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II                        /62.98.11
OGGETTO: Compenso agli esperti nominati dai sindaci e dai presidenti della Provincia.

   
   
                              Assessorato regionale
                               degli enti locali
                                                         P A L E R M O

               1.- Con la nota suindicata codesto Assessorato, a seguito di specifici quesiti avanzati dalla Provincia regionale di XXXXXXX e dal comune di XXXXXXX, chiede il parere dello scrivente circa i criteri di determinazione della misura dell'indennità di posizione da corrispondere agli esperti nominati dai sindaci dei comuni dell'isola e dai presidenti delle province regionali, in base al nuovo assetto retributivo risultante dal C.C.N.L. 1994/97 per gli enti locali.
               In particolare codesto Assessorato nel rilevare che l'art. 7 della l.r. 16 ottobre 1997, n. 39 non ha tenuto conto della soppressione della seconda qualifica dirigenziale degli enti locali, evidenzia, ai fini della determinazione dell'indennità di posizione di cui agli artt. 39 e 40 del predetto contratto, "che mentre il sindaco ricorre agli esperti 'per l'espletamento di attività connessa con le materie di sua competenza' (e quindi per obiettivi propri di azione di governo), il presidente della provincia regionale ricorre agli esperti per espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia".
               Con lettera n. 196 del 1° aprile s., a firma del coordinatore del gruppo V, viene trasmesso l'ulteriore quesito formulato sull'argomento dalla Provincia regionale di ZZZZZZZ .
   
                       2. Il legislatore regionale è tornato più volte sul delicato tema dei compensi spettanti agli esperti nominati dai sindaci e dai presidenti delle province regionali.
               Il comma 5 dell'art. 14 l.r. 26 agosto 1992, n. 7 (aggiunto dall'art. 41, co. 3, l.r. 1 settembre 1993, n. 26) aveva previsto la corresponsione agli esperti di nomina sindacale di "un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale".
               Lo stesso compenso veniva esteso dall'art. 25, co. 7, della citata l.r. 26/1993 agli esperti incaricati dai presidenti delle province.
               L'art. 4 della l.r. 10 ottobre 1994, n. 38 ha novellato soltanto il suddetto comma 5 dell'art. 14 l.r. 7/1992 abolendo l'esclusione dal compenso ivi previsto dell'indennità di funzione, senza modificare il citato comma 7 dell'art. 25 l.r. 26/1993.
               In fine l'art. 7 della l.r. 16 ottobre 1997, n. 39, volto ad eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento fra le due categorie di "esperti" determinata dal citato art. 4 l.r. 38/1994, ha previsto sic et simpliciter l'applicazione di quest'ultima disposizione agli esperti dei presidenti delle province regionali. Senonchè medio tempore è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche del comparto "Regioni-Autonomie locali", sottoscritto il 10 aprile 1996, che ha radicalmente modificato la struttura della retribuzione articolandola su cinque voci relative ad un'unica qualifica dirigenziale (art. 33). Tra tali voci manca l'indennità di funzione, che è stata sostituita dalla retribuzione di posizione (art. 36, co. 3).
               Ma, contrariamente a quanto sembra ritenere codesto Assessorato, non pare che tale voce retributiva possa essere inclusa automaticamente nel compenso degli esperti di che trattasi.
               Mentre infatti l'indennità di funzione era ancorata a parametri quali ad es. la rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca o di assistenza agli organi (art. 38 D.P.R. 333/1990), che ben si attagliavano all'incarico di esperto, lo stesso non può dirsi della retribuzione di posizione, connessa com'è a responsabilità di impostazione di "politiche o funzioni pubbliche di ampio raggio", di funzionamento di "complesse tipologie di servizi e interventi", di "raggiungimento di obiettivi" e "gestione di importanti risorse economiche ed umane (art. 40 C.C.N.L. 10 aprile 1996), tipiche della nuova figura di dirigente, di tipo "manageriale", delineata dall'art. 16 e segg. del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. modif.
               Vero è che, ai sensi dell'art. 41 del C.C.N.L. 1994-97, le "amministrazioni possono prevedere posizioni e corrispondenti incarichi dirigenziali di alta specializzazione - anche professionale, comportante iscrizione agli albi - di consulenza, studio e ricerca, nonchè di funzioni ispettive e analoghe" che danno parimenti titolo alla retribuzione di posizione. La norma tuttavia, a differenza dell'art. 39, co. 2, non fornisce alcun parametro per la graduazione di tale retribuzione nello spazio tra minimo e massimo, particolarmente ampio nel caso della lett. a).
               Va tenuto presenta peraltro che l'applicazione della disciplina della retribuzione di posizione è limitata dall'art. 39, co. 3, del C.C.N.L. 1994-97 agli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari ed è subordinata a tutte le condizioni previste dall'art. 38, co. 3.
               Ma, indipendentemente dalle difficoltà di applicazione della nuova normativa statale, è da rilevare che, la formulazione dell'art. 14, co. 5, l.r. n. 7/1992, introdotto dall' art. 41, co. 3, l.r. 26/1993 e succ. modif. non è tale da implicare un rinvio dinamico alla disciplina sul trattamento economico della dirigenza degli enti locali. Al contrario il riferimento atecnico effettuato dalla citata disposizione al compenso globale della seconda qualifica dirigenziale sembra avere prodotto l'effetto di cristallizzare nel trattamento economico complessivo di tale qualifica, risultante dalla previgente normativa statale, i parametri quantitativi da applicarsi per la determinazione dei compensi degli esperti.
               Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che la voce sostitutiva dell'indennità di funzione non sia estensibile in via interpretativa ai soggetti di cui trattasi.
               Conseguentemente il compenso per il loro incarico, a meno di un nuovo intervento in materia del legislatore regionale, ad avviso dello scrivente, continua ad essere ragguagliato al trattamento economico globale della ex seconda qualifica dirigenziale del comparto degli enti locali.


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