone altresì in armonia col riferito principio del rispetto della volontà del fondatore; nel presupposto che l'attribuzione dei beni dell'opera pia "XXXXXX" ai singoli comuni ove essi insistono garantisca meglio la relativa destinazione all'originaria funzione assistenziale.
               Per questi motivi si ritiene di poter condividere la soluzione accolta sul punto dal commissario straordinario dell'ente interessato nella proposta di scioglimento del medesimo.
               A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
                                                       IL DIRETTORE


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